I rischi della consulenza compiacente

Da alcuni anni collaboro con diversi consulenti tecnici di parte, tra i quali i grafologi giudiziari.

E’ proprio nell’ambito delle consulenze grafologiche che ho potuto osservare, con maggiore frequenza la richiesta più o meno esplicita di pareri o relazioni compiacenti, tali da attestare la bontà della tesi della parte, nonostante che i manoscritti in esame dimostrino esattamente il contrario. Pur nella varietà dei casi che vanno dal disconoscimento di  una firma apposta su un contratto oppure a far dichiarare falso un testamento olografo, l’approccio di simile potenziale cliente rientra sostanzialmente in tre distinte categorie. Il cliente appartenente alla prima categoria  solitamente afferma in maniera alquanto diretta “La pago perché nella consulenza sia affermata la tesi a me favorevole”, quello della seconda categoria invece cerca di dimostrare che “non è giusto che il defunto l’abbia escluso dall’eredità e che pertanto una relazione a suo favore oltre ad essere moralmente ineccepibile rappresenta l’unico modo per avere giustizia” ed infine quello della terza categoria, sicuramente più subdolo che fornisce materiale documentale volutamente parziale ed omissivo ed in alcuni casi manipolato al fine di ottenere la conclusione da lui auspicata.

In tutti e tre i casi siamo di fronte ad una consulenza compiacente anche se nel terzo caso l’adesione del consulente risulta meno consapevole, ma egualmente accondiscendente.

Davanti alla pretesa del cliente della prima categoria, una risposta diversa dal rifiuto, implica l’assunzione di una serie di responsabilità civili e penali, sulle quali è doveroso soffermarsi.

Non possiamo dimenticarci che la consulenza grafologica è a tutti gli effetti giuridici un contratto di servizio, in cui il grafologo che esercita tale professione ai sensi della legge n. 4 del 2013, si obbliga dietro il pagamento di un corrispettivo in danaro, a fornire una prestazione intellettuale, basata sulla sua esperienza e specifica conoscenza tecnico-scientifica, per rispondere ad uno o più quesiti in merito a manoscritti, firme e sigle.

Il grafologo che consapevolmente rilascia, un parere palesemente contrario alle ragioni di scienza e conoscenza grafologica, può diventare complice di un illecito penale o civile, con tutte le conseguenze del caso.

Al suddetto rischio, da evitare, deve aggiungersi quello derivante dalle azioni di rivalsa anch’esse si in sede penale sia in quella civile del medesimo cliente che a fronte dell’insuccesso (sicuro) riportato nelle sedi giudiziarie, rivolgerà nei confronti del grafologo responsabile di aver rilasciato un parere dolosamente contrario ai fondamenti della disciplina grafologica.

Anche con il cliente della seconda categoria, le responsabilità a carico del grafologo rimangono invariate, avendo seppure con motivazioni diverse, rilasciato un parere in contrasto con le risultanze grafologiche.

La difesa preventiva del grafologo potrà essere di due tipi, la prima rilasciare un parere conforme allo studio dei materiali, oppure a scanso di ogni possibile equivoco, declinare l’incarico già in partenza.

Con il cliente della terza categoria sarà opportuno, avere un comportamento improntato alla massima cautela, in quanto si è di fronte ad un potenziale truffatore, il quale non esiterà a mettere in essere artifizi e raggiri  in danno del consulente.

Un contratto di consulenza che indichi esattamente, i materiali forniti, ed il tipo di prestazione professionale che sarà possibile fornire ad effettuato esame dei documenti, può costituire un valido baluardo, contro il tentativo truffaldino di ottenere un parere sostanzialmente fasullo, sempre che non si decida, anche questa volta, di astenersi dall’assumere l’incarico, onde evitare di doversi rapportare con soggetti tutt’altro che onesti.

Roberto Colasanti   

Cenni normativi per la professione grafologica

Al fine di meglio delineare la professione grafologica (consulenza, perizia, etc) appare utile compiere una analisi della Legge 14 gennaio 2013, n. 4 avente ad oggetto le disposizioni in materia di professioni non organizzate in ordini o collegi. Fra le attività libero- professionali non riconducibili ad uno specifico ordine o collegio professionale vi rientra anche quella di grafologo.codice-civile_large

Il legislatore anziché creare nuovi ordini professionali ha ritenuto opportuno disciplinare tutte quelle professioni di rilevanza economico-sociale attribuendo “onori ed oneri” alle categorie coinvolte. L’art. 1 della L. 4/2013 al comma 3 impone a chiunque svolga la professione di contraddistinguere la propria attività, in ogni documento e rapporto scritto con il cliente, con l’espresso riferimento dell’applicabilità della Legge. Pertanto, per espressa disposizione legislativa, l’inadempimento rientra tra le pratiche commerciali scorrette tra professionisti e consumatori, di cui al titolo III della parte II del codice del consumo, di cui al decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206, ed è sanzionato ai sensi del medesimo codice. Il grafologo professionista risulta, quindi, tenuto ad indicare “attività professionale svolta ex L. 4/2013” con l’eventuale indicazione dell’iscrizione ad una associazione professionale. L’art. 2 della legge in parola concerne le associazioni professionali riconoscendo loro un importante ruolo di promozione della formazione permanente dei propri iscritti e di vigilanza sulla condotta professionale degli associati anche attraverso sanzioni disciplinari da irrogare agli associati per le violazioni del codice di condotta (ai sensi del Codice del Consumo) che debbono adottare. E’ previsto, altresì, che le Associazioni istituiscano uno sportello di riferimento per il cittadino-consumatore presso il quale i committenti delle singole prestazioni professionali possono rivolgersi in caso di contenzioso con il professionista. L’art. 7 della Legge 4/2013 stabilisce, inoltre, che le Associazioni Professionali possono rilasciare attestazioni ai propri iscritti che, tuttavia, non costituiscono condizione per l’esercizio della professione.

Si ritiene di consigliare ai grafologi la predisposizione di una apposita carta intestata riportante la dicitura summenzionata nonché l’adozione della medesima informativa nelle comunicazioni email in calce dopo la propria firma. Inoltre, dalla Legge 4/2013 risulta rafforzato o quantomeno evidenziato la connotazione di consumatore dei clienti, con l’eccezione dei clienti a loro volta richiedono la consulenza del grafologo nell’ambito dell’esercizio di una attività professionale o imprenditoriale (si pensi all’ambito della consulenza aziendale). Ne consegue che il grafologo è tenuto ad attenersi al Codice del Consumo come ad esempio alla disposizione di cui all’art. 5 co. 3 che afferma “Le informazioni al consumatore, da chiunque provengano, devono essere adeguate alla tecnica di comunicazione impiegata ed espresse in modo chiaro e comprensibile, tenuto anche conto delle modalità di conclusione del contratto o delle caratteristiche del settore, tali da assicurare la consapevolezza del consumatore.”

Nell’esercizio della professione grafologica non vanno sottovalutate le implicazioni di carattere legale derivanti non solo dalle sopra richiamate disposizioni ma anche dal Codice Civile e dal D.Lgs 196/2003 (Codice della Privacy). In questa sede, in un’ottica introduttiva, appare opportuno indicare i principali adempimenti formali del grafologo nei seguenti: informazione della riconducibilità dell’attività alla legge n. 4/2013 nella corrispondenza e negli scritti con i clienti, diffusione ai consumatori di informazioni chiare e comprensibili, predisposizione di una lettera di incarico tra il cliente e il grafologo che definisca l’oggetto della prestazione professionale, le informazioni e la documentazione fornita dal cliente, le modalità e i tempi di svolgimento dell’incarico nonché l’onorario professionale e le modalità di corresponsione. Al contempo risulta necessario che il grafologo fornisca una informativa sul trattamento dei dati personali (responsabile del trattamento, luogo di conservazione dei dati, modalità di esercizio dei diritti di cui al D.Lgs. 196/2003) e che riceva il consenso espresso dell’avente diritto in merito alla raccolta di dati personali e/o sensibili utili o richiesti ai fini della consulenza o perizia grafologica.

Inoltre, è consigliabile sotto molteplici profili definire insieme al cliente la finalità dell’incarico (ad es. interesse per la materia, migliorare la conoscenza della propria persona, consulenza giudiziaria, consulenza familiare, selezione del personale, etc).

Ciascuno degli aspetti richiamati appre indubbiamente meritevole di ulteriori approfondimenti, anche attraverso questo “Magazine” in successivi articoli, ma la considerazione del quadro di insieme sembra utile per evitare spiacevoli inconvenienti nell’esercizio della professione e dare allo svolgimento della libera professione una adeguata connotazione professionale che non potrà che giovare anche nei rapporti con i clienti e/o con altri professionisti.

Gabriele Colasanti