{"id":108,"date":"2015-08-24T19:24:35","date_gmt":"2015-08-24T19:24:35","guid":{"rendered":"http:\/\/www.grafologiamagazine.it\/?p=108"},"modified":"2015-08-24T19:24:35","modified_gmt":"2015-08-24T19:24:35","slug":"cenni-normativi-per-la-professione-grafologica","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/www.grafologiamagazine.it\/?p=108","title":{"rendered":"Cenni normativi per la professione grafologica"},"content":{"rendered":"<p align=\"JUSTIFY\"><span style=\"font-family: Times New Roman, serif;\"><span style=\"font-size: medium;\">Al fine di meglio delineare la professione grafologica (consulenza, perizia, etc) appare utile compiere una analisi della Legge 14 gennaio 2013, n. 4 avente ad oggetto le disposizioni in materia di professioni non organizzate in ordini o collegi. Fra le attivit\u00e0 libero- professionali non riconducibili ad uno specifico ordine o collegio professionale vi rientra anche quella di grafologo.<a href=\"http:\/\/www.grafologiamagazine.it\/wp-content\/uploads\/2015\/06\/codice-civile_large.jpg\"><img loading=\"lazy\" decoding=\"async\" class=\"alignleft size-medium wp-image-74\" src=\"http:\/\/www.grafologiamagazine.it\/wp-content\/uploads\/2015\/06\/codice-civile_large-300x283.jpg\" alt=\"codice-civile_large\" width=\"300\" height=\"283\" \/><\/a><\/span><\/span><\/p>\n<p align=\"JUSTIFY\"><span style=\"font-family: Times New Roman, serif;\"><span style=\"font-size: medium;\">Il legislatore anzich\u00e9 creare nuovi ordini professionali ha ritenuto opportuno disciplinare tutte quelle professioni di rilevanza economico-sociale attribuendo \u201conori ed oneri\u201d alle categorie coinvolte. L\u2019art. 1 della L. 4\/2013 al comma 3 impone a chiunque svolga la professione di contraddistinguere la propria attivit\u00e0, in ogni documento e rapporto scritto con il cliente, con l\u2019espresso riferimento dell\u2019applicabilit\u00e0 della Legge. Pertanto, per espressa disposizione legislativa, l&#8217;inadempimento rientra tra le pratiche commerciali scorrette tra professionisti e consumatori, di cui al titolo III della parte II del codice del consumo, di cui al decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206, ed \u00e8 sanzionato ai sensi del medesimo codice. Il grafologo professionista risulta, quindi, tenuto ad indicare \u201cattivit\u00e0 professionale svolta ex L. 4\/2013\u201d con l\u2019eventuale indicazione dell\u2019iscrizione ad una associazione professionale. L\u2019art. 2 della legge in parola concerne le associazioni professionali riconoscendo loro un importante ruolo di promozione della formazione permanente dei propri iscritti e di vigilanza sulla condotta professionale degli associati anche attraverso sanzioni disciplinari da irrogare agli associati per le violazioni del codice di condotta (ai sensi del Codice del Consumo) che debbono adottare. E\u2019 previsto, altres\u00ec, che le Associazioni istituiscano uno sportello di riferimento per il cittadino-consumatore presso il quale i committenti delle singole prestazioni professionali possono rivolgersi in caso di contenzioso con il professionista. L\u2019art. 7 della Legge 4\/2013 stabilisce, inoltre, che le Associazioni Professionali possono rilasciare attestazioni ai propri iscritti che, tuttavia, non costituiscono condizione per l\u2019esercizio della professione.<\/span><\/span><\/p>\n<p align=\"JUSTIFY\"><span style=\"font-family: Times New Roman, serif;\"><span style=\"font-size: medium;\">Si ritiene di consigliare ai grafologi la predisposizione di una apposita carta intestata riportante la dicitura summenzionata nonch\u00e9 l\u2019adozione della medesima informativa nelle comunicazioni email in calce dopo la propria firma. Inoltre, dalla Legge 4\/2013 risulta rafforzato o quantomeno evidenziato la connotazione di consumatore dei clienti, con l\u2019eccezione dei clienti a loro volta richiedono la consulenza del grafologo nell\u2019ambito dell\u2019esercizio di una attivit\u00e0 professionale o imprenditoriale (si pensi all\u2019ambito della consulenza aziendale). Ne consegue che il grafologo \u00e8 tenuto ad attenersi al Codice del Consumo come ad esempio alla disposizione di cui all\u2019art. 5 co. 3 che afferma <\/span><\/span><span style=\"font-family: Times New Roman, serif;\"><span style=\"font-size: medium;\"><i>\u201cLe informazioni al consumatore, da chiunque provengano, devono essere adeguate alla tecnica di comunicazione impiegata ed espresse in modo chiaro e comprensibile, tenuto anche conto delle modalit\u00e0 di conclusione del contratto o delle caratteristiche del settore, tali da assicurare la consapevolezza del consumatore.\u201d<\/i><\/span><\/span><\/p>\n<p align=\"JUSTIFY\"><span style=\"font-family: Times New Roman, serif;\"><span style=\"font-size: medium;\">Nell\u2019esercizio della professione grafologica non vanno sottovalutate le implicazioni di carattere legale derivanti non solo dalle sopra richiamate disposizioni ma anche dal Codice Civile e dal D.Lgs 196\/2003 (Codice della Privacy). In questa sede, in un\u2019ottica introduttiva, appare opportuno indicare i principali adempimenti formali del grafologo nei seguenti: informazione della riconducibilit\u00e0 dell\u2019attivit\u00e0 alla legge n. 4\/2013 nella corrispondenza e negli scritti con i clienti, diffusione ai consumatori di informazioni chiare e comprensibili, predisposizione di una lettera di incarico tra il cliente e il grafologo che definisca l\u2019oggetto della prestazione professionale, le informazioni e la documentazione fornita dal cliente, le modalit\u00e0 e i tempi di svolgimento dell\u2019incarico nonch\u00e9 l\u2019onorario professionale e le modalit\u00e0 di corresponsione. Al contempo risulta necessario che il grafologo fornisca una informativa sul trattamento dei dati personali (responsabile del trattamento, luogo di conservazione dei dati, modalit\u00e0 di esercizio dei diritti di cui al D.Lgs. 196\/2003) e che riceva il consenso espresso dell\u2019avente diritto in merito alla raccolta di dati personali e\/o sensibili utili o richiesti ai fini della consulenza o perizia grafologica.<\/span><\/span><\/p>\n<p align=\"JUSTIFY\"><span style=\"font-family: Times New Roman, serif;\"><span style=\"font-size: medium;\">Inoltre, \u00e8 consigliabile sotto molteplici profili definire insieme al cliente la finalit\u00e0 dell\u2019incarico (ad es. interesse per la materia, migliorare la conoscenza della propria persona, consulenza giudiziaria, consulenza familiare, selezione del personale, etc).<\/span><\/span><\/p>\n<p align=\"JUSTIFY\"><span style=\"font-family: Times New Roman, serif;\"><span style=\"font-size: medium;\">Ciascuno degli aspetti richiamati appre indubbiamente meritevole di ulteriori approfondimenti, anche attraverso questo \u201cMagazine\u201d in successivi articoli, ma la considerazione del quadro di insieme sembra utile per evitare spiacevoli inconvenienti nell\u2019esercizio della professione e dare allo svolgimento della libera professione una adeguata connotazione professionale che non potr\u00e0 che giovare anche nei rapporti con i clienti e\/o con altri professionisti.<\/span><\/span><\/p>\n<p align=\"JUSTIFY\"><span style=\"font-family: Times New Roman, serif;\"><span style=\"font-size: medium;\">Gabriele Colasanti<\/span><\/span><\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"<p>Al fine di meglio delineare la professione grafologica (consulenza, perizia, etc) appare utile compiere una analisi della Legge 14 gennaio 2013, n. 4 avente ad oggetto le disposizioni in materia di professioni non organizzate in ordini o collegi. 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