Genuinità del testamento olografo. L’importanza degli indizi extragrafici

a cura di Roberto Colasanti 

Criminologo investigativo e della sicurezza

Il testamento olografo rappresenta come è noto la volontà di chi in vita vuol disporre del proprio patrimonio in previsione della morte seppure con i  limiti imposti dal codice civile. Le disposizioni testamentarie infatti non possono ledere la quota di legittima ovvero quella parte del patrimonio che per legge spetta agli eredi legittimari quali il coniuge, i figli e in mancanza di questi ultimi ai genitori. La quota  disponibile può variare secondo i casi dal 25 al 50 per cento del patrimonio del de cuius, ma non può riguardare l’intera massa ereditaria.

Totalmente libera è la facoltà di disporre del testatore in assenza dei suddetti  eredi legittimari anche in presenza di eredi legittimi quali fratelli, sorelle, zii, cugini e nipoti, sino al 6° grado di parentela. Nella realtà succede spesso che un fratello, una sorella, uno zio o una zia deceduti senza l’esistenza  in vita di coniuge, figli e genitori, abbia lasciato un testamento olografo in favore di soggetti estranei alla cerchia degli eredi legittimi che senza quel testamento sarebbero stati chiamati all’eredità nelle percentuali previste dal codice civile. In quest’ultima ipotesi il testamento olografo diviene a seguito della pubblicazione del notaio, titolo idoneo al trasferimento di proprietà di beni mobili e immobili dal de cuius all’erede ivi nominato.

La casistica degli eredi nominati per testamento olografo ed estranei alla cerchia della parentela ovvero degli eredi legittimi è piuttosto varia ed in alcuni casi il filo che lega il defunto all’erede nominato è alquanto labile se non addirittura invisibile per cui sorge altrettanto spontaneo il sospetto da parte degli eredi legittimi che il testamento olografo sia totalmente  o parzialmente falso oppure il frutto di altre illecite azioni.

Esprimersi sull’autenticità di un testamento olografo che rammentiamo per essere valido deve essere stato interamente manoscritto dal de cuius – in caso di contenzioso – è compito del giudice che si avvale di consulenti tecnici esperti di grafologia giudiziaria. La consulenza grafologica in questi casi si sviluppa attraverso la comparazione tra il testamento olografo in verifica e le scritture comparative acquisite nel corso delle operazioni peritali, da cui si potrà giungere ad una conclusione utile alla decisione della causa in un senso o nell’altro. Questo breve premessa serve per introdurre quegli elementi  che usualmente rimangono ai margini della consulenza grafologica. Stiamo parlando degli indizi extragrafici che costituiscono per chi indaga sia in ambito penale sia in campo civile, preziosi elementi per la ricerca della verità. Proviamo ad esemplificare per maggiore praticità.  Prendiamo il caso di un’anziana di oltre ottanta anni deceduta senza eredi legittimari che, apparentemente, un testamento olografo in favore di due estranei nominandoli unici eredi, escludendo in toto gli eredi legittimi.

Il primo indizio emerso dalla lettura del testamento è stato l’indirizzo di residenza indicato sull’atto che non coincide con quello risultante storicamente all’anagrafe e con la realtà dei fatti. Per quale ragione l’anziana signora avrebbe dovuto indicare un indirizzo di residenza diverso da quello reale rispetto alla data di sottoscrizione? Nessuna, perché l’indirizzo di residenza non è un elemento essenziale per la validità del testamento. Una logica spiegazione potrebbe essere che il testamento sia stato redatto successivamente all’avvenuto trasferimento della signora nella nuova residenza da persone che non avevano l’esatta cognizione della data di avvenuto cambio di residenza. Indagare ulteriormente su tale punto diventa quindi fondamentale.

Il secondo indizio ci viene fornito dalla seguente affermazione “…nelle mie piene facoltà mentali e fisiche e senza alcuna pressione nomino miei eredi…”  Si tratta di una formulazione non richiesta dalla legge per la validità del testamento ma che è stata inserita  per fugare i dubbi degli eredi legittimi sulle condizioni fisiche e mentali della de cuius e per salvaguardare esclusivamente i beneficiari a sorpresa dell’eredità. L’anziana signora avrebbe potuto motivare la sua scelta con maggiore raziocinio utilizzando una frase del tipo “nomino miei eredi universali i signori A e B perché sono gli unici che mi sono stati vicini nel sostenermi nelle difficoltà di questi ultimi anni”. Indagando su questo punto è stato possibile accertare che i due eredi hanno pubblicato il testamento pochi giorni dopo la morte della loro benefattrice senza porsi troppi problemi, dopo sette anni dalla presunta consegna del documento. Ma di fronte alla prospettiva di una quasi scontata reazione degli eredi danneggiati di impugnare il documento davanti all’Autorità Giudiziaria perché la signora in accordo con i due futuri eredi non ha deciso di fare un testamento segreto affidandolo ad un notaio? In questo caso il razionale lascia il campo all’irrazionale oppure dobbiamo ragionevolmente dubitare sulla genuinità del testamento. Anche la frase “senza pressione alcuna” deve alimentare il sospetto non avendo alcun senso per una persona libera nella persona e sana di mente. Gli unici che avrebbero potuto  esercitare pressioni sulla signora sono proprio i futuri beneficiari del testamento, ma in tale ipotesi  la signora avrebbe potuto denunciarli o  più semplicemente provvedere a redigere un nuovo testamento in data successiva, tale da rendere inefficace quello nelle loro mani.

Il terzo elemento di sospetto scaturisce dalla mancata indicazione nel testamento del patrimonio oggetto dell’eredità. La signora alla data di sottoscrizione del suddetto atto non aveva beni immobili ma solo il ricavato della vendita di un’abitazione che aveva versato sul suo conto corrente, ma di tutto ciò stranamente non vi era alcuna menzione.

Quello che è certo, è che dopo sette anni i due eredi nell’arco di sei giorni dalla notizia della morte della signora pubblicano il testamento accettando l’eredità senza ricorrere al beneficio dell’inventario, talmente erano sicuri dell’attivo patrimoniale. Infatti con l’accettazione dell’eredità non solo i crediti ma anche i debiti si trasferiscono agli eredi e si fa fatica a credere che degli estranei siano così idioti da rischiare di pagare il conto al defunto. Anche questo indizio ci induce a dubitare fortemente della genuinità del testamento ivi compresa la data di sottoscrizione.

Il quarto elemento di sospetto viene fornito ancora dalla lettura del testamento ove si legge che “..è l’unico ultimo atto con il quale si annullano i precedenti qualora fossero stati scritti”. Tale affermazione appare illogica e incoerente con quella precedente in cui dichiara il pieno possesso delle facoltà mentali e fisiche. Siamo di fronte a frasi incomprensibili se riferite ad una persona peraltro in possesso di un livello di istruzione superiore alla media. E’ notorio infatti che qualora una persona abbia scritto più testamenti nel corso della propria esistenza, l’ultimo in ordine cronologico sarà quello valido ed efficace per cui precisare qualcosa di superfluo serve solo per conferire una forza apparente ad un atto privo di una qualsiasi ragione di esistere.

Il quinto indizio   è costituito dai numerosi errori  di ortografia che non si addicono al livello di istruzione della de cuius e che soprattutto potevano essere eliminati riscrivendo il testamento su di un altro foglio, atteso che la signora non era in fin di vita, ne in precarie condizioni di salute.

In conclusione ritenendo di aver aperto una finestra sull’ampio panorama offerto dagli indizi extragrafici  è altrettanto opportuno rammentare come questi vadano letti e utilizzati in perfetta sintonia con il responso del grafologo giudiziario. Infatti una consulenza grafologica che attesti con assoluta certezza l’autenticità delle disposizioni testamentarie ovvero che siano state scritte di proprio pugno dal de cuius e la contemporanea presenza della tipologia di indizi sopra descritti dovrà indurre ad orientare le indagini in altre direzioni quali ad esempio i delitti di circonvenzione d’incapace ed estorsione.

Grafologia magazine compie tre anni

A cura di Patrizia Belloni
Direttrice Grafologia Magazine – Grafologa giudiziaria

E’ un tempo molto importante, i primi tre anni sono fondamentali, nella formazione del carattere, di ciascun essere umano, secondo il padre della psicoanalisi, Sigmund Freud, ma anche per elaborare un lutto, per ricominciare dopo una delusione…tre anni.
Considero questa testata giornalistica, on-line, la mia creatura.
Nata dopo una mia esperienza giornalistica “cartacea”, durata un decennio, e dal momento che siamo nell’era del digitale, ed internet è un mezzo veloce e mirato, ho scelto di farne parte con questo progetto editoriale, stare al passo con i tempi, io la considero una evoluzione, non il contrario. Continua a leggere

Vantaggi del testamento segreto

A cura di Patrizia Belloni
Grafologa giudiziaria

Da un punto di vista squisitamente pratico, oltre che psicologico, redigere un testamento olografo, ovvero scrivere il testo personalmente, dà al testatore, una sicurezza in più, come abbiamo già detto, ovvero l’impressione di poter meglio esprimere e salvaguardare le proprie volontà, avere la possibilità di poterlo cambiare, modificare, correggere ecc.
D’altro canto, anche al grafologo, in questo caso, viene offerta l’occasione di effettuare una perizia, qualora venga richiesta, attraverso un campo di azione molto più ampio.
Infatti, tramite la grafia si può tracciare il profilo psicologico dello scrivente, fare una attenta anamnesi, prendendo in considerazione le informazioni extragrafiche, che si rivelano, determinanti, in molte circostanze. Continua a leggere

Consulenza tecnica grafologica e indagini difensive per una simbiosi vincente

A cura di Roberto Colasanti

Gli odierni studi legali di successo conoscono molto bene l’importanza delle indagini difensive e se ne avvalgono oramai con assiduità tale da costituire il loro normale “modus operandi”.

Molti altri studi legali invece risultano meno inclini all’utilizzo delle indagini difensive in tutti i loro molteplici aspetti, anche in ragione del conseguente aggravio economico  da far sopportare al cliente, ritenendo di potervi ovviare con il solo studio degli atti a disposizione. Continua a leggere

Aspetti pratici in grafologia peritale – Civile e Penale due realtà a confronto

A cura di Patrizia Belloni
Grafologa giudiziaria

La consulenza tecnica grafologica, in ambito forense, è una attività che viene svolta da un esperto in materia, al fine di accertare l’autenticità o meno di uno scritto, oppure di una firma, attraverso scritture o firme di comparazione.
Una breve introduzione sull’argomento prima di entrare nel vivo della questione, una premessa per dire che, purtroppo o per fortuna, non basta asserire che la firma non è la propria, quando si vuole sostenere la propria estraneità, ovvero disconoscere una firma, magari apposta su un contratto di locazione, piuttosto che una fideiussione bancaria ecc.
In tali circostanze, occorrono prove certe, riscontri oggettivi, che si fondano sulle firme comparative, (discreta quantità) della persona che richiede una perizia grafologica, che siano certificate da un pubblico ufficiale, coeve, e possibilmente originali.
Nell’ambito della perizia giudiziaria, ciò che conta, riguarda esclusivamente il metodo di ricerca degli elementi grafici di uno scritto, firme da verificare, quindi, affinché tutto ciò abbia luogo, occorrono inevitabilmente, scritture o firme di comparazione che, in ambito civile saranno fornite dal cliente, al grafologo di sua fiducia, prima di intraprendere qualsiasi azione legale.
In ambito penale la procedura è alquanto più complessa e delicata, considerato che, è in gioco, spesso, la libertà personale del cliente. Continua a leggere

VANTAGGI DEL TESTAMENTO OLOGRAFO

A cura di Patrizia Belloni
Grafologa giudiziaria

Uno dei principi fondamentali, quando si osserva un testamento olografo, è non farsi condizionare, né dalla eccessiva brevità del testo, che non sempre è sinonimo di falso, né da quello prolisso, troppo particolareggiato, che spesso non è garanzia di autenticità.
In entrambi i casi, si deve procedere con molta cautela, sgombrare la mente da qualsiasi pregiudizio di genere ed attenersi esclusivamente alle prove certe, ovvero scritture e firme di comparazione, il più possibile coeve alla data del testamento, e procedere con il confronto sulla scrittura da esaminare, mettendo sul piatto della bilancia divergenze e conformità. Continua a leggere

Conoscere la grafologia giudiziaria

L’importanza della comunicazione, la risposta ad alcuni quesiti sulla professione di grafologo giudiziario

A cura di Patrizia Belloni – grafologa giudiziaria

L’importanza della comunicazione, quella “sana”, che permette, a ciascuno di noi, qualora lo voglia, di approfondire un argomento, o perfino di poter conoscere in modo considerevole, un mondo inesplorato, come può essere quello della grafologia.
Questo è stato il mio obiettivo, con grafologia magazine, nel mio piccolo, di far apprezzare attraverso tante informazioni utili anche nel quotidiano, questa realtà tangibile, non una scienza astratta, quale la grafologia e le sue molteplici applicazioni.
Ultimamente ho avuto l’onore ed il piacere di aver rilasciato una intervista per una nota emittente radiofonica per parlare della professione del grafologo.
In pochi minuti, ho dovuto illustrare il compito che noi grafologi giudiziari siamo chiamati a svolgere, dare una definizione alla nostra professione. Continua a leggere

“Fake news” – Nessuno escluso

A cura di Patrizia Belloni

L’era che attualmente stiamo vivendo, la possiamo definire “era digitale”, in quanto, la tecnologia, social network, dove al primo posto troviamo facebook, seguito da instagram e twitter, hanno modificato fortemente il modo di creare e gestire anche le relazioni umane.
Tutti noi siamo collegati ad internet costantemente, per lavoro, studio, o altro, basta un tablet, uno smartphone e possiamo accedere a qualsiasi notizia, in ogni parte del mondo.
Possiamo viaggiare e spaziare in un attimo, conoscere usi e costumi di paesi lontanissimi, avere scambi culturali con una infinità di persone, comunicare con il resto del mondo.
Se la tecnologia, se da un lato ci semplifica la vita, dall’altro può renderla altrettanto molto difficile da gestire.
In questi ultimi tempi si fa un gran parlare di “Fake News”, termine Anglosassone, che sta ad indicare le notizie false, che vengono messe in rete, sia dal cittadino comune, o da persone che comunque in un modo o nell’altro ne traggono un profitto.
Il rovescio della medaglia, il lato negativo di internet, è proprio questa forma ossessiva da parte di alcuni soggetti nel diffondere, attraverso la rete, notizie non soltanto false, ma addirittura dannose per la comunità, soltanto per generare ulteriore malcontento.
La più eclatante, risale a non molto tempo fa, quando un signore ha diffuso la notizia che suo figlio era diventato autistico in seguito ad una vaccinazione.
Oppure, affermare incautamente, che la meningite sia di provenienza soltanto Africana, dovuta all’immigrazione.
La presenza di tanti social network, hanno trasformato anche il cittadino qualunque, in un potenziale produttore di notizie, vere o false.
Tutti, oggi hanno la possibilità di sostituirsi al giornalista, basta avere uno smartphone, trovarsi nel momento dove si sta verificando un fatto, anche a volte spiacevole, riprenderlo, commentarlo e metterlo in rete, senza preoccuparsi, di quanto dolore, tutto questo, generi nelle persone coinvolte.
Nella grande famiglia delle “Fake News” troviamo anche il settore della grafologia, scienza umana che studia la scrittura delle persone.
Ciò che trovo più avvilente, è che molto spesso, sono proprio i “colleghi” a diffondere delle enormi “bufale”.
Addirittura qualche settimana fa, una grafologa, che ha un notevole spazio, in una nota rivista “rosa”, ha asserito che dalla scrittura, si può capire sicuramente, se prova quel sentimento chiamato amore, per una persona specifica.
Ora, è vero che analizzando il percorso grafico di due persone, che hanno una relazione sentimentale, si può capire se tra di loro esiste empatia, affinità elettive, se caratterialmente sono compatibili, se vanno nella stessa direzione, perseguendo gli stessi obiettivi, ma non possiamo spingerci oltre questo.
Questo tipo di notizia, purtroppo, non giova né alla categoria, né tantomeno al cittadino, che non biasimo, quando si rivolge al grafologo che non appare in televisione o su settimanali “rosa”, pensando che questi possano esaudire qualsiasi loro desiderio o necessità, perché lo hanno sentito dire da quelli bravi, quindi vero!
Come ricordo spesso, però mi rendo conto, mai abbastanza, che la grafologia è una scienza umana e come tale ha i suoi limiti.
Per i giornalisti, una delle prime regole del codice deontologico, è quella di verificare personalmente una notizia prima di pubblicarla, se si tratta di giornale cartaceo, piuttosto che on-line, ma anche prima di diffonderla nei vari media, sia televisivi che radiofonici.
Ciò vale anche per chi gestisce un blog, e non è detto che debba essere necessariamente un giornalista, ma dovrebbe comunque, usare il codice deontologico del “buon senso”.
Non fidarsi di fonti sconosciute, soltanto per “sensazionalismo”, come nel caso del “mostro Indonesiano”, che altro non era che un grosso animale morto, che ogni tanto affiorava sull’acqua.
Naturalmente questa notizia falsa, ha iniziato a circolare nel web, che oltre ai tantissimi klic, quindi denaro per i banner pubblicitari, gettando però, l’intera popolazione asiatica nella disperazione, un vero e proprio terrorismo psicologico.
Allora, in me, si fa strada un quesito: perché anche il cittadino “qualunque”, quando trova una notizia che viaggia in rete, non si pone la domanda, sarà vera?
Internet è indubbiamente una grande risorsa, se usato nel modo giusto, ma può trasformarsi, a volte, in una spietata macchina da guerra.

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Considerazioni sul disconoscimento della firma

A cura di Patrizia Belloni

L’ autenticità non dipende dalla sola affermazione dell’autore.

Il quesito più ricorrente che viene posto al grafologo giudiziario, è quello di accertare l’autografia o l’apocrifia di una firma, che essa sia stata apposta su un assegno, oppure su un contratto di qualsiasi genere, piuttosto che su un testamento.
Il secondo quesito, è che la vittima del presunto raggiro vuole sapere l’identità del falsario.
Se insorgono dei sospetti su una persona specifica, allora, in quel caso, il consiglio è di reperire più scritti possibili, firme su documenti ecc… al fine di poter effettuare delle comparazioni.
Lo psicologo e grafologo M. Pulver, in “Le simbolysme de l’ecriture”, sostiene che “ la forma del linguaggio grafico non dipende principalmente dalla mano, ma da quelle parti corticali del cervello da cui partono gli impulsi motori che guidano il movimento”.
Tutto ciò rende quella firma “unica”, nonostante non si possa sottovalutare il range di variabilità grafica insito in ogni scrittura, infatti a volte basta davvero poco per far in modo che appaia con qualche piccola variazione.
Una posizione scomoda del nostro corpo, ad esempio se firmiamo stando in piedi, oppure su un supporto cartaceo ruvido oppure abraso, addirittura uno stato d’animo particolare possono fare in modo di modificare la scrittura.
Ma questo, contribuisce soltanto in modo superficiale, esteriore, a modificare la scrittura o firma, infatti il compito del grafologo giudiziario, è proprio quello di capire la vera essenza dello scrivente, in modo da poter interpretare nel miglior modo possibile la scrittura.
Il primo elemento da considerare, è il metodo con il quale la persona conduce il percorso grafico, elemento innato, del tutto caratteristico, che si può riconoscere anche in caso di disturbi senili oppure di natura nervosa.
Pressione e tratto, come già ricordato, sono elementi imprescindibili dal nostro essere, impostazione e presa di possesso dello spazio, ovvero il modo di “distribuire” il nome e cognome sul foglio e lo spazio che intercorre tra di loro.
Questi sono gli elementi più importanti da valutare quando ci troviamo ad analizzare una firma, fanno parte degli otto generi della scrittura e non possiamo non prenderli in considerazione anche quando…si rivolge al grafologo giudiziario una persona che intende disconoscere la propria firma, dice di essere vittima di un raggiro, ma… guardandola e facendo un confronto con le altre firme, apposte su patente, carta d’identità mi accorgo che la firma oggetto di perizia è totalmente compatibile con le altre.
Ugualmente e paradossalmente apposta nella più totale buona fede nel momento in cui l’ha vergata su un contratto, quindi del tutto spontanea, libera da condizionamenti, ben disposta dal punto di vista psicologico, insomma un movimento “ben guidato”.
Salvo poi pentirsi successivamente, non prendere in considerazione il diritto di recesso, sovente previsto dalla legge, e credere che la cosa più intelligente da fare sia quella di asserire che la firma non è autografa.
Il disconoscimento della propria firma, quando nel caso specifico è stata apposta nella più totale buona fede, è una battaglia persa, se il gesto grafico è spontaneo, quindi volontario, scevro da condizionamenti ed inibizioni, perché in quel preciso istante apporre “quella” firma sul contratto in questione era ciò che la persona voleva e desiderava fare.
Altra cosa, è quando si firma in modo diverso, tentando di cambiare quegli elementi caratteristici del proprio gesto grafico, premeditando di disconoscerla in seguito.
In questo caso, una mente già “preparata” a guidare la propria mano in modo differente dal solito, può fare insorgere in un primo momento dei dubbi al grafologo.
Ma una firma falsa può essere facilmente riconoscibile, spesso anche a vista d’occhio, senza avere bisogno di usare chissà quale strumentazione, se mancano i due requisiti fondamentali, ovvero: naturalezza – spontaneità, dal momento che i due termini in perizia grafologica non sono sinonimi.
Come citano Ottolenghi e Silveri sul libro “teoria e pratica del diritto” di Bruno Vettorazzo: “Solo dopo constatata la naturalezza-spontaneità (credibilità) dello scritto o firma si passa al confronto, perché la credibilità equivale a naturalezza e spontaneità ma non ancora ad autenticità”.

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