a cura di Roberto Colasanti
Criminologo investigativo e della sicurezza
Colonnello dei carabinieri in congedo
Alcuni casi giudiziari di cui mi sono occupato in qualità di consulente forense hanno riguardato le disposizioni testamentarie di persone ultraottantenni che in seguito al decesso sono state impugnate da parte degli eredi perché ritenute false o lesive della quota di legittima. In un caso si trattava di un testamento pubblico in cui le volontà erano state dettate direttamente al notaio che le aveva ricevute e dattiloscritte lasciando al testatore il compito di firmarle per conferma, in un altro caso si trattava di un testamento olografo quindi interamente manoscritto dalla mano del presunto testatore e successivamente pubblicato dal notaio a richiesta dell’erede. Per entrambi i testamenti la valutazione del grafologo giudiziario è stata di falsità ovvero di non riconducibilità degli scritti e/o delle firme al de cuius e ciò in virtù di un approfondito e particolareggiato studio effettuato sulle scritture e firme comparative del defunto.
Ma è proprio dall’esame delle scritture autentiche delle due persone ultraottantenni che il consulente grafologo ha colto gli indici sintomatici dello stato di sofferenza fisico e/o psichico, rilevabili dalle componenti del gesto scrittorio, successivamente confermati da informazioni acquisite in seno alla cerchia familiare.
Le scritture e le firme apposte sui testamenti in esame invece erano prive di tali segnali di sofferenza e per questo unitamente ad altri elementi di difformità il giudizio del grafologo giudiziario è stato di non autenticità.
Le due ottuagenarie erano affette da patologie diverse ma egualmente invalidanti fisicamente e psichicamente in misura tale da ridurne sensibilmente la capacità di agire in relazione alle scelte di tipo patrimoniale oltre che di autodeterminarsi in senso più generale.
Il peso degli anni non risparmia nessuno ma l’insorgenza di patologie fisiche e mentali può influire seriamente sull’autostima dell’anziano che più facilmente può cadere preda di persone tra le quali rientra spesso un familiare in cui purtroppo prevale l’avidità e la volontà di impossessarsi dei beni patrimoniali a chiunque essi appartengono.
L’anziano genitore nelle suddette condizioni è costretto a cedere alle forme di pressione psicologiche del figlio o alle lusinghe delle persone che in quel momento frequentano più assiduamente l’abitazione, redigendo in alcuni casi un testamento olografo che però non esprime affatto la propria libera volontà.
Di fronte ad un testamento olografo redatto in ogni sua parte dall’anziano seppure a seguito di ricatti morali o altre forme di costrizione che non giungano a configurarsi come illeciti penalmente perseguibili il grafologo non potrà che riconoscerne l’autenticità ed il giudice la sua validità.
Il testamento autentico potrà essere impugnato per essere dichiarato nullo qualora il de cuius nel momento in cui l’ha redatto fosse stato incapace di intendere e di volere, ma promuovere un’azione del genere in epoca postuma spesso non porta al risultato sperato.
Per evitare tutto questo il legislatore italiano ha emanato la legge n. 6 del 2004 che istituisce la figura dell’amministratore di sostegno che si prefigge lo scopo di fornire un aiuto alle persone in difficoltà seppure per un periodo transitorio.
La stessa persona anziana nel caso in cui si renda conto dello stato di difficoltà temporaneo o permanente in cui versa o un familiare può promuovere l’assegnazione di un amministratore di sostegno da parte del giudice tutelare del Tribunale civile del luogo.
Ecco quindi che la persona anziana in difficoltà anche per quegli atti personalissimi consistenti nel disporre del proprio patrimonio, quali il testamento e la donazione, potrà essere affiancata dall’amministratore di sostegno nelle fasi che accompagnano la decisione e la formazione dell’atto di ultima volontà o di liberalità. La possibilità di fare il testamento o la donazione resta, così, nella esclusiva titolarità del beneficiario, tuttavia, l’amministratore di sostegno lo assiste ed accompagna nel compimento dell’atto, potendo, peraltro, segnalare al Giudice Tutelare un’eventuale condizione di totale incapacità di intendere e di volere che si trovi a riscontrare, in capo al beneficiario.
Le indagini grafologiche condotte nell’ambito delle citate vicende giudiziarie hanno permesso di evidenziare come quelle persone anziane in difficoltà avrebbero potuto avvalersi di un amministratore di sostegno quale valido supporto negli ultimi anni della loro vita anche nella stesura di un atto personalissimo come il testamento, peraltro sbarrando la strada al proliferare di false disposizioni testamentarie.
Altro ausilio che ci proviene dalla grafologia è dato dalla possibilità di individuare attraverso l’analisi della scrittura quelle situazioni di disagio che suggeriscono di approfondire in ambiente medico-psicologico gli accertamenti.