{"id":371,"date":"2017-01-04T17:33:13","date_gmt":"2017-01-04T17:33:13","guid":{"rendered":"http:\/\/www.grafologiamagazine.it\/?p=371"},"modified":"2017-01-04T17:33:13","modified_gmt":"2017-01-04T17:33:13","slug":"consulenza-tecnica-dufficio-un-caso-di-nullita-da-evitare","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/www.grafologiamagazine.it\/?p=371","title":{"rendered":"Consulenza tecnica d\u2019ufficio un caso di nullit\u00e0 da evitare"},"content":{"rendered":"<p align=\"JUSTIFY\"><a name=\"_GoBack\"><\/a><span style=\"font-family: Arial,serif;\"><span style=\"font-size: medium;\">La contraddittoriet\u00e0 tra le parti in sede di contenzioso civile deve essere sempre salvaguardata e qualora il Consulente tecnico d\u2019ufficio nell\u2019espletamento dell\u2019incarico ricevuto dal giudice non si conformi a tale principio acquisendo irritualmente dati e documenti da una delle parti in causa, rischia di vedere vanificato il proprio lavoro dalla successiva dichiarazione di nullit\u00e0 della C.T.U. che potr\u00e0 essere rilevata in qualsiasi grado di giudizio. Una recente sentenza del 23 giugno 2015, la n.12921 della Suprema Corte di Cassazione \u2013 Sezione terza civile ha infatti ribadito che la documentazione oggetto dell\u2019esame tecnico del consulente deve essere conosciuta da entrambe le parti in causa. Dal corpo della sentenza abbiamo estrapolato alcuni passi significativi per comprendere le censure mosse all\u2019operato del consulente tecnico d\u2019ufficio e pi\u00f9 in particolare per individuare quei possibili errori che il Consulente grafologo chiamato a svolgere l\u2019incarico di CTU dal giudice civile potrebbe commettere seppure in piena buona fede \u201c<\/span><\/span><b> <\/b><span style=\"font-family: Arial,serif;\"><span style=\"font-size: medium;\">La corte d&#8217;appello ha deciso di non avvalersi delle risultanze della consulenza tecnica perch\u00e9 ne ha dichiarato la nullit\u00e0, in quanto solo in sede di consulenza tecnica, in violazione sia dei termini per la produzione documentale che del principio del contraddittorio, <\/span><\/span><span style=\"font-family: Arial,serif;\"><span style=\"font-size: medium;\"><i>una delle parti<\/i><\/span><\/span><span style=\"font-family: Arial,serif;\"><span style=\"font-size: medium;\"> (<\/span><\/span><a class=\"sdfootnoteanc\" href=\"http:\/\/www.grafologiamagazine.it\/wp-admin\/post-new.php#sdfootnote1sym\" name=\"sdfootnote1anc\"><sup><span style=\"font-size: xx-small;\">1<\/span><\/sup><\/a><span style=\"font-family: Arial,serif;\"><span style=\"font-size: medium;\">)ha trasmesso direttamente al consulente una serie di documenti atti a comprovare\u2026. suscitando le immediate contestazioni della controparte.\u201d Nello specifico il CTU ai fini dell\u2019espletamento del suo incarico acquisiva direttamente da una delle parti in causa dati documentali necessari per elaborare una risposta ai quesiti del giudice, ritenendo che potesse avvalersi del principio secondo il quale al consulente tecnico \u00e8 consentito acquisire <\/span><\/span><span style=\"font-family: Arial,serif;\"><span style=\"font-size: medium;\"><i>aliunde<\/i><\/span><\/span><span style=\"font-family: Arial,serif;\"><span style=\"font-size: medium;\"> i dati necessari per svolgere l&#8217;accertamento affidatogli in base ad un consolidato orientamento giurisprudenziale, da ultimo con la sentenza n.1901 del 2010 della Cassazione. Invero precisano i giudici della sentenza in commento \u201cLa giurisprudenza di questa Corte ha pi\u00f9 volte affermato che in tema di consulenza tecnica d&#8217;ufficio, rientri nel potere del consulente tecnico d&#8217;ufficio attingere &#8220;aliunde&#8221; notizie e dati, non rilevabili dagli atti processuali e concernenti fatti e situazioni formanti oggetto del suo accertamento, quando ci\u00f2 sia necessario per espletare convenientemente il compito affidatogli, e che dette indagini possono concorrere alla formazione del convincimento del giudice purch\u00e9 ne siano indicate le fonti, in modo che le parti siano messe in grado di effettuarne il controllo, a tutela del principio del contraddittorio (Cass. n. 13686 del 2001, Cass. n. 3105 del 2004; Cass. n. 13428 del 2008; Cass. n. 1901 del 2010). E tuttavia occorre chiarire entro che limiti \u00e8 legittimo l&#8217;esercizio di tale facolt\u00e0 da parte del consulente e quali siano i dati, le notizie, i documenti che egli pu\u00f2 acquisire <\/span><\/span><span style=\"font-family: Arial,serif;\"><span style=\"font-size: medium;\"><i>aliunde<\/i><\/span><\/span><span style=\"font-family: Arial,serif;\"><span style=\"font-size: medium;\">. Il criterio guida \u00e8 che si tratta di un potere funzionale al corretto espletamento dell&#8217;incarico affidato, che non comporta alcun potere di supplenza, da parte del consulente, rispetto al mancato espletamento da parte dei contendenti al rispettivo onere probatorio. Esso viene legittimamente esercitato in tutti i casi in cui al consulente sia necessario, per portare a termine l&#8217;indagine richiesta, acquisire documenti in genere pubblici non prodotti dalle parti e che tuttavia siano necessari per portare a termine l&#8217;indagine e per verificare sul piano tecnico se le affermazioni delle parti siano o meno corrette \u2026 Potr\u00e0 anche, nel contraddittorio delle parti, acquisire documenti non prodotti e che possano essere nella disponibilit\u00e0 di una delle parti o anche di un terzo qualora ne emerga l&#8217;indispensabilit\u00e0 all&#8217;accertamento di una situazione di comune interesse \u2026 Pu\u00f2 acquisire inoltre dati tecnici di riscontro alle affermazioni e produzioni documentali delle parti, e pur sempre deve indicare loro la fonte di acquisizione di questi dati per consentire loro di verificarne l&#8217;esatto e pertinente prelievo. Quindi l&#8217;acquisizione di dati e documenti da parte del consulente tecnico ha funzione di riscontro e verifica rispetto a quanto affermato e documentato dalle parti. Non \u00e8 invece consentito al consulente sostituirsi alla stessa parte, andando a ricercare <\/span><\/span><span style=\"font-family: Arial,serif;\"><span style=\"font-size: medium;\"><i>aliunde<\/i><\/span><\/span><span style=\"font-family: Arial,serif;\"><span style=\"font-size: medium;\"> i dati stessi che devono essere oggetto di riscontro da parte sua, che costituiscono materia di onere di allegazione e di prova (ovvero gli atti e i documenti che siano nella disponibilit\u00e0 della parte che agisce e dei quali essa deve avvalersi per fondare la sua pretesa) che non gli siano stati forniti, acquisendoli, come \u00e8 avvenuto in questo caso, dalla parte che non li aveva tempestivamente prodotti, nonostante l&#8217;opposizione della controparte, in quanto in questo modo verrebbe impropriamente a supplire al carente espletamento dell&#8217;onere probatorio, in violazione sia dell\u2019art.2697 c.c.(<\/span><\/span><a class=\"sdfootnoteanc\" href=\"http:\/\/www.grafologiamagazine.it\/wp-admin\/post-new.php#sdfootnote2sym\" name=\"sdfootnote2anc\"><sup><span style=\"font-size: xx-small;\">2<\/span><\/sup><\/a><span style=\"font-family: Arial,serif;\"><span style=\"font-size: medium;\">) che del principio del contraddittorio\u201d. In conclusione \u00e8 bene che il consulente grafologo incaricato della CTU dal giudice civile si attenga all\u2019esaminare la documentazione gi\u00e0 presente agli atti processuali o comunque prodotta dalle parti nel rispetto del principio della contraddittoriet\u00e0, riservando alla sua iniziativa l\u2019acquisizione di documenti pubblici ritenuti necessari a meglio espletare il proprio incarico. Osservando queste semplici ma essenziali raccomandazioni eviter\u00e0 di incorrere nella dichiarazione di nullit\u00e0 della C.T.U.<\/span><\/span><\/p>\n<p align=\"JUSTIFY\"><span style=\"font-family: Arial,serif;\"><span style=\"font-size: medium;\"><i>Roberto Colasanti <\/i><\/span><\/span><\/p>\n<div id=\"sdfootnote1\">\n<p><span style=\"font-size: small;\"><a class=\"sdfootnotesym\" href=\"http:\/\/www.grafologiamagazine.it\/wp-admin\/post-new.php#sdfootnote1anc\" name=\"sdfootnote1sym\">1<\/a><sup><span style=\"font-family: Arial,serif;\">\u0002<\/span><\/sup><span style=\"font-family: Arial,serif;\"> Nota inserita dal redattore in luogo del nominativo di una delle parti in causa<\/span><\/span><\/p>\n<\/div>\n<div id=\"sdfootnote2\">\n<p align=\"JUSTIFY\"><span style=\"font-size: small;\"><a class=\"sdfootnotesym\" href=\"http:\/\/www.grafologiamagazine.it\/wp-admin\/post-new.php#sdfootnote2anc\" name=\"sdfootnote2sym\">2<\/a><sup><span style=\"font-family: Arial,serif;\">\u0002<\/span><\/sup> <span style=\"font-family: Arial,serif;\"><b>Codice civile \u2013 Libro sesto \u2013 della tutela dei diritti \u2013 titolo II delle prove &#8211; art. 2697 <\/b><\/span><\/span><\/p>\n<p align=\"JUSTIFY\"><span style=\"font-size: small;\"><span style=\"font-family: Arial,serif;\">Chi vuol far valere un diritto in giudizio deve provare i fatti che ne costituiscono il fondamento.<br \/>\nChi eccepisce l&#8217;inefficacia di tali fatti ovvero eccepisce che il diritto si \u00e8 modificato o estinto deve provare i fatti su cui l&#8217;eccezione si fonda.<\/span><\/span><\/p>\n<p><a name=\"nota_5920\"><\/a><\/p>\n<\/div>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"<p>La contraddittoriet\u00e0 tra le parti in sede di contenzioso civile deve essere sempre salvaguardata e qualora il Consulente tecnico d\u2019ufficio nell\u2019espletamento dell\u2019incarico ricevuto dal giudice non si conformi a tale principio acquisendo irritualmente dati e documenti da una delle parti in causa, rischia di vedere vanificato il proprio lavoro dalla successiva dichiarazione di nullit\u00e0 della [&hellip;]<\/p>\n","protected":false},"author":1,"featured_media":0,"comment_status":"open","ping_status":"open","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"footnotes":""},"categories":[1],"tags":[],"class_list":["post-371","post","type-post","status-publish","format-standard","hentry","category-uncategorized"],"_links":{"self":[{"href":"https:\/\/www.grafologiamagazine.it\/index.php?rest_route=\/wp\/v2\/posts\/371","targetHints":{"allow":["GET"]}}],"collection":[{"href":"https:\/\/www.grafologiamagazine.it\/index.php?rest_route=\/wp\/v2\/posts"}],"about":[{"href":"https:\/\/www.grafologiamagazine.it\/index.php?rest_route=\/wp\/v2\/types\/post"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.grafologiamagazine.it\/index.php?rest_route=\/wp\/v2\/users\/1"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.grafologiamagazine.it\/index.php?rest_route=%2Fwp%2Fv2%2Fcomments&post=371"}],"version-history":[{"count":1,"href":"https:\/\/www.grafologiamagazine.it\/index.php?rest_route=\/wp\/v2\/posts\/371\/revisions"}],"predecessor-version":[{"id":372,"href":"https:\/\/www.grafologiamagazine.it\/index.php?rest_route=\/wp\/v2\/posts\/371\/revisions\/372"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/www.grafologiamagazine.it\/index.php?rest_route=%2Fwp%2Fv2%2Fmedia&parent=371"}],"wp:term":[{"taxonomy":"category","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.grafologiamagazine.it\/index.php?rest_route=%2Fwp%2Fv2%2Fcategories&post=371"},{"taxonomy":"post_tag","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.grafologiamagazine.it\/index.php?rest_route=%2Fwp%2Fv2%2Ftags&post=371"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}