{"id":384,"date":"2017-02-28T20:12:19","date_gmt":"2017-02-28T20:12:19","guid":{"rendered":"http:\/\/www.grafologiamagazine.it\/?p=384"},"modified":"2017-02-28T20:15:04","modified_gmt":"2017-02-28T20:15:04","slug":"384","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/www.grafologiamagazine.it\/?p=384","title":{"rendered":"Testamento pubblico &#8211; Osservazioni critiche ad uso del grafologo giudiziario"},"content":{"rendered":"<p><span style=\"color: #000000; font-family: Calibri;\"><em>a<\/em> <\/span><i>cura di Roberto Colasanti<\/i><\/p>\n<p>Il grafologo giudiziario sia esso nominato dall\u2019ufficio del giudice civile o penale, dal pubblico ministero oppure dalle parti in causa allorch\u00e9 si trovi ad esaminare una firma apposta su di un testamento pubblico, quanto potr\u00e0 sentirsi condizionato dalla particolare natura dell\u2019atto?<\/p>\n<p>Sicuramente tale quesito non rientrer\u00e0 tra quelli rivolti dal giudice al grafologo giudiziario che invece dovr\u00e0 pronunciarsi sull\u2019autenticit\u00e0 o falsit\u00e0 della firma apposta in calce al testamento pubblico.<\/p>\n<p>La domanda che non vuole essere retorica, intende invece lanciare alcuni spunti di riflessione su di un tema particolarmente delicato, ovvero se sia ragionevole ipotizzare che la firma del testatore apposta in calce al testamento pubblico possa essere falsa. \u00a0<!--more--><\/p>\n<p>Prima di ogni considerazione al riguardo \u00e8 bene rammentare che il testamento pubblico trova la sua disciplina nell\u2019art. 603 del codice civile<a href=\"#_ftn1\" name=\"_ftnref1\">[1]<\/a>. In base a tale formulazione il notaio deve ricevere le volont\u00e0 del testatore alla presenza di due testimoni che dovranno essere trascritte a sua cura e sottoscritte oltre che dal testatore anche da due testimoni nonch\u00e9 dallo stesso notaio che riveste la qualit\u00e0 di pubblico ufficiale. Gli atti sottoscritti dal notaio con le formalit\u00e0 dell\u2019atto pubblico fanno fede fino a querela di falso poich\u00e9 tali atti ai sensi dell\u2019art. 2700 del codice civile godono di fede privilegiata in ordine alla provenienza del documento, delle dichiarazioni delle parti e degli altri fatti che il pubblico ufficiale attesta avvenuti in sua presenza o da lui compiuti.<\/p>\n<p>Da quanto sopra ne deriva chiaramente che a meno di una condotta dolosa da parte del notaio nel redigere un atto pubblico, falso in tutto o in parte, la firma apposta in calce ad un testamento pubblico debba ritenersi vergata dalla persona che si \u00e8 presentata a lui in qualit\u00e0 di testatore.<\/p>\n<p>Il problema sorge per il notaio nell\u2019accertarsi dell\u2019identit\u00e0 della persona che si presenta a lui per fare testamento pubblico. La normativa a tal proposito fa riferimento alle legge sull\u2019Ordinamento del Notariato e degli Archivi Notarili n.89 del 1913 che impone al notaio di essere certo dell\u2019identit\u00e0 della persona che interviene nell\u2019atto pubblico ma senza per\u00f2 dettare univoche e dettagliate disposizioni in merito alle modalit\u00e0 o procedure da seguire per giungere ad un\u2019identificazione personale sicuramente certa. Basti pensare che l\u2019esibizione di un documento d\u2019identit\u00e0 personale non viene affatto menzionato anche se nella pratica \u00e8 prassi consolidata degli studi notarili chiedere in visione la carta d\u2019identit\u00e0 o altro documento equipollente.<\/p>\n<p>Nei piccoli comuni della provincia italiana probabilmente il compito del notaio da questo punto di vista appare assai pi\u00f9 semplice in quanto le persone ma soprattutto i nuclei familiari si conoscono tra loro da lungo tempo vuoi perch\u00e9 vi \u00e8 una minore densit\u00e0 di popolazione rispetto ai capoluoghi di provincia vuoi per il ristretto numero di infrastrutture e luoghi di aggregazione sociale da poter frequentare.<\/p>\n<p>D&#8217;altronde basare l\u2019identificazione della persona sulla scorta del solo documento di riconoscimento pu\u00f2 dimostrarsi improvvido o quantomeno rischioso tenuto conto che la falsificazione dei documenti d\u2019identit\u00e0 non \u00e8 affatto un fenomeno raro, ma \u00e8 altrettanto vero che il notaio possa cadere in errore nell\u2019identificare una persona.<\/p>\n<p><a href=\"#_ftnref1\" name=\"_ftn1\">[1]<\/a> Art. 603 codice civile &#8211; Testamento pubblico.<\/p>\n<p>Il testamento pubblico \u00e8 ricevuto dal notaio in presenza di due testimoni.<\/p>\n<p>Il testatore, in presenza dei testimoni, dichiara al notaio la sua volont\u00e0, la quale \u00e8 ridotta in iscritto a cura del notaio stesso. Questi d\u00e0 lettura del testamento al testatore in presenza dei testimoni. Di ciascuna di tali formalit\u00e0 \u00e8 fatta menzione nel testamento.<\/p>\n<p>Il testamento deve indicare il luogo, la data del ricevimento e l&#8217;ora della sottoscrizione, ed essere sottoscritto dal testatore, dai testimoni e dal notaio. Se il testatore non pu\u00f2 sottoscrivere, o pu\u00f2 farlo solo con grave difficolt\u00e0, deve dichiararne la causa e il notaio deve menzionare questa dichiarazione prima della lettura dell&#8217;atto.<\/p>\n<p>Per il testamento del muto o sordo si osservano le norme stabilite dalla legge notarile per gli atti pubblici di queste persone. Qualora il testatore sia incapace anche di leggere, devono intervenire quattro testimoni.<\/p>\n<p>____________________________________________________<\/p>\n<p><span style=\"margin: 0px; line-height: 115%; font-family: 'Calibri','sans-serif'; font-size: 10pt;\"><span style=\"color: #000000;\">[1]<\/span><\/span><span style=\"color: #000000; font-family: Calibri; font-size: small;\"> Art. 603 codice civile &#8211; <\/span><span style=\"color: #000000; font-family: Calibri; font-size: small;\">Testamento pubblico.<\/span><b>\u00a0 <\/b><\/p>\n<p><span style=\"color: #000000; font-family: Calibri; font-size: small;\">Il testamento pubblico \u00e8 ricevuto dal notaio in presenza di due testimoni. <\/span><span style=\"color: #000000; font-family: Calibri; font-size: small;\">Il testatore, in presenza dei testimoni, dichiara al notaio la sua volont\u00e0, la quale \u00e8 ridotta in iscritto a cura del notaio stesso. Questi d\u00e0 lettura del testamento al testatore in presenza dei testimoni. Di ciascuna di tali formalit\u00e0 \u00e8 fatta menzione nel testamento. <\/span><span style=\"color: #000000; font-family: Calibri; font-size: small;\">Il testamento deve indicare il luogo, la data del ricevimento e l&#8217;ora della sottoscrizione, ed essere sottoscritto dal testatore, dai testimoni e dal notaio. Se il testatore non pu\u00f2 sottoscrivere, o pu\u00f2 farlo solo con grave difficolt\u00e0, deve dichiararne la causa e il notaio deve menzionare questa dichiarazione prima della lettura dell&#8217;atto. <\/span><span style=\"color: #000000; font-family: Calibri; font-size: small;\">Per il testamento del muto o sordo si osservano le norme stabilite dalla legge notarile per gli atti pubblici di queste persone. Qualora il testatore sia incapace anche di leggere, devono intervenire quattro testimoni.<\/span><\/p>\n<p><span style=\"color: #000000; font-family: Calibri; font-size: small;\">\u00a0<\/span><\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"<p>a cura di Roberto Colasanti Il grafologo giudiziario sia esso nominato dall\u2019ufficio del giudice civile o penale, dal pubblico ministero oppure dalle parti in causa allorch\u00e9 si trovi ad esaminare una firma apposta su di un testamento pubblico, quanto potr\u00e0 sentirsi condizionato dalla particolare natura dell\u2019atto? 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