{"id":514,"date":"2017-10-28T16:53:07","date_gmt":"2017-10-28T16:53:07","guid":{"rendered":"http:\/\/www.grafologiamagazine.it\/?p=514"},"modified":"2017-10-28T16:53:07","modified_gmt":"2017-10-28T16:53:07","slug":"cenni-sul-disconoscimento-della-scrittura-privata-procedimento-giudiziario-di-interesse-grafologico","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/www.grafologiamagazine.it\/?p=514","title":{"rendered":"Cenni sul disconoscimento della scrittura privata &#8211; Procedimento Giudiziario di Interesse Grafologico"},"content":{"rendered":"<p>A cura di Gabriele Colasanti<\/p>\n<p align=\"JUSTIFY\">Con il termine scrittura privata nel linguaggio comune si intende quell\u2019accordo firmato tra i cosiddetti privati cittadini senza l\u2019assistenza di un pubblico ufficiale come il notaio, cos\u00ec per esempio si fa riferimento ad un contratto di locazione.<br \/>\nDal punto di vista giuridico, invece, si definisce scrittura privata qualsiasi documento, non emanato da un pubblico ufficiale, recante la dichiarazione di volont\u00e0 o di scienza avente rilevanza giuridica e la sottoscrizione dell\u2019autore.<br \/>\nElemento essenziale, quindi, \u00e8 la sottoscrizione la quale consente di ricondurre il contenuto della scrittura privata ad una determinato soggetto che ne subir\u00e0 gli effetti giuridici. Proprio chi intende ottenere la produzione di determinati effetti giuridici, in genere obblighi contrattuali quali il pagamento di una somma di denaro a fronte di un  impegno assunto per iscritto, deve far valere la scrittura privata.<br \/>\nDi conseguenza, potr\u00e0 essere richiesto in giudizio l\u2019adempimento di un obbligo che trova fondamento in una scrittura privata.<br \/>\nTuttavia, tale documento potrebbe non essere riconosciuto dall\u2019apparente sottoscrittore, chiamato in giudizio,  come autentico.<br \/>\nIn tal caso \u00e8 onere della parte che non vuole comportarsi di conseguenza ad un documento che non ha firmato e, quindi, ad una volont\u00e0 che non  ha espresso disconoscere la sottoscrizione o la firma. Diversamente, qualora non avvenga un disconoscimento in giudizio la scrittura sar\u00e0 considerata tacitamente riconosciuta e pertanto avr\u00e0 valore di prova ai fini della decisione della controversia.<br \/>\nOccorre, perci\u00f2, evidenziare che il nostro ordinamento ha previsto il rimedio in argomento affinch\u00e9 non si giunga ad un convincimento del giudice fondato su una scrittura privata non autentica.<br \/>\nSenza, per\u00f2, compiere un\u2019analisi dei tecnicismi procedurali  in questa sede risulta opportuno porre l\u2019attenzione su alcuni aspetti.<br \/>\nInnanzitutto, va richiamato l\u2019art. 214 del Codice di Procedura Civile che sancisce che  \u201ccolui contro il quale \u00e8  prodotta una scrittura privata, se intende disconoscerla, \u00e8 tenuto a negare formalmente la propria scrittura o la propria sottoscrizione\u201d.  Contestazione che, secondo la giurisprudenza prevalente, deve essere  espressa, precisa e determinata.<br \/>\nDetto disconoscimento deve avvenire in giudizio, restando privo di effetto ai fini della decisione della causa il precedente disconoscimento stragiudiziale, entro la prima udienza o con la prima risposta successiva alla produzione.<br \/>\nLa parte che ha prodotto la scrittura pu\u00f2 rinunciarvi ovvero, se intende valersene, deve chiederne la verificazione, proponendo i mezzi di prova che ritiene utili e producendo o indicando le scritture che possono servire di comparazione (art. 216 c.p.c).<br \/>\nL\u2019istanza di verificazione si pu\u00f2 definire come il procedimento giudiziario volto ad accertare l\u2019autenticit\u00e0 di una scrittura privata disconosciuta. Il procedimento, generalmente vede la nomina di un consulente tecnico d\u2019ufficio (CTU) grafologo e senz\u2019altro la comparazione con altre scritture gi\u00e0 formatesi o scritte sotto dettatura (saggio grafico) dinanzi al Giudice e anche al consulente tecnico.<br \/>\nIn tale quadro, risulta consigliabile avvalersi di una consulenza grafologica di parte (CTP) sia se si voglia utilizzare la scrittura privata disconosciuta, in talune ipotesi a fronte di una negazione della sottoscrizione o della firma pretestuosa, sia se si intenda disconoscerla. In quest\u2019ultimo caso, risulta evidente  l\u2019opportunit\u00e0 di farsi assistere da un consulente nel corso delle operazioni peritali che seguiranno all\u2019eventuale e probabile richiesta della verificazione in giudizio.<br \/>\nPertanto, non si possono sottovalutare le conseguenze di un disconoscimento perch\u00e9 non basta dire di non aver firmato per vedersi riconosciuta la ragione n\u00e9 tantomeno quelle di un\u2019azione legale finalizzata a ribadire il valore dell\u2019atto sottoscritto nonostante la controparte dica di essere estranea alla sua formazione.  Inoltre, le  contestazioni stragiudiziali o tardive non sono in grado di ostacolare l\u2019attivit\u00e0 processuale di una parte in possesso di un documento idoneo a produrre conseguenze giuridiche e, quindi, economiche.<br \/>\nIn conclusione, la grafologia entra in gioco anche in contesti (locazioni, forniture di merci, etc) che apparentemente potrebbero sembrarne estranei.<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"<p>A cura di Gabriele Colasanti Con il termine scrittura privata nel linguaggio comune si intende quell\u2019accordo firmato tra i cosiddetti privati cittadini senza l\u2019assistenza di un pubblico ufficiale come il notaio, cos\u00ec per esempio si fa riferimento ad un contratto di locazione. 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