{"id":423,"date":"2017-04-10T19:16:05","date_gmt":"2017-04-10T19:16:05","guid":{"rendered":"http:\/\/www.grafologiamagazine.it\/?p=423"},"modified":"2017-04-10T19:26:30","modified_gmt":"2017-04-10T19:26:30","slug":"quando-il-consulente-tecnico-dufficio-grafologo-perde-la-bussola-esemplificazioni-di-alcuni-errori-da-non-commettere","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/www.grafologiamagazine.it\/?p=423","title":{"rendered":"Quando il consulente tecnico d\u2019ufficio grafologo perde la bussola. Esemplificazioni di alcuni errori da non commettere."},"content":{"rendered":"<p><span style=\"color: #000000; font-family: Calibri;\"><em>a<\/em> <\/span><i>cura di Roberto Colasanti<\/i><\/p>\n<p align=\"JUSTIFY\">\nIl consulente tecnico d\u2019ufficio nel processo civile viene chiamato dal giudice a fornirgli ausilio nella risoluzione di alcuni quesiti per i quali \u00e8 richiesta una particolare abilit\u00e0 e\/o specializzazione professionale, ma sempre nel rispetto del contraddittorio tra le parti in causa.<br \/>\nIn virt\u00f9 di tale principio le parti hanno la facolt\u00e0 di farsi assistere da propri consulenti che hanno il diritto di assistere a tutte le operazioni condotte dal CTU e di presentare osservazioni e richieste di chiarimenti. Prima del deposito della consulenza presso il tribunale il CTU \u00e8 tenuto ad inviare ai consulenti di parte la bozza dell\u2019elaborato che intende depositare in attesa delle loro osservazioni.<br \/>\nLe osservazioni dei consulenti di parte, in generale, ma pi\u00f9 specificatamente per le consulenze di carattere grafologico finalizzate a determinare l\u2019autenticit\u00e0 della scrittura o della firma di un testamento dovrebbero essere indirizzate a verificare che l\u2019operato del CTU nel suo insieme e le sue conclusioni abbiano tenuto conto delle pi\u00f9 recenti ed efficaci tecniche di indagine, siano state utilizzate metodiche riconosciute dalla comunit\u00e0 scientifica e che le stesse siano state \u00a0applicate con rigore nella piena osservanza dei protocolli o delle buone prassi. La logicit\u00e0 e la coerenza del percorso espositivo qualora carenti o contradittori potranno egualmente costituire un altro aspetto che i consulenti di parte professionalmente preparati sapranno evidenziare nelle loro note di osservazione con le quali il CTU dovr\u00e0 confrontarsi per giungere alla stesura di una consulenza definitiva che sia in grado di fugare qualsiasi perplessit\u00e0 ma soprattutto che possa consegnare al giudice una risposta quanto pi\u00f9 possibile corretta dal punto di vista tecnico- scientifico.<br \/>\nSpesso per\u00f2 tra la teoria e la vita pratica si creano distanze siderali e quello che dovrebbe essere un sereno e costruttivo confronto tra il CTU ed i consulenti di parte si trasforma in una contesa o addirittura in una vera rissa verbale dove gli scambi di osservazioni appaiono pi\u00f9 indirizzati alla reputazione della persona che alle argomentazioni prodotte. In poche parole si sposta l\u2019attenzione dagli aspetti squisitamente tecnici e scientifici delle argomentazioni poste a sostegno del proprio lavoro a questioni prettamente soggettive tese a minare la credibilit\u00e0 professionale e intellettuale del consulente di parte che ha osato mettere in discussione l\u2019elaborato del CTU.<br \/>\nPer essere meno criptici faremo degli esempi &#8211; privi di nomi e riferimenti personali \u2013 ma realmente accaduti. Il CTU di fronte all\u2019osservazione relativa alla mancata indicazione della tipologia di lenti utilizzate per l\u2019esame delle scritture e degli apparati di riproduzione impiegati ha trovato pi\u00f9 comodo dire che il consulente di parte era spocchioso e supponente in quanto per quel tipo di scrittura aveva scelto lenti di idonea gradazione mentre per la riproduzione della firma in esame aveva impiegato uno scanner collegato ad un computer. In un altro caso il CTU davanti all\u2019osservazione che il gesto grafico definito da lui saltellante non era coerente con l\u2019esame del tracciato in realt\u00e0 a scatti, ne con la definizione attribuita alla scuola grafologica Morettiana, replicava tacciando il consulente di parte di ignoranza dei sinonimi onde evitare di spiegare la rilevata incongruenza.\u00a0 Ma l\u2019errore pi\u00f9 grave che un CTU possa commettere \u00e8 senza dubbio quello di sostituirsi al giudice arrivando a affermare a conclusione della propria relazione che con assoluta certezza la firma o la scrittura sono autentiche, invece di dire \u00e8 altamente probabile che siano autentiche, dimenticandosi in tal modo di essere una figura ausiliaria del giudice, al quale rimane l\u2019onere della valutazione finale essendo per consolidata giurisprudenza riconosciuto come il \u201cperitus peritorum\u201d e che perci\u00f2 non ha alcun vincolo di uniformarsi alle conclusioni dei consulenti da lui stesso nominati e che nelle motivazioni del suo dissenso potr\u00e0 prendere spunto proprio dalle osservazioni pertinenti, logiche e coerenti prodotte dai consulenti di parte. In conclusione il CTU intellettualmente onesto e preparato dovr\u00e0 mantenere sempre la sua equidistanza dalle parti in causa esaminando con scrupolo ed attenzione le osservazioni dei consulenti di parte di cui dovr\u00e0 tenerne debito conto se fondate su elementi oggettivi e valide argomentazioni o di cui si limiter\u00e0 a confutarne le argomentazioni qualora ritenute inconsistenti e prive di valenza scientifica.<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"<p>a cura di Roberto Colasanti Il consulente tecnico d\u2019ufficio nel processo civile viene chiamato dal giudice a fornirgli ausilio nella risoluzione di alcuni quesiti per i quali \u00e8 richiesta una particolare abilit\u00e0 e\/o specializzazione professionale, ma sempre nel rispetto del contraddittorio tra le parti in causa. 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