Il ruolo del consulente grafologo nel procedimento di mediazione

Nel nostro ordinamento trova spazio il procedimento di mediazione delle controversie civili e commerciali attualmente di tre tipi: mediazione facoltativa, mediazione delegata e mediazione obbligatoria. In relazione a quest’ultimo tipo di procedimento si pone in evidenza il possibile coinvolgimento del consulente grafologo sotto tre profili: consulente di parte, consulente tecnico di mediazione (c.d. “C.T.M.” in analogia al “C.T.U.” in sede giurisdizionale) nonché quale mediatore se in possesso dei requisiti richiesti dalla normativa. Anzitutto, anche per meglio delinearne la portata, risulta opportuno evidenziare che il nuovo comma 1-bis dell’art. 5 del Decreto Legislativo n. 28/2010 dispone che l’esperimento del procedimento di mediazione costituisce condizione di procedibilità per l’esercizio dell’azione giudiziaria relativa alle controversie in determinate materie tra le quali le successioni ereditarie.
Il procedimento ha una durata non superiore a tre mesi e prende avvio dalla domanda presentata mediante il deposito di un’istanza presso l’organismo di mediazione nel luogo del giudice territorialmente competente per la controversia. Il responsabile dell’organismo di mediazione investito della questione designa un mediatore e fissa l’incontro delle parti – che dovranno farsi assistere da un avvocato – non oltre trenta giorni dal deposito della domanda.
In particolare nelle controversie in materia di successioni, risulta evidente che ciascuna delle parti potrà allegare alla propria istanza una perizia grafologica in ordine, ad esempio, all’autenticità del testamento olografo pubblicato dalla controparte. Facendo un caso concreto potrebbero esistere due testamenti olografi pubblicati e aventi datazione diversa con la prevalenza dell’ultimo. L’oggetto della controversia potrebbe coincidere con l’apocrifia dell’ultimo testamento sulla scorta di una perizia o di una consulenza grafologica a fondamento di un’azione giudiziaria ma ancora prima oggetto del tentativo obbligatorio di mediazione. Molteplici le possibili sfaccettature del coinvolgimento quale consulente di parte del grafologo nel corso di questo procedimento.
Sotto altro profilo come previsto dalla normativa il mediatore può avvalersi di esperti ossia dei consulenti tecnici di mediazione (C.T.M.) i quali sono chiamati a prestare al mediatore supporto tecnico e specialistico in caso di mediazioni particolarmente complesse tra le quali si ipotizzano i procedimenti avviati sulla base di una domanda che alleghi una perizia grafologica. In tale contesto il grafologo può essere chiamato a svolgere detto ruolo.
Inoltre, il consulente grafologo può diventare mediatore se in possesso di laurea, almeno triennale, oppure se iscritto in un albo professionale, in ogni caso, acquisendo la qualifica di mediatore a seguito della frequenza di un corso tenuto da organismi iscritti nell’apposito registro tenuto presso il Ministero della Giustizia e all’esito di una prova di valutazione finale. Si ipotizza la designazione del grafologo-mediatore nei casi che abbiano ad oggetto l’autenticità di firme e/o di scritti.
In conclusione, il procedimento di mediazione delle controversia appare come un contesto ove il grafologo può essere chiamato a svolgere la propria attività professionale.

Gabriele Colasanti