Progetto di grafologia aziendale

Da anni mi dedico allo studio della grafologia, disciplina complessa ed affascinante. Dedicandomi alle sue varie sfaccettature ed agli impieghi  di tale disciplina nei vari ambiti,  mi sono particolarmente interessata al suo utilizzo nell’ambito  professionale e lavorativo. Il mio interesse nasce da  una mia pluriennale esperienza lavorativa maturata in una grande azienda ed avendo in tal modo potuto conoscere le problematiche relative alla gestione di una grandissima risorsa per l’azienda qual è la gestione delle risorse umane.

In questo spazio che mi è stato offerto,  volevo lanciare un messaggio ai lettori riguardante il mio progetto di avviare uno studio sull’applicazione della grafologia all’orientamento professionale.

Invito per tale motivo, se qualcuno fosse interessato a conoscere  generalmente quali siano le sue inclinazioni o le sue maggiori propensioni professionali, ad inviare  uno scritto autografo di circa 10/15 righe di contenuto assolutamente libero, indicando soltanto l’età, il titolo di studio e l’eventuale occupazione, rimanendo i dati personali del tutto anonimi.

Sperando in una fattiva collaborazione, auguro a tutti “Buon lavoro!”

Claudia Ducci

 

Consulenza tecnica d’ufficio un caso di nullità da evitare

La contraddittorietà tra le parti in sede di contenzioso civile deve essere sempre salvaguardata e qualora il Consulente tecnico d’ufficio nell’espletamento dell’incarico ricevuto dal giudice non si conformi a tale principio acquisendo irritualmente dati e documenti da una delle parti in causa, rischia di vedere vanificato il proprio lavoro dalla successiva dichiarazione di nullità della C.T.U. che potrà essere rilevata in qualsiasi grado di giudizio. Una recente sentenza del 23 giugno 2015, la n.12921 della Suprema Corte di Cassazione – Sezione terza civile ha infatti ribadito che la documentazione oggetto dell’esame tecnico del consulente deve essere conosciuta da entrambe le parti in causa. Dal corpo della sentenza abbiamo estrapolato alcuni passi significativi per comprendere le censure mosse all’operato del consulente tecnico d’ufficio e più in particolare per individuare quei possibili errori che il Consulente grafologo chiamato a svolgere l’incarico di CTU dal giudice civile potrebbe commettere seppure in piena buona fede “ La corte d’appello ha deciso di non avvalersi delle risultanze della consulenza tecnica perché ne ha dichiarato la nullità, in quanto solo in sede di consulenza tecnica, in violazione sia dei termini per la produzione documentale che del principio del contraddittorio, una delle parti (1)ha trasmesso direttamente al consulente una serie di documenti atti a comprovare…. suscitando le immediate contestazioni della controparte.” Nello specifico il CTU ai fini dell’espletamento del suo incarico acquisiva direttamente da una delle parti in causa dati documentali necessari per elaborare una risposta ai quesiti del giudice, ritenendo che potesse avvalersi del principio secondo il quale al consulente tecnico è consentito acquisire aliunde i dati necessari per svolgere l’accertamento affidatogli in base ad un consolidato orientamento giurisprudenziale, da ultimo con la sentenza n.1901 del 2010 della Cassazione. Invero precisano i giudici della sentenza in commento “La giurisprudenza di questa Corte ha più volte affermato che in tema di consulenza tecnica d’ufficio, rientri nel potere del consulente tecnico d’ufficio attingere “aliunde” notizie e dati, non rilevabili dagli atti processuali e concernenti fatti e situazioni formanti oggetto del suo accertamento, quando ciò sia necessario per espletare convenientemente il compito affidatogli, e che dette indagini possono concorrere alla formazione del convincimento del giudice purché ne siano indicate le fonti, in modo che le parti siano messe in grado di effettuarne il controllo, a tutela del principio del contraddittorio (Cass. n. 13686 del 2001, Cass. n. 3105 del 2004; Cass. n. 13428 del 2008; Cass. n. 1901 del 2010). E tuttavia occorre chiarire entro che limiti è legittimo l’esercizio di tale facoltà da parte del consulente e quali siano i dati, le notizie, i documenti che egli può acquisire aliunde. Il criterio guida è che si tratta di un potere funzionale al corretto espletamento dell’incarico affidato, che non comporta alcun potere di supplenza, da parte del consulente, rispetto al mancato espletamento da parte dei contendenti al rispettivo onere probatorio. Esso viene legittimamente esercitato in tutti i casi in cui al consulente sia necessario, per portare a termine l’indagine richiesta, acquisire documenti in genere pubblici non prodotti dalle parti e che tuttavia siano necessari per portare a termine l’indagine e per verificare sul piano tecnico se le affermazioni delle parti siano o meno corrette … Potrà anche, nel contraddittorio delle parti, acquisire documenti non prodotti e che possano essere nella disponibilità di una delle parti o anche di un terzo qualora ne emerga l’indispensabilità all’accertamento di una situazione di comune interesse … Può acquisire inoltre dati tecnici di riscontro alle affermazioni e produzioni documentali delle parti, e pur sempre deve indicare loro la fonte di acquisizione di questi dati per consentire loro di verificarne l’esatto e pertinente prelievo. Quindi l’acquisizione di dati e documenti da parte del consulente tecnico ha funzione di riscontro e verifica rispetto a quanto affermato e documentato dalle parti. Non è invece consentito al consulente sostituirsi alla stessa parte, andando a ricercare aliunde i dati stessi che devono essere oggetto di riscontro da parte sua, che costituiscono materia di onere di allegazione e di prova (ovvero gli atti e i documenti che siano nella disponibilità della parte che agisce e dei quali essa deve avvalersi per fondare la sua pretesa) che non gli siano stati forniti, acquisendoli, come è avvenuto in questo caso, dalla parte che non li aveva tempestivamente prodotti, nonostante l’opposizione della controparte, in quanto in questo modo verrebbe impropriamente a supplire al carente espletamento dell’onere probatorio, in violazione sia dell’art.2697 c.c.(2) che del principio del contraddittorio”. In conclusione è bene che il consulente grafologo incaricato della CTU dal giudice civile si attenga all’esaminare la documentazione già presente agli atti processuali o comunque prodotta dalle parti nel rispetto del principio della contraddittorietà, riservando alla sua iniziativa l’acquisizione di documenti pubblici ritenuti necessari a meglio espletare il proprio incarico. Osservando queste semplici ma essenziali raccomandazioni eviterà di incorrere nella dichiarazione di nullità della C.T.U.

Roberto Colasanti

1 Nota inserita dal redattore in luogo del nominativo di una delle parti in causa

2 Codice civile – Libro sesto – della tutela dei diritti – titolo II delle prove – art. 2697

Chi vuol far valere un diritto in giudizio deve provare i fatti che ne costituiscono il fondamento.
Chi eccepisce l’inefficacia di tali fatti ovvero eccepisce che il diritto si è modificato o estinto deve provare i fatti su cui l’eccezione si fonda.

Progetto Alternanza Scuola Lavoro

Prof. Giuseppe SCHIRRIPA SPAGNOLO

Dipartimento Di Matematica e Fisica – Progetto Alternanza Scuola Lavoro

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La legge 13 luglio 2015, n.107, recante “Riforma del sistema nazionale d’istruzione e formazione e delega per il riordino delle disposizioni legislative vigenti” (la cosiddetta “Buona Scuola”), ha inserito, nell’offerta formativa di tutti gli indirizzi di studio della scuola secondaria di secondo grado, come parte integrante obbligatoria dei percorsi di istruzione, attività di alternanza tra scuola e mondo del lavoro.

L’alternanza scuola-lavoro costituisce una metodologia didattica per offrire agli studenti la possibilità di fare scuola in una situazione lavorativa e di “apprendere facendo”, attraverso uno specifico percorso formativo progettato e attuato dall’istituzione scolastica in convenzione con enti privati e pubblici (quindi anche le Università).

Il Dipartimento di Matematica e Fisica dell’Università degli Studi Roma Tre aderisce al progetto ministeriale di “Alternanza scuola-lavoro” mettendo a disposizione le proprie strutture (uffici amministrativi, laboratori e strutture didattiche) per ospitare studenti delle Scuole Secondarie di II grado interessati ad affrontare un breve periodo di stage, inteso come alternanza scuola-lavoro.

Nei tribunali di tutto il mondo occidentale, l’uso degli esperti scientifici e delle loro analisi è ormai diventato normale; scienziati di ogni tipo affollano le aule giudiziarie.

Inoltre, la scienza in tribunale (correttamente bisognerebbe dire la tecnologia) riscuote notevole successo mediatico; in televisione, impazza in tutto il mondo CSI (Crime Scene Investigation), così come altre fortunate e intriganti serie televisive (Bones, Criminal Minds, Dexter, Law & Order, ecc.). Queste serie sono una sorta di apoteosi delle scienze forensi.

Partendo da queste considerazioni, il Dipartimento di Matematica e Fisica ha proposto un’attività di alternanza scuola lavoro intesa a stabilire se la metodologia scientifica “riflessione speculare”, impiegata per individuazione della sequenza temporale di apposizione di tratti sovrapposti eterogeni, è utilizzabile (in modo affidabile), previo un breve addestramento, anche da persone non esperte. Continua a leggere

La firma

esempio firmaa cura di Patrizia Belloni

La firma, espressione dell’io più profondo, l’identità sociale che ci svela e ci rivela, ma non soltanto.

E’ la rappresentazione autentica del nostro essere.

Quando apponiamo la firma su un documento, che sia passaporto o carta d’identità – non a caso si chiama così, perchè lo autentichiamo insieme alla foto – dichiariamo di esserne l’autore, ci assumiamo la responsabilità di fronte alla legge in primo luogo ma anche al cospetto della società civile.

Nella firma si può trovare un duplice significato: personale, sentito come il nostro nome che ci appartiene e ci identifica sin dalla nascita; sociale, perchè ha il sapore dell’ufficialità.

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L’editoriale di Ottobre

a cura di Patrizia Belloni

Cari lettori,

come ho già avuto modo di spiegare, in altre occasioni, grafologia magazine per me, ma anche per tutti i professionisti che ruotano attorno a questa testata giornalistica, è come una creatura, nata da un progetto voluto e desiderato.

Da oltre un anno in rete, e da allora, tante figure professionali hanno contribuito alla crescita di grafologia magazine, tanti cari amici che hanno dato, un prezioso contributo e continueranno su questa scia, proprio come me, che mi sono assunta l’onere ma anche l’onore di dirigere questo giornale.

Tutti gli articoli che vengono pubblicati sono inediti, pensati e scritti per questo progetto on-line proprio per offrire alle tante persone che ci seguono un prodotto di qualità più che di quantità. Continua a leggere

IL RUOLO DEL CONSULENTE

 Molti studi legali, si avvalgono di un consulente grafologo, specializzato in perizia giudiziaria, quando si deve accertare l’autografia o l’apocrifia di una scrittura, ma anche di una semplice firma o sigla apposta su un documento.

La domanda più in voga è l’accertamento di un testamento, purtroppo, in questi tempi, sono molto frequenti i casi in cui i nostri anziani sono affidati a badanti, che ad onor del vero svolgono un lavoro davvero ineccepibile, quasi una missione, ma è anche vero che spesso, questi ricorrono a stratagemmi, come nel caso di imitazione della scrittura per avere una parte di eredità che sicuramente non gli spetta.

In questo caso i familiari, piuttosto “sorpresi”, diciamo, della decisione almeno apparente, del proprio congiunto, che ha deciso di lasciare gran parte dei propri averi alla badante, con una scrittura sciolta e morbida, magari a quasi novan’anni… qualche dubbio può insorgere.

In questo caso, attraverso l’avvocato di loro fiducia, che di solito non ha nozioni per quanto riguarda la perizia grafologica, nomina un consulente tecnico di parte. Continua a leggere

L’editoriale di Agosto

Gentili lettori,

La nostra testata giornalistica anche in questo periodo estivo è in rete.

Ci scrivete in tanti ponendo quesiti, curiosità , e  man mano, anche attraverso i nostri articoli, cerchiamo di dare delle risposte.

Tante sono le persone interessate al mondo della grafologia, anche per conoscere meglio gli ambiti dove può trovare applicazione.

E’ vero che è l’osservazione grafica a costruire la base dell’interpretazione della personalità, ma è anche vero che, senza l’analisi delle ripercussioni dell’ inconscio sul conscio, (pertinenza psicologica ) tali deduzioni sarebbero incomplete.

E’ innegabile che attraverso la grafia si può capire l’intera personalità di chi scrive, e fa emergere aspetti sconosciuti anche a se stesso.

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Proiezione

Uno dei meccanismi di difesa pù utilizzati è la Proiezione, ovvero l’Io che espelle il problema.

Ciò che la persona non vuole accettare di se, per tanti motivi, personali, sociali, ecc…. e lo trasferisce su di un soggetto esterno.

Si proiettano le proprie paure, le ansie, i sensi di colpa, la propria aggressività magari repressa, coloro che utilizzano questo meccanismo di difesa, avvertono la necessità di “scaricare” o meglio, “appioppare” ad un’altra persona ciò che avvertono come un loro difetto.

Possiamo in questo modo spiegare il fenomeno del cosidetto “capro espiatorio”

Trasferire ciò che genera malessere, consente di conservare intatta la stima verso se stessi.

E’ un meccanismo di difesa che presuppone l’esistenza di un Super-Io piuttosto ingombrante, la severità e l’intolleranza di chi adotta che questo tipo di difesa è accompagnata dalla medesima severità contro se stesso. Continua a leggere

Onori ed Oneri del grafologo giudiziario: Un caso giudiziario emblematico dei rischi della professione

a cura di Gabriele Colasanti

Talvolta si definisce il contenzioso giudiziario come un bagno di sangue per la parti coinvolte. In tale ottica, si suole pensare il contenzioso possa ripercuotersi solamente fra i “protagonisti”.

Diversamente, i consulenti tecnici possono trovarsi a loro volta chiamati in causa in ragione dell’attività professionale svolta. In questa sede non si  farà menzione dei doveri ed obblighi normativi ma si farà cenno ad una sentenza della Suprema Corte  ( Cassazione, sesta sezione penale, n. 5300 del 2011)  all’esito di un procedimento che ha interessato quale persona offesa il consulente tecnico grafologo del Procuratore  della Repubblica di Ariano Irpino.

Nel caso di specie la Suprema Corte ha prosciolto perché “il fatto non sussiste” dall’imputazione di cui all’art. 336, co. 1, Cod. Pen. (violenza o minaccia a pubblico ufficiale) l’imputato di un procedimento penale che aveva citato in giudizio (sede civile) il consulente grafologo del Procuratore per “danno da stress da giudizio”.

In primo grado e in sede di appello l’imputato  era stato condannato sull’assunto di aver  citato il consulente grafologo  al fine di determinare in questo   una  situazione  di  apparente  incompatibilità,  per  costringerlo  a  compiere  un  atto  contrario  ai  propri  doveri  o  ad  omettere,  in  tutto  o  in  parte,  atti  del  proprio  ufficio  (nella  specie   condizionare   la   testimonianza   del   consulente   tecnico   del   p.m.   nel   dibattimento   relativo   a   quel   procedimento  penale,  nonché  determinare  la  rinuncia  ad  altri  incarichi  già  ricevuti  in  tre  procedimenti  civili). Continua a leggere

Indagini complesse e semplici soluzioni: Un caso di omicidio e la ricerca di un latitante.

a cura di Roberto Colasanti

Quindici anni di latitanza nel corso dei quali aveva continuato a comandare i suoi uomini ad incontrarsi con la moglie, diventando papà per la terza volta, eppure per gli investigatori “Peppe”1 era un fantasma.
La sua invisibile presenza aveva contribuito ad accrescere il dominio criminale della famiglia che oltre al traffico della droga continuava ad alimentarsi sulle attività più tradizionali ma sempre remunerative quali usura ed estorsioni.
Commercianti, agricoltori, imprenditori di ogni genere e categoria, nessuno in zona, poteva sottrarsi al pagamento della protezione. Chi non aveva chiesto la protezione della famiglia di “Peppe” aveva dovuto mettere in conto la saracinesca del negozio saltata per via dell’esplosivo, il taglio delle piante da frutto o l’incendio dei mezzi da lavoro quali: trattori, escavatori etcetera.
Il pedinamento dei familiari era impossibile da praticare in quel paese del reggino dove tutti si conoscevano e l’intruso non poteva che essere uno sbirro. I servizi tecnici di ascolto erano risultati oltremodo sterili anche perché facevano parte di quegli strumenti di indagine notoriamente utilizzati dagli investigatori e maggiore fortuna non avevano avuto le perquisizioni a sorpresa eseguite in ogni ora del giorno e della notte, festività comprese.
Era evidente che il latitante e i suoi familiari avevano trovato un modo di comunicare sicuro ed affidabile. Continua a leggere