ILLEGITTIMO INCASSO ASSEGNO BANCARIO – MANCATA VERIFICA IDENTITA’ DEL BENEFICIARIO – CULPA IN VIGILANDO 

Giurisprudenza in materia di firma apocrifa per l’incasso di assegni bancari

Cass. civ., Sez. VI 01/02/2022, Sent. n. 3078 –

a cura dell’Avv. Valerio di Giorgio

Con un recente sentenza la Corte di Cassazione affronta la responsabilità dell’istituto di credito per la mancata verifica dell’identità del beneficiario dell’assegno bancario, ipotesi che vede coinvolta la grafologia poiché, nella maggior parte dei casi, trattasi di assegni portati all’incasso mediante l’apposizione di firma apocrifa

Ripercorrendo la vicenda giudiziaria, nel caso esaminato dalla Suprema Corte, la Milano Assicurazioni s.p.a. convenne innanzi al Tribunale di Venezia la Poste Italiane s.p.a., chiedendone la condanna al pagamento della somma di Euro 4800,00 a titolo risarcitorio, allegando che un assegno di traenza, emesso a nome di una persona fisica, era stato portato all’incasso presso uno sportello di Poste Italiane da soggetto diverso da quello indicato nel titolo di pagamento, e che l’effettivo beneficiario aveva sporto denuncia per il mancato ricevimento del titolo (tanto che l’attrice aveva effettuato a favore di quest’ultimo un nuovo pagamento). Pertanto, l’attrice, dolendosi della mancata diligenza delle Poste nell’accertamento dell’identità del soggetto il quale aveva presentato l’assegno all’incasso, chiedeva il risarcimento del danno.
La convenuta eccepiva l’infondatezza della domanda.
Il Tribunale rigettò la domanda; avverso tale pronuncia la Milano Assicurazioni s.p.a. propose appello che, con sentenza del 2.9.19, la Corte territoriale ha respinto, osservando che: non era stata dimostrata la responsabilità della convenuta poichè, a fronte della coincidenza del nominativo del beneficiario dell’assegno con quello del soggetto che ne aveva chiesto l’accredito sul libretto postale di risparmio, non era esigibile alcun altro accertamento da parte di Poste Italiane s.p.a., considerato che lo stesso titolo non presentava alterazioni che ne ponessero in dubbio l’autenticità.
Unipol Sai s.p.a.- quale incorporante la Milano Assicurazioni s.p.a.- ricorre in cassazione con unico motivo. Resiste con controricorso Poste Italiane s.p.a..
L’unico motivo denunzia violazione e falsa applicazione dell’art. 43 L. assegni, art. 1176 c.c., comma 2, e art. 1218 c.c., nonchè omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione circa un fatto controverso e decisivo, per aver la Corte d’appello escluso la responsabilità contrattuale della convenuta, la quale non aveva fornito la prova liberatoria dell’illegittimo incasso dell’assegno, considerando altresì che il titolo non era stato contraffatto, ma trafugato e girato con firma apocrifa, essendo falsificato anche il documento di riconoscimento del soggetto che aveva presentato il titolo all’incasso, la cui autenticità non era stata verificata da Poste Italiane s.p.a.
Il ricorso è stato dichiarato inammissibile.
Le questioni affrontate nel presente giudizio riguardano un assegno di traenza per indennizzo assicurativo emesso su disposizione della società assicurativa (Milano Assicurazioni) dalla banca trattaria (Banca SAI) ed inviato da questa al beneficiario a mezzo posta ordinaria. L’assegno veniva pagato dalla negoziatrice Poste Italiane, previa identificazione, ad un soggetto che successivamente risultava non essere l’effettivo beneficiario del titolo, di guisa che la società assicuratrice, attrice nel giudizio risarcitorio, aveva dovuto emettere altro assegno a favore dell’assicurato.
Tale vicenda si inscrive nel tema concernente la natura della responsabilità della banca negoziatrice di assegno non trasferibile, affrontato nelle sentenze n. 12477 e 12478/2018 delle Sezioni Unite.
Queste ultime, risolvendo il contrasto giurisprudenziale formatosi tra l’indirizzo che riconosceva alla disposizione della L. n. 1736 del 1933, art. 43, comma 2 – applicabile anche all’assegno circolare in virtù del richiamo contenuto nel successivo art. 86 della stessa legge e per cui colui che paga un assegno non trasferibile a persona diversa dal prenditore o dal banchiere giratario per l’incasso risponde del pagamento carattere derogatorio sia alla disciplina di circolazione del titolo di credito a legittimazione variabile, sia alla disciplina ordinaria della responsabilità per inadempimento ex art. 1189 c.c., nel caso di pagamento al creditore apparente (cfr. Corte Cass. Sez. 1, Sentenza n. 3133 del 07/10/1958; id. Sez. 1, Sentenza n. 1098 del 09/02/1999; id. Sez. 1, Sentenza n. 3654 del 12/03/2003; id. Sez. 1, Sentenza n. 18543 del 25/08/2006; id. Sez. 1, Sentenza n. 7949 del 31/03/2010; id. Sez. 3, Sentenza n. 22816 del 10/11/2010; id. Sez. 3, Sentenza n. 18183 del 25/08/2014 ed id. Sez. 1, Sentenza n. 3405 del 22/02/2016; Id. Sez. 1, Sentenza n. 14777 del 19/07/2016; id. Corte Sez. 63, Ordinanza n. 4381 del 21/02/2017) ed il diverso filone giurisprudenziale, secondo cui la disciplina della responsabilità per l’inadempimento della banca negoziatrice o girataria per l’incasso non diverge da quella comune ex artt. 1176 , 1189 e 1218 c.c. (cfr. Cass. Sez. 1, Sentenza n. 2360 del 09/07/1968; id. Sez. 1, Sentenza n. 3317 del 05/07/1978; id. Sez. 1, Sentenza n. 686 del 25/01/1983; id. Sez. 1, Sentenza n. 9888 del 11/10/1997) hanno affermato il seguente principio: ” Ai sensi del R.D. n. 1736 del 1933 , art. 43 , comma 2, (c.d. legge assegni), la banca negoziatrice chiamata a rispondere del danno derivato – per errore nell’identificazione del legittimo portatore del titolo – dal pagamento dell’assegno bancario, di traenza o circolare, munito di clausola non trasferibilità a persona diversa dall’effettivo beneficiario, è ammessa a provare che l’inadempimento non le è imputabile, per aver essa assolto alla propria obbligazione con la diligenza richiesta dall’art. 1176 c.c., comma 2″. In particolare, le Sezioni Unite hanno chiarito che la responsabilità della banca negoziatrice ex art. 43 L. assegni è di natura contrattuale “da contatto”, in ragione dell’obbligo professionale di protezione operante nei confronti di tutti i soggetti interessati al buon fine dell’operazione; ne hanno tratto la conseguenza che la responsabilità della banca negoziatrice da contatto qualificato – inteso come fatto idoneo a produrre obbligazioni ex art. 1173 c.c. e dal quale derivano i doveri di correttezza e buona fede enucleati dagli artt. 1175 e 1375 c.c. – non è oggettiva e cioè non ricorre “a prescindere dalla sussistenza dell’elemento della colpa nell’errore sull’identificazione del prenditore”. Su tale premessa, le Sezioni Unite hanno ricordato infatti che – come da principio consolidato di legittimità – in detta ipotesi si applica il regime probatorio di cui all’art. 1218 c.c.: è perciò consentito all’obbligato di fornire la prova liberatoria che il dedotto inadempimento non gli è imputabile, ovvero non è dovuto a suo fatto e colpa, con la precisazione che la banca negoziatrice essendo tenuta ad osservare nell’adempimento la diligenza di cui all’art. 1176 c.c., comma 2, in ragione della sua qualità di operatore professionale – risponde del danno anche in ipotesi di “colpa lieve”, ove non abbia fornito la prova liberatoria di avere assolto la propria obbligazione con la diligenza dovuta. Inoltre, le Sezioni Unite hanno evidenziato la specificità della previsione di cui all’art. 43 L. assegni, comma 2, giacchè la clausola di intrasferibilità ha la funzione, oltre che di assicurare il pagamento del beneficiario, di impedire la circolazione del titolo, di guisa che la sanzione di responsabilità cartolare (conseguente al pagamento a soggetto non legittimato) non va confusa con la responsabilità civile derivante dall’errata identificazione dell’effettivo prenditore, osservando che in questi sensi l’art. 43 si pone in rapporto di specialità rispetto alle norme di diritto comune sia in tema di obbligazioni – art. 1189 c.c., comma 1, (pagamento al creditore apparente) -, sia rispetto a quella riferita ai titoli a legittimazione variabile – art. 1992 c.c., comma 2, (adempimento della prestazione) che circoscrivono entrambe detta responsabilità alle ipotesi di dolo o colpa grave.
Tanto rilevato, va osservato che la ricorrente si duole che la Corte territoriale abbia ritenuto che Poste Italiane s.p.a. avesse dimostrato- fornendo la prova liberatoria ex art. 1218 c.c.- di aver agito con la dovuta diligenza, ex art. 1176 c.c. in ordine alla vicenda della presentazione dell’assegno di traenza all’incasso da parte di soggetto munito di documento di riconoscimento, le cui generalità corrispondevano al prenditore del titolo. Al riguardo, la ricorrente tende al riesame dei fatti inerenti alla questione della prospettata responsabilità di Poste Italiane s.p.a.; invero, la sentenza impugnata non merita censure in punto di diritto, sulla questione dell’omessa verifica della falsità del documento esibito dal possessore del titolo, avendo essa effettuato una corretta ricognizione delle norme invocate dalla ricorrente, in conformità dei suddetti principi fissati dalle SU, non essendo richiesta alla banca negoziatrice un livello di diligenza implicante ulteriori controlli all’atto dell’incasso (cfr. SU, n. 14712/07 e 12477/18). Peraltro, giova altresì rilevare che dagli atti è emerso che l’accensione del conto da parte del soggetto che ha presentato il titolo all’incasso era avvenuta anteriormente alla denuncia del furto del documento d’identità da parte del soggetto legittimo beneficiario dell’assegno di traenza.
Inoltre, nel caso di specie non può essere riconosciuta alcuna natura precettiva ovvero cogente (come tale idonea ad integrare la “parte mobile” della clausola generale normativa) ad un “regolamento”-ABI (che raccomandava la verifica di documento di riconoscimento munito di foto) che non introduce, in realtà, alcuna prescrizione per gli associati, ma si limita solo a “segnalare l’opportunità” a quest’ultimi di adottare prassi operative virtuose dirette a scongiurare il rischio di essere convenuti in giudizio in eventuali contenziosi risarcitori, e ciò peraltro con riferimento ad un richiamato mutamento giurisprudenziale in punto di interpretazione dell’art. 43 L. assegni, da ritenersi – come sopra evidenziato – ormai superato, proprio grazie all’ultima pronuncia resa in sede nomofilattica da questa Corte (cfr. sent. n. 34108/19).
Nè sono emerse nella fattispecie altre circostanze anomale espressive di mancata diligenza della banca negoziatrice nel pagamento del titolo, oggetto di specifica allegazione nel ricorso.
Pertanto la Corte dichiara inammissibile il ricorso e condanna parte ricorrente al pagamento, in favore della parte controricorrente, delle spese del giudizio.

FALSITA’ IN ATTI – SOTTOSCRIZIONE APOCRIFA CONTRATTO DI LOCAZIONE – RILEVANZA
PROBATORIA CTU

Nel nostro ordinamento è previsto il reato di “falsità ideologica commessa dal privato in atto pubblico” (art. 483 c.p.) che punisce “Chiunque attesta falsamente al pubblico ufficiale, in un atto pubblico, fatti dei quali l’atto è destinato a provare la verità…”.
Tale ipotesi di reato coinvolge anche i grafologi in quanto la Suprema Corte di Cassazione ha incluso nella condotta incriminata dall’art. 483 c.p. anche la falsità della sottoscrizione nel modulo e nella delega per la richiesta di registrazione del contratto di locazione (Cassazione, Sez. V penale, Sent. n. 37880 del 21/10/2021).

Con la predetta sentenza i giudici di legittimità hanno confermato la condanna della Corte di Appello di Napoli nei confronti delle due imputate responsabili di aver apposto sulla richiesta di registrazione di un contratto di locazione, una sottoscrizione apocrifa di una terza persona, al tempo gravemente malata, nella qualità di delegante e proprietaria dell’immobile oggetto del contratto di locazione.

Sembra opportuno evidenziare che nella fattispecie in esame la Corte di merito era pervenuta alla condanna sulla scorta di una consulenza tecnica d’ufficio grafologica che era pervenuta alla conclusione di ritenere false le firme sul contratto di locazione e quelle sui moduli per la registrazione dello stesso poiché non riconducibili alla mano della dell’anziana signora (presunta delegante poiché gravemente malata). Negli stessi termini la consulenza grafologica aveva escluso che il contratto ed i moduli compilati per la registrazione fossero stati firmati dalla stessa mano.
Appare utile evidenziare che la conoscenza da parte dell’intestatario del contratto dell’apposizione di una firma falsa da parte di un terzo è stata ritenuta irrilevante posto che la circostanza non incide sulla falsità delle sue sottoscrizioni e, dunque, sulla rilevanza penale del fatto attribuito ai sensi dell’art. 483 c.p.
Con la recente sentenza la Cassazione (Sent. n. 37880/2021) ha rigettato le censure mosse dalle imputate che avevano dedotto vizi di motivazione con riferimento al giudizio di attendibilità della consulenza grafologica posta alla base della condanna.
La sottoscrizione apocrifa sul contratto di locazione rientra nell’ipotesi di reato in discussione perché, secondo il consolidato insegnamento della Cassazione, il concetto di atto pubblico è, agli effetti della tutela penale, più ampio di quello desumibile dall’art. 2699 c.c., rientrandovi non soltanto il documento redatto dal pubblico ufficiale, ma anche quelli aventi l’attitudine ad assumere rilevanza giuridica e/o valore probatorio interno alla pubblica amministrazione. (ex multis Cass. Sez. V, Sentenza n. 9358 del 24/04/1998; Cass. Sez. V, Sentenza n. 15901 del 15/02/2021). Rientrano, quindi, nella suddetta nozione anche gli atti preparatori di una fattispecie documentale complessa, come gli atti di impulso (domande, richieste ecc.) di procedure amministrative che presentino un tale contenuto attestativo a prescindere che il loro contenuto venga integralmente trasfuso nell’atto finale del pubblico ufficiale o ne venga a costituire solo presupposto implicito necessario.
Nel caso di specie, difatti, il falso commesso dalle imputate è stato ritenuto rilevante ai sensi dell’art. 483 c.p., in quanto contenuto in un atto propedeutico alla formazione di un atto pubblico, ma, come esattamente contestato e ritenuto, è caduto sui documenti descritti nel capo d’imputazione.
Secondo la Corte di Cassazione la sentenza di condanna aveva considerato in modo coerente e logico le conclusioni della CTU grafologica la quale, aveva chiarito in sede dibattimentale come gli elementi attributivi delle firme all’imputata fossero quantitativamente e qualitativamente significativi, spiegando le marginali discrasie registrate in ragione della limitata consistenza dei campioni autografi acquisiti.
Da tali assunti la Corte territoriale ha dunque logicamente desunto la sicura paternità delle firme sul modello e sulla delega per la registrazione del contratto in capo ad una delle imputate, riconoscendone dunque la penale responsabilità.
In conclusione, nel novero degli atti che possono formare l’oggetto della consulenza grafologica vi rientrano anche le scritture private assoggettate a registrazione (tra le quali il contratto di locazione), le modulistiche dell’Agenzia delle Entrate, in genere, le istanze ed le dichiarazioni rivolte a pubblici uffici.
In tale ambito, la consulenza grafologica risulta strumentale con riferimento agli effetti giuridici prettamente civilistici ma anche sotto il profilo della responsabilità penale del “falsario”.

Avv. Gabriele Colasanti con la collaborazione dell’ avvocato V.D.G.

Nullità contratto di fornitura energetica – Firma Falsa – arricchimento senza causa – fornitura non richiesta – art. 57 Codice del Consumo

Nota di Redazione a cura dell’ Avv. Valerio Di Giorgio

La sentenza in commento (Cass. civ., Sez. III, 12/01/2021, n. 261) pone in esame la controversia con cui Enel Energia S.p.a. propose appello avverso la sentenza n. 809/2011 emessa dal Giudice di Pace di Fasano, con la quale, in accoglimento delle domande proposte dal consumatore, era stata dichiarata la nullità, per mancata autenticità della sottoscrizione contrattuale dell’attore stesso, del contratto di fornitura di energia elettrica. Pertanto era stato accertato che nulla era dovuto a detta società per la fornitura di energia elettrica e gas in favore dell’attore ed era stata pronunciata la condanna di Enel Energia S.p.a. alla restituzione di Euro 463,84 nonchè al risarcimento dei danni non patrimoniali nella misura di Euro 700,00; inoltre, erano state rigettate le domande proposte dalla stessa Enel Energia S.p.a. nei confronti del terzo chiamato in causa (Zerocorp di D.G.L.A.), quale agente di commercio responsabile della falsificazione della firma nelle scritture contenenti i contratti di fornitura di energia elettrica.
L’appellante dedusse che erroneamente il Giudice di Pace aveva rigettato l’eccezione riconvenzionale di arricchimento senza causa proposta in via subordinata avendo illegittimamente applicato l’art. 57 , comma 1, del Codice del Consumo, interpretando detta norma nel senso che, in caso di nullità del contratto, all’ente fornitore non competeva alcun compenso, nemmeno a titolo di arricchimento senza causa. Secondo l’appellante, invece, a tale ente competeva comunque l’indebito arricchimento pari al minor compenso che l’utente avrebbe continuato a corrispondere al precedente fornitore – Enel Servizio Elettrico S.p.a. – in base al preesistente contratto di fornitura con detta società. L’appellante contestò la decisione di primo grado anche nella parte in cui il Giudice di pace aveva rigettato le domande di manleva e risarcitorie avanzate nei confronti della chiamata in causa, Zerocorp di D.G.L.A., sostenendo che erroneamente quel Giudice aveva ritenuto non provata la riferibilità alla Zerocorp del modulo di adesione al contratto di fornitura che recava la falsificazione della firma, evidenziando che, invece, tale riferibilità risultava per tabulas dal contenuto del modulo contrattuale in questione, su cui era annotato il codice dell’Agenzia, che contraddistingueva solo ed esclusivamente quell’agente.
Il Tribunale di Brindisi, in accoglimento dell’appello e in totale riforma dell’impugnata sentenza, rigettò tutte le domande proposte dal consumatore in primo grado e condannò lo stesso alla rifusione, in favore di Enel Energia S.p.a., delle spese del doppio grado del giudizio di merito.
Avverso la sentenza della Corte di merito il consumatore ha proposto ricorso per cassazione, basato su quattro motivi e illustrato da memoria.
Enel Energia S.p.a. ha resistito con controricorso illustrato da memoria.
Con il primo motivo si deduce “Violazione e falsa e/o erronea applicazione di norme di diritto con riferimento al D.Lgs. n. 206 del 2005 , art. 57 , comma 1, vigente ratione temporis in relazione al concetto di “fornitura non richiesta” ed alla eccezione riconvenzionale di indebito arricchimento”.
Il ricorrente censura la sentenza impugnata nella parte in cui il Tribunale ha ritenuto illegittima l’applicazione, da parte del Giudice di pace, del citato art. 57, con riferimento alla ritenuta mancanza di richiesta della fornitura, e ha conseguentemente accolto l’eccezione riconvenzionale di indebito arricchimento proposta in primo grado da Enel Energia S.p.a. e denuncia che il Giudice di appello abbia ritenuto “non richiesto” il nuovo fornitore ma non la fornitura, sul rilievo che il consumatore, dopo aver contestato e disconosciuto il rapporto contrattuale con Enel Energia S.p.a., aveva formulato istanza di rientro con il precedente fornitore.
Sostiene, invece, il ricorrente che l’art. 57 citato sarebbe perfettamente applicabile al caso di specie, stante la nullità o l’inesistenza del contratto con Enel Energia S.p.a. perché corredato da sottoscrizione palesemente contraffatta e per la quale era stata presentata querela.
Premesso che per fornitura non richiesta deve intendersi “quella fornitura di beni o di servizi (tra cui anche quella di energia elettrica), che comporti una controprestazione economica per la quale il consumatore non abbia preventivamente manifestato il proprio consenso e/o non ne abbia previamente ordinato l’esecuzione”, il ricorrente assume che, nel caso all’esame, sussisterebbero tutti gli elementi individuati dal legislatore per l’applicazione del già richiamato art. 57, in quanto: a) vi è una fornitura elettrica mai richiesta dal consumatore, per la quale è previsto il pagamento di un prezzo, b) trattasi di fornitura diversa da quella precedente, unica richiesta dal consumatore, che, prima del passaggio con Enel Energia S.p.a. (determinato da un contratto falso), si avvaleva della fornitura di Enel Servizio Elettrico S.p.a., diverso gestore; c) Enel Energia S.p.a., pur facendo parte del gruppo Enel, è società del tutto distinta da Enel Servizio Elettrico S.p.a., dalla quale si differenzia sia come soggetto giuridico (partita IVA, codice fiscale, intestazione, ecc.), sia in quanto opera nel cd. mercato libero dell’energia in concorrenza con le altre società elettriche laddove, invece, Enel Servizio Elettrico S.p.a. (ora Servizio Elettrico Nazionale S.p.a.) opera nel cd. mercato di maggior tutela, in regime di sostanziale monopolio, pur sempre a garanzia del consumatore; d) i contratti stipulati nei due mercati prevedono una regolamentazione del tutto diversa; e) nel caso all’esame non sarebbe configurabile nè una novazione soggettiva nè una novazione oggettiva.
Assume il ricorrente che “a non essere richiesta non è solo la fornitura da un soggetto diverso dal precedente ma proprio quella fornitura alle nuove e diverse condizioni contrattuali” e di non aver mai avuto la volontà di usufruire dei servizi contrattuali forniti da Enel Energia S.p.A., peraltro a condizioni difformi e peggiorative.
La ratio dell’art. 57, si coglierebbe ancor di più, ad avviso del ricorrente, analizzando l’art. 27 della direttiva 2011/83/UE , direttiva ora recepita dal D.Lgs. n. 21 del 2014 , che ne ha trasfuso il testo nell’art. 66-quinquies Codice del Consumo che ha sostituito il già citato art. 57; trattandosi di norme imperative, sia l’art. 57, che l’art. 66-quinquies, prevalgono su qualsiasi Delib. dell’AEEG di segno contrario. Ne consegue, secondo il ricorrente, che non può interpretarsi in alcun modo l’art. 57, nel senso che tale norma sia applicabile solo all’ipotesi di una nuova fornitura intesa come fornitura riferita ad un’utenza mai prima di allora servita da altro contratto e/o altro operatore elettrico.
Il ricorrente contesta, infine, che il quantum dovuto sia pacifico, trattandosi di dichiarazione chiaramente subordinata alla denegata ipotesi in cui non fosse stato ritenuto applicabile nel caso di specie l’art. 57 e dettata dal fine di evitare inutili e dispendiose integrazioni istruttorie (c.t.u. antieconomica, dovendo, nell’ipotesi formulata dal Tribunale, restituire all’attuale controricorrente l’importo di Euro 463,84).
Secondo gli Ermellini Il motivo è fondato in base alle considerazioni che seguono:
Il Tribunale ha ritenuto non applicabile l’art. 57 Codice di Consumo, nella formulazione ratione temporis vigente, sul rilievo che, nella specie, non sussisterebbe la fattispecie, regolata dalla predetta norma, della fornitura non richiesta dal consumatore in quanto non era la fornitura ad essere “non richiesta”, riferendosi peraltro a servizi essenziali, bensì “non richiesti” erano il nuovo fornitore e soprattutto le diverse e più gravose condizioni economiche imposte con la nuova tariffa. Afferma il Giudice di secondo grado che, dovendosi interpretare il contratto secondo buona fede, è evidente che l’interesse dell’utente non era quello di non beneficiare dei servizi in oggetto bensì quello di ricevere la fornitura dal precedente fornitore e di mantenere le condizioni contrattuali da questi accordate, tanto è vero che il consumatore non aveva chiesto l’interruzione della fornitura in questione ma aveva formulato l’istanza di tornare a ricevere la stessa dal precedente fornitore. Il Tribunale ha conseguentemente ritenuto che, pur ricorrendo la nullità dei contratti di fornitura elettrica e di gas, non si configurerebbe la fattispecie della “fornitura non richiesta” regolata dall’art. 57 citato e costituente il presupposto, ad avviso di quel Giudice, necessario per l’affermazione che nessun costo debba essere posto a carico del consumatore. Sulla base di tali considerazioni il Tribunale ha, quindi, ritenuto di accogliere l’eccezione riconvenzionale di indebito arricchimento proposta dall’attuale controricorrente, “nel senso che, stante l’inesistenza del titolo contrattuale, non può trovare giustificazione nell’ordinamento la sbilanciata pretesa da parte dell’utente del totale risparmio dei costi che egli avrebbe dovuto comunque sostenere, in base alle condizioni contrattuali di maggior favore instaurate con il precedente gestore, per i quantitativi di corrente elettrica e di gas che in concreto e di fatto gli sono stati forniti dal nuovo gestore”.
Così decidendo il Tribunale è incorso in un vizio di sussunzione correttamente veicolato dal ricorrente con l’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3.
Questa Corte ha già avuto modo di affermare condivisibilmente che “quando il giudice di merito, dopo avere ricostruito la quaestio facti secondo le allegazioni e le prove offerte dalle parti individua i termini della c.d. fattispecie concreta e, quindi, riconduce quest’ultima ad una fattispecie giuridica astratta piuttosto che ad un’altra cui sarebbe in realtà riconducibile oppure si rifiuta di ricondurla ad una certa fattispecie giuridica astratta cui sarebbe riconducibile o a qualunque fattispecie giuridica astratta, mentre ve ne sarebbe una cui potrebbe essere ricondotta, la valutazione così effettuata e la relativa motivazione, non inerendo più all’attività di ricostruzione e, dunque, di apprezzamento dei fatti storici, bensì all’attività di qualificazione in iure di essi e, dunque, ad un giudizio normativo, è controllabile e deve essere controllata dalla Corte di Cassazione nell’ambito del paradigma del n. 3 dell’art. 360 c.p.c..
In tal caso, infatti, fa parte del sindacato di legittimità (alla stregua del) detto paradigma secondo la specie cui il legislatore allude con la nozione di “falsa applicazione di norme di diritto”, il controllare se la fattispecie concreta (assunta così come ricostruita dal giudice di merito e, dunque, senza che si debba procedere ad una valutazione diretta a verificarne l’esattezza e meno che mai ad una diversa valutazione e ricostruzione o apprezzamento ricostruttivo), è stata ricondotta a ragione o a torto alla fattispecie giuridica astratta individuata dal giudice di merito come idonea a dettarne la disciplina oppure al contrario doveva essere ricondotta ad altra fattispecie giuridica oppure ancora era irriconducibile ad una fattispecie giuridica astratta, sì da non rilevare in iure, oppure ancora non è stata erroneamente ricondotta ad una certa fattispecie giuridica cui invece doveva esserlo, essendosi il giudice di merito rifiutato expressis verbis di farlo (c.d. vizio di sussunzione o di rifiuto di sussunzione)” (Cass. 31/05/2018, n. 13747).
Nel caso all’esame, infatti, deve ritenersi che la fattispecie concreta, come accertata dal Giudice del merito, deve essere ricondotta alla fattispecie giuridica disciplinata dall’art. 57 del Codice di consumo, rubricato “Fornitura non richiesta”, nella versione applicabile ratione temporis secondo cui:
“1. Il consumatore non è tenuto ad alcuna prestazione corrispettiva in caso di fornitura non richiesta. In ogni caso l’assenza di risposta non implica consenso del consumatore.
2. Salve le sanzioni previste dall’art. 62, ogni fornitura non richiesta di cui al presente articolo costituisce pratica commerciale scorretta ai sensi degli artt. 21, 22, 23, 24, 25 e 26″.
Nella specie risulta evidente che si è in presenza di “fornitura non richiesta”, nei termini indicati dalla norma richiamata, trattandosi di fornitura erogata da soggetto diverso in base ad un contratto pacificamente non sottoscritto dal consumatore e recante firma falsa, nè rileva la circostanza che l’esecuzione materiale della fornitura, per esigenze tecniche, non possa che essere la stessa e che trattasi di servizi essenziali, rimarcandosi che il consumatore, che è venuto a conoscenza di siffatto contratto dalle fatture, non poteva restituire o impedire la fornitura non richiesta (se non, a tale ultimo riguardo, come in effetti fatto, denunciando, una volta resosene conto, la contraffazione della sottoscrizione e chiedendo di ricevere la medesima fornitura dal precedente gestore).
Se dunque, la norma applicabile nella specie è quella di cui all’art. 57 citato, occorre stabilire se tale normativa, oltre ad escludere qualsiasi prestazione corrispettiva a carico del consumatore, escluda ogni sorta di “ripetibilità”, da parte del fornitore, della “prestazione” resa sine causa, perfino nel caso in cui quest’ultimo faccia valere l’arricchimento senza causa, ai sensi dell’art. 2041, sia in via d’azione che – come nel caso all’esame – di eccezione riconvenzionale, proposta al solo scopo di paralizzare la domanda dell’attore.
Ritiene il Collegio che la questione vada risolta tenendo conto della ratio della norma di cui all’art. 57, già più volte citato, che è chiaramente norma volta a tutelare il consumatore e ad esonerarlo da oneri conseguenti a pratiche commerciali scorrette, anche alla luce delle direttive CE sulle pratiche sleali e ingannevoli (v. direttive 1997/7/CE , 2002/65/CE e 2005/29/CE) e della disciplina, non applicabile direttamente al caso di specie ratione temporis (essendo applicabile ai contratti conclusi dopo il 13 giugno 2014, come disposto dal D.Lgs. 21 febbraio 2014, n. 21 , art. 2 , comma 1) ma a cui può farsi riferimento ai fini meramente interpretativi, dell’art. 66-quinquies Codice di consumo, norma inserita con il D.Lgs., appena indicato e volto a dare attuazione della direttiva 2011/83/UE sui diritti dei consumatori.
In tale prospettiva, l’espressione “Il consumatore non è tenuto ad alcuna prestazione corrispettiva in caso di fornitura non richiesta” contenuto nell’art. 57 citato, ad avviso del Collegio, deve essere intesa come comprendente anche le obbligazioni restitutorie e indennitarie da indebiti solutio e/o da ingiustificato arricchimento rivendicate.
Se è pur vero che il consumatore abbia comunque tratto vantaggio dalla fornitura non richiesta o – come nel caso all’esame – addirittura imposta, tenuto conto delle peculiari modalità di erogazione della fornitura in questione, in base ad un contratto con sottoscrizione falsificata, tuttavia deve ritenersi che il legislatore abbia inteso far prevalere gli interessi della parte debole del contratto a discapito di soggetto che abbia scelto unilateralmente e illecitamente di procedere alla fornitura, di tal chè sul fornitore debbono ricadere, in ogni caso, le conseguenze derivanti da tale comportamento.
Ben potendosi riconoscere, per quanto sopra esplicitato, all’art. 57 citato anche una valenza latamente sanzionatoria, nell’ambito delle “prestazioni corrispettive”, da intendersi richiamate dal legislatore in senso atecnico, ritiene il Collegio debba rientrare anche l’indennizzo di cui all’art. 2041 c.c..
Pertanto, risultando il contratto illecito in questione ascrivibile comunque ad Enel Energia S.p.a. ed alla luce della interpretazione data dell’art. 57 citato, ritiene il Collegio che all’appena indicata società non spetti alcunchè per la fornitura in parola, neppure a titolo di indebito arricchimento ex art. 2041 c.c., non avendo il consumatore prestato alcun consenso al riguardo, il che è pacifico.
La Corte pertanto accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia la causa al Tribunale di Brindisi, in persona di diverso magistrato, anche per le spese del presente giudizio di legittimità.

Falsità del testamento olografo. Sospetti e rimedi.

Gli ultimi dati statistici disponibili sul numero dei testamenti pubblicati in Italia provenienti dall’Ufficio Centrale degli archivi notarili risalgono all’anno 2018 e confermano la tendenza degli anni precedenti e cioè che gli italiani sono scarsamente inclini a lasciare disposizioni scritte in merito alle proprie ultime volontà.

I dati parlano chiaro a livello nazionale solo il 12,26% delle successioni ereditarie sono state regolate in base ad un testamento, in particolare è stata registrata una maggiore riluttanza per i residenti delle regioni del centro Italia con il 10,12% e di converso una più favorevole propensione per i residenti delle regioni Sicilia e Sardegna con un dato che si attesta al 15,38%.

Tra i pochi che hanno deciso di fare testamento prevale la forma del testamento olografo pari al 77,74% dei testamenti pubblicati il che significa che solo un italiano su dieci decide di disporre delle proprie ultime volontà ricorrendo al testamento olografo.

Da questa premessa si comprende come il testamento olografo rappresentando una scelta poco praticata tra la popolazione, spesso ingeneri a torto o ragione sospetti in coloro che ne risultino penalizzati.

Il testamento olografo è in grado di produrre i suoi effetti dal momento della sua pubblicazione dal notaio ed è proprio dal quel momento che diviene oggetto di esame soprattutto se le disposizioni ivi contenute regolino la successione diversamente da quanto previsto dalla legge sia per quanto concerne il rispetto delle quote di legittima vuoi per l’inserimento di soggetti estranei alla cerchia dei parenti entro il 6° grado.

Tali sospetti possono acuirsi allorché il de cuius era persona poco incline alla scrittura di proprio pugno in considerazione della sua ridotta scolarizzazione ovvero a causa dell’insorgere di disturbi nelle articolazioni della mano o di altre patologie in grado di influire sul gesto scrittorio oppure semplicemente in conseguenza della deseutudine alla scrittura amanuense sostituita dalla scrittura al computer, tablet e smartphone.

Anche le circostanze del trapasso possono contribuire ad alimentare ulteriormente i sospetti, infatti solitamente coloro che decidono di fare testamento sono in età avanzata o di fronte ad una diagnosi medica infausta a breve termine. Ecco quindi che una morte accidentale o imprevista di una persona tra i 40 ed i 70 anni, in buono stato di salute con l’esistenza di un testamento appare fuori dall’ordinario.

Ma i sospetti servono solo a porsi delle domande non certo a fornire delle risposte, le scarne considerazioni sopra indicate associate ad altre specifiche informazioni relative al caso oggetto d’esame possono però fornire la spinta a ricercare gli elementi essenziali per giungere all’accertamento di falsità della scheda testamentaria.

Qualsiasi azione si vorrà intraprendere per accertare e far dichiarare la falsità di un testamento olografo non potrà prescindere dall’essersi procurati manoscritti e firme attribuiti con certezza alla mano del “de cuius” .

Questo aspetto è tutt’altro che trascurabile perché la mancanza assoluta di scritture e firme per la comparazione con quelle del testamento rende quasi impossibile provare la falsità della scheda testamentaria che in ragione di altri indizi extragrafici è fortemente sospettata di falsità.

In questi casi il grafologo giudiziario dovrà concentrarsi sull’eventuale presenza nel testamento olografo di più mani cioè sul fatto che il manoscritto non sia riconducibile tutto alla mano della stessa persona.

Sul punto il primo comma dell’art. 602 del codice civile non lascia spazio a dubbi interpretativi il testamento olografo “deve essere scritto per intero, datato e sottoscritto di mano del testatore”. In conclusione se il sospetto è quello di trovarsi di fronte ad un testamento olografo non autentico in tutto o in parte occorre procurarsi quante più scritture possibili del testatore con particolare riguardo a quelle coeve o altrimenti confidare nell’abilità del grafologo nel riuscire ad individuare scritture aliene nel manoscritto o la marcata incompatibilità tra il testo della scheda e la firma di sottoscrizione.

Roberto Colasanti

Testamento olografo: un caso di interesse grafologico.

Considerazioni sulla presenza di un allegato ad integrazione delle disposizioni testamentarie

L’articolo che propongo in questo numero di Novembre è come di consueto il risultato di una mia recente esperienza professionale, la mia unica e gratificante fonte di ispirazione è il mio lavoro di grafologa giudiziaria al fine di scrivere e descrivere per quanto è possibile fatti reali di esperienze umane vissute attraverso le persone che si rivolgono a me per un parere e non di situazioni ipotetiche, perché dietro ciascun soggetto nei fatti che racconto c’è la propria storia personale, e  tento di  fare in modo  che tutti coloro che seguono la mia testata giornalistica on – line, appunto “Grafologia Magazine” possano beneficiare di consigli utili oppure condividere una comune esperienza magari trovando delle risposte.
Accade a volte di trovarsi nella  dolorosa circostanza di apprendere attraverso la pubblicazione di un testamento presso un Notaio che si è stati estromessi dall’eredità anche seppur parzialmente da un genitore, ma accade sovente che dopo un primo momento di smarrimento e confusione perché non si riescono a trovare le adeguate  risposte alle tante domande che ci si pone, molte persone si rivolgano al grafologo giudiziario per farsi aiutare a comprendere – fornendo scritture per quanto possibile coeve alla data del testamento e firme di comparazione – se effettivamente erano proprio le volontà del testatore.

Altre volte però per tutta una serie di motivi non si ha la determinazione oppure il coraggio di affrontare quel tipo di percorso,  magari per il timore di perdere l’affetto dell’altro genitore oppure di  generare un conflitto con un familiare stretto nel caso si tratti di apocrifia, o anche per motivi economici, non per ultimo il timore di apprendere che non si tratta di un testamento falso, ma qualora si avesse anche soltanto un sospetto di aver subito un torto attraverso una scrittura  o documento non autentico, allora si devono  far valere le proprie ragioni anche e soprattutto per dare voce a chi purtroppo non è più in grado di farlo, far rispettare le ultime volontà di un proprio congiunto è un dovere ma anzitutto un diritto sancito anche dalla legge.

Mi è stato conferito un incarico di CTP pochi giorni fa da parte di uno dei figli della testatrice per capire se il testamento olografo apparentemente scritto dalla “de cuius” e naturalmente pubblicato da un Notaio si poteva considerare valido oppure suscettibile ad una eventuale impugnazione.
Ho scelto di parlare di questo caso (omettendo naturalmente i nomi delle persone coinvolte, il luogo ed ogni altro riferimento) ovvero di un testamento olografo dove però all’interno si sono riscontrate svariate anomalie, prima fra tutte la totale assenza di naturalezza e spontaneità della scheda testamentaria, si tratta di un indispensabile esame preliminare del documento indipendentemente dalle comparative, assenza di ritmo, scrittura piatta e rallentata, assenza di fluidità, e ciò che mi ha colpito maggiormente dal lato umano è che si tratta di una scheda testamentaria calcolata, asettica, non una parola affettuosa un ricordo verso i figli, come di solito avviene specialmente quando si tratta di una madre che fa testamento.

Al fine di ricollegarmi alla vicenda mi corre l’obbligo di fare una doverosa premessa per quanto concerne i requisiti del testamento olografo ovvero scritto di pugno dal testatore e ciò che prevede la legge in merito.

 Il testamento olografo deve essere scritto per intero datato e sottoscritto dalla mano del testatore, per esempio scritto anche in minima parte da una terza persona, fosse anche una piccola correzione comporta la nullità del testamento (secondo i principi stabiliti dall’ art. 602 c.c.)

Nell’olografo possono essere ammesse apposizioni successive di correzioni e/o integrazioni alle disposizioni testamentarie, in linea di massima – purché le une e le altre siano autografe e sia stata apposta la nuova data e la sottoscrizione del testatore.
Come già ricordato i vantaggi del testamento olografo sono soprattutto la riservatezza, infatti il testatore se vuole può mantenere in ogni caso segrete le sue disposizioni, la maggiore facilità e comodità di cambiare o revocare eventuali precedenti testamenti  ed elaborare con calma e ponderazione le proprie disposizioni.

Ai fini della validità di tale testamento non è richiesta una necessaria contestualità nella redazione dei suddetti elementi che ne costituiscono la struttura, pertanto il testamento può essere compilato anche in tempi diversi, e quindi essere formato progressivamente, in assenza di alcuna norma che prescriva la sua redazione in un unico contesto temporale. 

Il testamento in oggetto è stato scritto dalla mano di una anziana Signora piuttosto benestante su un foglio uso bollo impegnando complessivamente tre facciate dove venivano indicati tutti i beni mobili ed immobili da destinare ai suoi figli tra cui i quadri di un famoso pittore, i mobili di antiquariato, gli appartamenti, ecc. il tutto descritto con precisione e  fin lì ogni cosa sembrava al suo posto in quanto aveva fornito una accurata descrizione di ogni bene da destinare ai suoi cari.
Nella terza pagina si legge il riferimento ad una cassetta di sicurezza presso un noto istituto di credito, dove la de cuius teneva i suoi gioielli senza alcuna menzione al numero dei preziosi a lei appartenuti ad esempio: otto anelli, cinque spille, due orologi in oro ecc. Diversamente, la testatrice appare aver scritto che nella sua cassetta c’erano anche i gioielli di sua figlia e rimandava la descrizione ad un “allegato”, (ho pensato che nell’allegato la signora avrebbe descritto i suoi) Il testamento di fatto si conclude con la data e la firma della testatrice.
 Verso la fine vedo un foglio bianco, senza data e peraltro la scrittura si discostava molto da quella della Signora dove venivano indicati un numero considerevole di gioielli depositati appunto nella cassetta di sicurezza ma non è stato fatto alcun accenno di quanti e quali fossero i suoi, ma soltanto quelli della figlia che avrebbe tratto quale unico vantaggio la cortese ospitalità nella cassetta di sicurezza di sua madre, alla fine  veniva di nuovo firmato ma  soltanto apparentemente dalla testatrice in quanto ho potuto accertare che era opera di un artifizio, infatti le due firme erano speculari, sovrapponibili ed è impossibile che a distanza anche di poco tempo le firme siano perfettamente identiche, come già ricordato anche in altri articoli quando si firma in modo naturale e spontaneo la grafia “risente” anche dei cambiamenti climatici oltre che fisici a maggior ragione quando si tratta di anziani e per di più con gravi patologie. 

Dopo aver condotto uno studio sulla scrittura della testatrice attraverso scritture di comparazione che mi sono state fornite da suo figlio e naturalmente avendo accertato con assoluta sicurezza che la grafia dell’allegato era stata l’opera di un’altra persona, ho ritenuto opportuno comunicare rispondendo al quesito che mi era stato posto, cioè  che vi erano tutte le condizioni per una eventuale impugnazione, previa mancata mediazione (accordo) tra le parti prevista dal decreto legislativo n. 28 del 4 marzo 2010 tramite gli Avvocati, sia della parte attrice(chi promuove azioni legali) che della parte convenuta (chi si deve difendere). 

Questo è un caso che si presta a numerosi interrogativi certamente al di là dell’aspetto grafologico, infatti la perizia giudiziaria si basa esclusivamente su prove oggettive, sulla comparazione delle scritture certe e quelle in verifica – ed  il parere pro-veritate è il risultato di tutto ciò – ovviamente non di congetture o pensieri personali, ma essendo anche una giornalista investigativa in questo articolo mi sono concessa la libertà di esprimere la mia “deformazione professionale” anche per fornire uno spunto di riflessione a chi segue ormai da oltre cinque anni il mio giornale. 

Ad esempio perché la Signora che ha espresso le sue ultime volontà con testamento olografo non è stata in grado di fornire una descrizione dettagliata dei suoi gioielli? 

All’inizio del documento ha descritto in maniera molto lucida ogni particolare, dai quadri del famoso pittore che si trova nella stanza di colore blu da lasciare a chi, ai mobili di antiquariato nello studio, agli appartamenti in via tal dei tali… 

Il testamento olografo viene scelto dalla maggior parte delle persone proprio in funzione di una elasticità temporale, il testatore ha tutto il tempo di elaborare con estrema tranquillità il proprio documento testamentario con calma e ponderazione scrivere le proprie disposizioni libero da qualsiasi influenza altrui in assoluta segretezza, quindi se fossero state realmente le proprie volontà la testatrice avrebbe descritto molto bene i suoi gioielli. 

Perché rimandare ad un “allegato” per altro non previsto nell’olografo? Quando avrebbe avuto tutto il tempo necessario per fare un elenco? 

Per di più scritto da un’altra mano e senza la data, non apponendo una nuova data si deve necessariamente considerare parte del testamento, quindi da ritenersi non valido in quanto scritto in modo evidente da un’altra mano. 

La persona (non la de cuius) che ha descritto in modo così dettagliato i preziosi della figlia era cointestatario/cointestataria della cassetta? 

In caso di morte dell’intestatario, la banca che ne abbia ricevuto la comunicazione non può consentire l’apertura della cassetta se non con l’accordo degli aventi diritto (cointestatari) o secondo le modalità stabilite dall’autorità giudiziaria (ai sensi dell’art. 1840 c.c.). 

La “de cuius” a maggior ragione avrebbe dovuto fare un elenco dei suoi preziosi all’interno del proprio testamento, in virtù della chiarezza e trasparenza verso gli altri eredi, dal momento che vi erano custoditi anche quelli di sua figlia, poiché ci sono anche delle norme stabilite dal codice civile per quanto riguarda le cassette di sicurezza, soprattutto avrebbe dovuto specificare se era cointestataria.   

Nel testamento olografo tutt’al più si possono allegare cartine planimetriche o mappe degli immobili fornite da un geometra per una descrizione più dettagliata, e non si tratta di integrare ma di spiegare meglio attraverso la professionalità di un tecnico, geometra o architetto, anche se trattasi di terze persone ma soltanto per dati tecnici e sicuramente non scritte a mano. 

Casi della tipologia di quello appena narrato hanno una indubbia rilevanza grafologica perché proprio attorno alla possibile apocrifia totale o parziale inizia la doverosa indagine inerente la validità dell’atto di ultima volontà che investe anche aspetti della datazione dello scritto e della capacità del testatore (sovente testamenti olografi vengono retrodatati da chi ha interesse ad avvalersene allo scopo di inserirli in un arco temporale di maggiore lucidità mentale del testatore). In tale quadro, il grafologo giudiziario risulta essere una figura di primo piano in un team professionale multidisciplinare (legale, medico-legale, etc.).

Patrizia Belloni 

Grafologa Giudiziaria

Firme di fantasia

Una modalità finalizzata al disconoscimento della propria firma

Per portare a termine una perizia grafologica, che sia su un testamento olografo, quindi manoscritto, oppure su firme, non basta conoscere i singoli segni, le specie grafiche, ma si devono acquisire certezze attraverso la pratica, esercitare l’occhio che permetterà di cogliere i sintomi grafici, avere la giusta sensibilità per arrivare ad una conclusione ottimale, ovvero alla diagnosi esatta.
Spesso, tali “sintomi”, nascono dalle più svariate combinazioni, saperle distinguere, l’una dall’altra, al fine di essere in grado di riconoscere quelle particolarità che emergono dalla falsificazione, non è un compito semplice.
Come di consueto, una breve premessa al riguardo. Infatti, il tema che voglio trattare in questo articolo – spero chiaro ed esaustivo – è quello del disconoscimento delle firme.
Ho già affrontato l’argomento “disconoscimento” tempo fa; ho parlato delle diverse modalità, ovvero firmare in modo genuino, convinti di quello che si sta compiendo, lungi dal pensiero di doverle disconoscere un domani, quindi apposte consapevolmente.
Poi, alle volte, la necessità, un momento di difficile, l’impossibilità oggettiva di onorare un impegno preso, spesso, conduce verso la strada più semplice, apparentemente, quella del disconoscimento.
In questo caso un percorso in salita, una causa persa, dal momento che si devono produrre firme comparative su documenti certi e, ovviamente, se non c’è premeditazione, la firma sarà più o meno uguale. Quindi, in questo caso consiglio sempre di avvalersi del diritto di recesso ove previsto.
Poi, c’è il caso di chi firma in modo diverso dal solito, intenzionalmente, in quanto già prevede un disconoscimento futuro. Ovviamente ci si prepara psicologicamente, e la firma “appare diversa”, ma, come affermano i “grandi” della perizia forense, “non esiste un falsario tanto bravo da riuscire a nascondere la propria natura, i gesti innati emergono sempre”.
Personalmente non mi occupo spesso di questo argomento, è assai spinoso e presenta delle difficoltà non indifferenti, specialmente quando si tratta di firme cosiddette “di fantasia”.
Ormai, chi mi segue da tempo, sa che la mia modalità di comunicazione, è quella di narrare esperienze professionali vissute.

LA “FIRMA DI FANTASIA”

Sussiste quando lo scrivente ha firmato inventando uno stile grafico del tutto diverso, artificiale, quindi una maschera, che non corrisponde alla sua natura. Tutto ciò allo scopo premeditato di potere disconoscere la firma successivamente.
Ovviamente tale strategia  generalmente viene messa in atto da truffatori esperti (della serie “mandrakata”) che infatti riescono a modificare la dimensione, la forma, la pressione, e tutte (o quasi) le caratteristiche principali del proprio gesto grafico.
Il quesito che mi è stato posto è: determinare se le svariate firme in calce, poste su documenti importanti, possono essere attribuite ad una persona, che però nega di esserne l’autore.
All’inizio, quando il soggetto in questione mi ha fornito le proprie firme su documenti certi (carta d’identità e documento rilasciato dalla questura per il porto d’armi) pensavo ad una totale trasparenza.
Successivamente, quando mi ha inviato più firme in verifica, una diversa dall’altra, un campanello di allarme si è acceso, ovviamente.
Le firme inventate hanno tutte la stessa modalità di esecuzione, la dimensione delle lettere cambia rispetto a quella naturale. Quindi, se si scrive abitualmente “piccolo”, nella firma di fantasia la dimensione delle lettere è molto più grande, viceversa se abitualmente si scrive “grande”, la dimensione delle lettere sarà molto più piccola.
Si riscontra sempre assenza di ritmo, ovvero la firma appare piatta, senza vita, immobile. Cambia, infatti, la velocità, perché non è scritta di getto. Verticale perché ci si concentra a camuffare. Ci sono tremori nel breve tracciato grafico, che denotano emotività. Tutto ciò desta già molti dubbi sull’autenticità, perché vergare il proprio nome e cognome è il gesto grafico più spontaneo e naturale in assoluto.
Quando la firma è autentica, questa si snoda con grande rapidità e scioltezza.
Un altro elemento molto importante che mi ha condotto alla risoluzione del problema è che, sempre queste persone, si concentrano sulle lettere maiuscole della propria firma. Il nome, ad esempio Mario, non è assolutamente riconducibile alla persona in questione (dissimulatore), ma, nel cognome, ad esempio Rossi, si iniziano a notare dei segni di cedimento, ovvero, l’attenzione diminuisce e, specialmente se ci sono le doppie, come in questo cognome di pura fantasia, emergono i famosi gesti tipo, fuggitivi, che fanno parte della spontaneità del soggetto, come ad esempio la modalità di “legare” le due esse.
Tutto ciò non sfugge all’occhio attento del grafologo, ma come ho accennato all’inizio ci vuole “mestiere”, esperienza e dedizione, ma, soprattutto non farsi condizionare dai racconti, (spesso finalizzati a fuorviare) della persona che si rivolge al professionista.

Patrizia Belloni
Grafologa giudiziaria

Dati statistici sui testamenti in Italia.

Più di tre su quattro sono olografi.

L’ultima relazione statistica, pubblicata dal Ministero della Giustizia, sui testamenti in Italia, rilevata tramite la consultazione del Registro Generale dei Testamenti (R.G.T.), risale al 2017.

analisi, ha messo in evidenza che mediamente un italiano su sette provvede a lasciare le proprie disposizioni testamentarie, tra questi più di tre su quattro scelgono la forma del testamento olografo.
Nell’ordinamento italiano sono previsti: il testamento olografo, pubblico e segreto, ai quali si aggiungono i testamenti speciali e il testamento internazionale.
Ricordiamo che i testamenti speciali sono ricevibili da soggetti, anche diversi dal notaio, in particolari situazioni (calamità naturali, tempo di guerra, a bordo di navi od aeromobili) ed hanno una limitata efficacia temporale collegata al cessare delle circostanze eccezionali che ne hanno consentito la redazione.
Il testamento internazionale è stato introdotto in Italia nel 1990 dalla legge n. 387, e costituisce una forma testamentaria semplificata ed uniforme per tutti gli Stati che hanno aderito alla Convenzione di Washington, ma è pressoché inapplicato nel nostro paese.
Le iscrizioni nel R.G.T., per quanto riguarda quelli pubblici nell’arco temporale che va dal 1989 al 2017, ha evidenziato che vi ricorre principalmente il genere femminile nella misura del 55,39%, a fronte del 44,61 % del genere maschile, su di un totale di 832.341 iscrizioni.
Sempre i dati statistici mostrano che lo strumento preferito, per disporre del proprio patrimonio, resta il testamento olografo, redatto direttamente dal testatore, con una percentuale che nel 2017 è stata pari al 77,72.
I testamenti pubblici nel 2017 hanno invece rappresentato il 22,18% del totale di quelli pubblicati.
Particolarmente esigua la quantità dei testamenti segreti che si è attestata nel 2017 al 0,09%.
E’ il caso di rammentare che il testamento segreto, può essere redatto solo dal notaio attraverso specifiche formalità.
Assai più diffuso nella pratica, il deposito fiduciario presso un notaio di un testamento olografo, consegnato in busta chiusa.
Nel R.G.T., viene annotata l’avvenuta pubblicazione di tutte le forme di testamento, rappresentando perciò l’unica fonte di dati statisticamente attendibile a livello nazionale.
Raffrontando i dati rilevati dal R.G.T., sui testamenti pubblicati ed il numero dei decessi reso noto dall’ISTAT, si è potuto calcolare che sull’intero territorio nazionale oltre il 13% delle persone decedute nell’anno 2017, ha formalizzato le ultime volontà. Vale a dire che poco più di una successione su sette, è stata regolata sulla base delle disposizioni testamentarie.
In conclusione gli italiani non hanno una grande propensione a fare testamento, preferendo lasciare alle norme di legge la ripartizione dei propri beni, ma quando sentono il bisogno di esprimere le loro ultime volontà si avvalgono perloppiù della forma del testamento olografo.
L’olografo, si presta però, soprattutto quando favorisce un erede a discapito di altri ad essere disconosciuto per autentico, dando luogo a battaglie legali, in cui i grafologi giudiziari sono chiamati a svolgere un compito di ricerca della verità, tutt’altro che facile e scontato.

Roberto Colasanti

Grafologia magazine compie tre anni

A cura di Patrizia Belloni
Direttrice Grafologia Magazine – Grafologa giudiziaria

E’ un tempo molto importante, i primi tre anni sono fondamentali, nella formazione del carattere, di ciascun essere umano, secondo il padre della psicoanalisi, Sigmund Freud, ma anche per elaborare un lutto, per ricominciare dopo una delusione…tre anni.
Considero questa testata giornalistica, on-line, la mia creatura.
Nata dopo una mia esperienza giornalistica “cartacea”, durata un decennio, e dal momento che siamo nell’era del digitale, ed internet è un mezzo veloce e mirato, ho scelto di farne parte con questo progetto editoriale, stare al passo con i tempi, io la considero una evoluzione, non il contrario. Continua a leggere

Editoriale. Dialogo aperto tra esperti e lettori.

FOTO%20PATRIZIA%20GRAFOLOGIA22Viviamo in un mondo pieno di contraddizioni, basti pensare ai politici, i potenti che governano il paese, quando dicono di dichiarare la guerra in nome della pace, oppure, quando sul giornale leggiamo titoli di cronaca dove spesso, assassini, si giustificano dicendo di aver ucciso per “troppo” amore.

Sono due paradossi, ossimori inquietanti che ci accompagnano ormai da troppo tempo, non fanno altro che generare confusione, specialmente nelle menti dei più piccoli o negli adolescenti che si trovano in una fase di per sé difficile.

Un’arma benevola, a disposizione di ciascuno di noi, capace di sciogliere i nodi dell’omertà e della violenza, è la comunicazione.

Saper costruire su basi solide un confronto, riuscire a dialogare in modo costruttivo e gettare le basi per un vivere civile, umano.

Spesso, le persone a me vicine, mi chiedono il motivo per il quale mi sono impegnata in questo progetto editoriale, tanti commenti, non è un impegno aggiuntivo?

Credo nella comunicazione, trasmettere le mie competenze, e non solo, ho tanti compagni di “viaggio” che si alternano, professionisti con i quali condividiamo lo stesso intento.

Avere la possibilità di divulgare un messaggio di positività, ed allo stesso tempo essere di aiuto al prossimo, con articoli ed esempi concreti è una grande gratificazione.

L’altro obiettivo, non meno importante, è quello di poter far conoscere la grafologia, in tutte le sue sfaccettature, le potenzialità, per esempio, come riuscire a capire l’aspetto umano e psicologico di una persona attraverso poche righe, come nel caso di Bossetti e Levato.

Come conoscere meglio i nostri figli attraverso uno scritto, un disegno, i colori che utilizzano, magari se percepiamo in loro un malessere, se non si recano volentieri a scuola, accusando un mal di pancia sospetto, se il loro rendimento è scarso contrariamente al solito.

Se fidarci o meno di colleghi o sottoposti, come collocare la persona giusta per un determinato ruolo, in consulenza aziendale. In perizia giudiziaria saper riconoscere se un testamento olografo è stato scritto proprio dal de cuius attraverso ovviamente scritture comparative, che non devono essere molto datate, la scrittura nel corso degli anni cambia, specialmente se si assumono farmaci,

per patologie significative come ad esempio antidepressivi, oppure a seguito di un lutto, può cambiare dopo una separazione, o addirittura dopo un percorso psico-terapeutico.

Altresì parlare anche dei limiti, come hanno tutte le scienze umane, ad esempio non poter distinguere una grafia maschile da quella femminile a priori, ed a tal proposito ho citato Le Senne, filosofo esperto di caratterologia, oppure non poter eseguire una perizia avendo a disposizione una sola vocale, ci vuole almeno la firma completa.

Tempo fa una signora, non cito il nome per sua espressa volontà, mi ha dato la scrittura del figlio ventenne per sapere l’orientamento sessuale dal momento che il ragazzo non aveva frequentazioni femminili.

Anche in quel caso ho dovuto ribadire il concetto che dalla scrittura non è dato saperlo.

Sicuramente si possono evidenziare difficoltà alla socializzazione, ansia, insicurezza, magari ha un carattere chiuso, non ama condividere la sfera affettiva, ma questo non implica tendenze particolari.

A distanza di sei mesi il bilancio è positivo, molti ci scrivono, per un consiglio, un parere, ed è proprio per questo motivo che abbiamo pensato di pubblicare i vostri quesiti, una rubrica per chi volesse mettersi in contatto con noi.

Il lavoro svolto sino ad ora in questo progetto editoriale, lo considero un punto di partenza e non di arrivo, per questo motivo, si susseguiranno altri professionisti che daranno un contributo importante per una crescita sempre maggiore di “Grafologia Magazine.”

Patrizia Belloni