Testamento olografo: l’erronea indicazione della data non comporta la nullità del testamento

L’art. 602 Cod. Civ. disciplina il testamento olografo, stabilendo, fra l’altro, che “…Il testamento olografo deve essere scritto per intero, datato e sottoscritto di mano del testatore…La data deve contenere l’indicazione del giorno, mese e anno…”.

In concreto, però, l’atto di ultima volontà può  presentare una data errata oppure addirittura impossibile, come ad esempio il 30 febbraio, il 31 novembre, etc. Per tali ipotesi si pone il problema della nullità del testamento olografo perché, secondo una interpretazione rigidamente formale, dovrebbe ravvisarsi l’assenza di uno degli elementi essenziali previsti dall’art. 602 Cod. Civ. Difatti, la data assume peculiare importanza anche ai fini dell’individuazione dell’ultima volontà espressa dal de cuius  laddove esistano altri testamenti nonché per la  valutazione della capacità del testatore.

>Sull’argomento,  la giurisprudenza di legittimità ha configurato, sulla scorta del combinato disposto degli artt. 602 e 606 c.c., che oltre alla mancanza della data, costituisce causa di annullamento del testamento olografo anche l’incompletezza e/o l’impossibilità della stessa.

Si deve precisare che l’indicazione della data impossibile conduce all’annullabilità del testamento solamente ove sia riconducibile alla volontà del testatore e non ad un mero errore materiale (Cass. n. 10613/2016; Cass. 5 giugno 1964, n. 1374).

Recentemente, nell’ambito della giurisprudenza di merito (Corte d’Appello Cagliari, sent. N. 381 del 10/09/2021) è stato affermato che l’indicazione erronea della data nel testamento olografo, dovuta ad errore materiale del testatore (per distrazione, ignoranza od altra causa), anche se concretantesi in una data impossibile, non voluta, però, come tale, dal testatore, può essere rettificata dal giudice, avvalendosi di altri elementi intrinseci della scheda testamentaria, così da rispettare il requisito essenziale dell’autografia dell’atto. Nel caso affrontato dai giudici d’appello in presenza dell’errore nell’indicazione della data la CTU grafologica ha avuto ad oggetto l’individuazione della data. Pertanto, secondo il tenore letterale della predetta sentenza, i giudici sono pervenuti all’accertamento della data del testamento avvalendosi di una consulenza tecnica secondo la metodologia grafologica  particolarmente finalizzata alla comprensione della singolarità del gesto che è presente in ogni soggetto scrivente, intendendo per Grafologia lo studio del movimento scrittorio, come dimostrato da eminenti autori stranieri e italiani.

La Corte di Appello di Cagliari ha richiamato quanto già statuito, per una fattispecie analoga, dalla Corte di Cassazione (sentenza n. 10613/2016) che ha affermato quanto segue: “l’indicazione erronea della data nel testamento olografo, dovuta, cioè ad errore materiale del testatore (per distrazione, ignoranza od altra causa), anche se concretantesi in una data impossibile, non voluta, però, come tale, dal testatore, può essere rettificata dal giudice, avvalendosi di altri elementi intrinseci della scheda testamentaria, così da rispettare il requisito essenziale dell’autografia dell’atto (Cass. 5 giugno 1964, n. 1374).

La valutazione della ragione dell’errore risulta rimessa all’apprezzamento del giudice del merito ed è insindacabile in sede di legittimità ove sorretta da idonea motivazione.

Risulta opportuno, quindi, valutare mediante una consulenza grafologica di parte  la possibile rettifica della data presente nel testamento perché l’azione giudiziaria basata sulla mera irregolarità del testamento potrebbe essere contrastata sulla scorta dei principi giurisprudenziali sopra richiamati.

Gabriele Colasanti
avvocato

Falsità del testamento olografo. Sospetti e rimedi.

Gli ultimi dati statistici disponibili sul numero dei testamenti pubblicati in Italia provenienti dall’Ufficio Centrale degli archivi notarili risalgono all’anno 2018 e confermano la tendenza degli anni precedenti e cioè che gli italiani sono scarsamente inclini a lasciare disposizioni scritte in merito alle proprie ultime volontà.

I dati parlano chiaro a livello nazionale solo il 12,26% delle successioni ereditarie sono state regolate in base ad un testamento, in particolare è stata registrata una maggiore riluttanza per i residenti delle regioni del centro Italia con il 10,12% e di converso una più favorevole propensione per i residenti delle regioni Sicilia e Sardegna con un dato che si attesta al 15,38%.

Tra i pochi che hanno deciso di fare testamento prevale la forma del testamento olografo pari al 77,74% dei testamenti pubblicati il che significa che solo un italiano su dieci decide di disporre delle proprie ultime volontà ricorrendo al testamento olografo.

Da questa premessa si comprende come il testamento olografo rappresentando una scelta poco praticata tra la popolazione, spesso ingeneri a torto o ragione sospetti in coloro che ne risultino penalizzati.

Il testamento olografo è in grado di produrre i suoi effetti dal momento della sua pubblicazione dal notaio ed è proprio dal quel momento che diviene oggetto di esame soprattutto se le disposizioni ivi contenute regolino la successione diversamente da quanto previsto dalla legge sia per quanto concerne il rispetto delle quote di legittima vuoi per l’inserimento di soggetti estranei alla cerchia dei parenti entro il 6° grado.

Tali sospetti possono acuirsi allorché il de cuius era persona poco incline alla scrittura di proprio pugno in considerazione della sua ridotta scolarizzazione ovvero a causa dell’insorgere di disturbi nelle articolazioni della mano o di altre patologie in grado di influire sul gesto scrittorio oppure semplicemente in conseguenza della deseutudine alla scrittura amanuense sostituita dalla scrittura al computer, tablet e smartphone.

Anche le circostanze del trapasso possono contribuire ad alimentare ulteriormente i sospetti, infatti solitamente coloro che decidono di fare testamento sono in età avanzata o di fronte ad una diagnosi medica infausta a breve termine. Ecco quindi che una morte accidentale o imprevista di una persona tra i 40 ed i 70 anni, in buono stato di salute con l’esistenza di un testamento appare fuori dall’ordinario.

Ma i sospetti servono solo a porsi delle domande non certo a fornire delle risposte, le scarne considerazioni sopra indicate associate ad altre specifiche informazioni relative al caso oggetto d’esame possono però fornire la spinta a ricercare gli elementi essenziali per giungere all’accertamento di falsità della scheda testamentaria.

Qualsiasi azione si vorrà intraprendere per accertare e far dichiarare la falsità di un testamento olografo non potrà prescindere dall’essersi procurati manoscritti e firme attribuiti con certezza alla mano del “de cuius” .

Questo aspetto è tutt’altro che trascurabile perché la mancanza assoluta di scritture e firme per la comparazione con quelle del testamento rende quasi impossibile provare la falsità della scheda testamentaria che in ragione di altri indizi extragrafici è fortemente sospettata di falsità.

In questi casi il grafologo giudiziario dovrà concentrarsi sull’eventuale presenza nel testamento olografo di più mani cioè sul fatto che il manoscritto non sia riconducibile tutto alla mano della stessa persona.

Sul punto il primo comma dell’art. 602 del codice civile non lascia spazio a dubbi interpretativi il testamento olografo “deve essere scritto per intero, datato e sottoscritto di mano del testatore”. In conclusione se il sospetto è quello di trovarsi di fronte ad un testamento olografo non autentico in tutto o in parte occorre procurarsi quante più scritture possibili del testatore con particolare riguardo a quelle coeve o altrimenti confidare nell’abilità del grafologo nel riuscire ad individuare scritture aliene nel manoscritto o la marcata incompatibilità tra il testo della scheda e la firma di sottoscrizione.

Roberto Colasanti

La necessità e l’importanza dello studio grafologico in perizia giudiziaria

A cura di Patrizia Belloni

In seguito al mio ultimo articolo pubblicato su “Grafologia Magazine” ho ricevuto alcune e-mail di persone che hanno chiesto in cosa consiste “lo studio” preventivo ritenuto necessario al fine di poter accertare i presupposti o meno quando ci viene richiesta una consulenza.
Il mio obiettivo è quello di eseguire un corretto lavoro e fornire alla persona che ha espresso la volontà di far condurre un accertamento su un documento olografo la giusta risposta, e soprattutto poter decidere in accordo con il proprio Legale di fiducia quale percorso intraprendere, per questo motivo nel mio precedente articolo ho usato l’aggettivo “propedeutico”.
E’ mia consuetudine ormai da svariati anni scrivere gli articoli basandomi su fatti realmente accaduti, prendo spunto dalle mie esperienze professionali – ovviamente quelle più significative – al fine di poter dare un contributo oggettivo e concreto, in quanto non sto “ipotizzando” una situazione, a persone che probabilmente stanno vivendo quella stessa esperienza.
In realtà si tratta di una vera e propria “indagine”, un viaggio attraverso gli otto generi della scrittura che sono: l’impostazione ovvero come viene gestito lo spazio nel foglio; la dimensione; la direzione; l’inclinazione; la forma; la continuità; velocità e pressione poi in perizia giudiziaria nello specifico si aggiunge la valutazione del grado di naturalezza e spontaneità della grafia.
Svolgimento di uno studio in Perizia Giudiziaria
Le scritture vanno studiate separatamente, generalmente viene esaminata prima quella “contestata” ritenuta falsa dalla persona che si rivolge al consulente e poi le scritture autografe o firme di comparazione che verranno prodotte dal diretto interessato oppure se si tratta di testamenti naturalmente dai congiunti del “de cuius”.
Il mio metodo di lavoro è innanzitutto osservare la scrittura nel suo insieme, acquisire coscienza di una realtà ovvero di uno scritto percependo quindi l’equilibrio ed armonia dei singoli segni, si procede con lo studio di ogni elemento grafico anche, all’occorrenza con l’aiuto di strumentazione apposita se abbiamo a disposizione scritture originali e non fotocopie.
Quindi si procede con la valutazione dei margini se sono regolari o meno; gli spazi ovvero la distanza tra le singole lettere tra le parole e la distanza tra un rigo e l’altro; la direzione e l’andamento delle parole, quindi se la scrittura è aderente alla linea retta avremo una scrittura “orizzontale” viceversa a seconda di come si discostano dalla linea avremo una scrittura discendente o ascendente.
Molto importante è lo studio della pressione e del tratto quindi stabilire se la pressione è leggera o pesante, ovvero la forza esercitata sul foglio e la traccia che viene impressa; la velocità per poterla valutare ci sono molti parametri da dover studiare uno fra tutti è la scorrevolezza del tracciato grafico senza indugi, interruzioni giustapposizioni, soste e bottoni di ripresa, quando si falsifica si tende a fermare la penna e si crea un piccolo punto con l’inchiostro che ad occhio nudo non si nota e si chiama appunto bottone di sosta.
Le dimensioni o calibro delle lettere; la forma che è l’aspetto che colpisce già di primo acchito ma è anche quello che viene imitato più frequentemente e per questo necessita di uno studio molto approfondito, e consentirà al consulente di scoprire gli elementi di contrasto con la scrittura o firma autografa che spesso vengono trascurati o sottovalutati dal falsario.
Ma ciò che è di estrema importanza in perizia giudiziaria è saper valutare la naturalezza e spontaneità di uno scritto che sia un testamento o firma, come già detto in grafologia giudiziaria naturalezza e spontaneità non sono sinonimi.
Una scrittura può essere naturale ovvero che fa parte della natura di quella persona ma a volte non è spontanea, cioè che la stessa persona non ha scritto di sua spontanea volontà ma ha subito qualche forma di costrizione, ciò accade molto spesso (purtroppo) quando si tratta di testamenti olografi scritti da persone piuttosto anziane.
La fase successiva all’analisi preliminare è quella di procedere con il confronto delle scritture sia quella da verificare quindi contestata e quelle di comparazione, valutare le “convergenze” e “divergenze” tra gli scritti e valutare l’importanza delle ultime in quanto se divergono negli aspetti fondamentali del grafismo vuol dire che non si tratta della stessa persona.
Per questi e tanti altri motivi, il mio “modus operandi” è quello di non dare giudizi affrettati senza prima avere studiato il caso.
Spero di essere stata abbastanza chiara ed esaustiva, soprattutto ciò che mi preme ribadire è che il CTP (consulente di parte) non deve necessariamente assecondare – anche quando non ci sono le condizioni – la persona che si rivolge ad esso, si può essere “di parte” anche sconsigliando di intraprendere un percorso in salita, pieno di difficoltà ed eventuali delusioni future.

Patrizia Belloni – Grafologa giudiziaria –

Giornalista

www.patriziabelloni.it

Albo dei CTU grafologi ed il ruolo del CTP

Com’è noto per materie altamente tecniche o specialistiche il giudice può avvalersi di un ausiliario in possesso della necessaria competenza ed esperienza, il consulente tecnico d’ufficio, da cui l’acronimo C.T.U.

L’albo dei Consulenti tecnici d’ufficio istituito presso ciascun Tribunale Ordinario della Repubblica Italiana, è tenuto dal Presidente del Tribunale e tutte le decisioni relative all’ammissione sono deliberate da un Comitato da lui presieduto e composto dal Procuratore della Repubblica, da un rappresentante dell’Ordine professionale o della Camera di Commercio per coloro che fanno parte di categorie che non sono organizzate in ordini o collegi professionali e, quindi non sono provviste di Albi professionali. Possono essere iscritti all’Albo coloro che sono forniti di speciale competenza tecnica in una determinata materia e sono iscritti nelle rispettive associazioni professionali e sono animati da spirito di correttezza e trasparenza.

Nella pagina web del Tribunale di Milano, si legge che “l’iscrizione nell’Albo dei consulenti tecnici del Giudice può essere richiesta mediante domanda al Presidente del Tribunale, nella cui circoscrizione l’aspirante risiede o ha il domicilio professionale. La domanda deve contenere la dichiarazione di iscrizione all’ordine professionale o alla Camera di Commercio, l’indicazione della Categoria e della (o delle) specialità prescelte. Per le categorie non previste dagli ordini professionali e’ necessaria la previa iscrizione nell’albo dei Periti e degli Esperti, tenuto dalla Camera di Commercio”([1]). Di tal senso sono anche le indicazioni pubblicate sul sito del ministero della Giustizia da altri Tribunali in cui viene specificato che nel caso di appartenenza a categoria di esperti non organizzata in ordine o collegio professionale, l’istante dovrà autocertificare l’iscrizione nel ruolo dei periti e degli esperti presso la Camera di Commercio  e di altri Tribunali dislocati sul territorio nazionale.

Sul piano pratico, però si è potuto riscontrare senza tema di smentita che l’iscrizione nell’Albo  dei CTU, almeno per quanto concerne i grafologi, avviene in taluni casi secondo valutazioni  totalmente discrezionali che derogano dalle sopra indicate regole.

Recentemente nell’ambito di attività di indagini difensive effettuate dal team con cui collabora lo scrivente è infatti emerso che tra due  giovani aspiranti consulenti tecnici d’ufficio per la categoria dei grafologi, una determinata Commissione aveva fatto cadere la propria scelta sul candidato sprovvisto  del requisito dell’iscrizione al ruolo degli esperti e dei periti della Camera di Commercio che d’un tratto non era più motivo ostativo.

E’ bene evidenziare che il suddetto requisito ha una valenza sostanziale e non solo formale in quanto la Camera di Commercio per istruire in senso favorevole le domande di iscrizione nel ruolo dei periti e degli esperti ha l’obbligo di accertare che l’attività di grafologo sia esercitata abitualmente e professionalmente e non in maniera occasionale comprovando in siffatta maniera il possesso della necessaria esperienza e competenza professionale.

Da quanto sopra ne deriva che l’ignaro cittadino costretto a rivolgersi all’Autorità Giudiziaria per impugnare un testamento palesemente falso, possa incappare in un CTU  grafologo privo della necessaria esperienza e competenza che non sapendo  rilevare tale falsità, emetterà un responso di autenticità che risulterà determinante per convincere il giudice a pronunciarsi nel senso.

Riuscire a porre rimedio ad una sentenza sfavorevole sulla base di una  CTU di tal genere è assai complesso ed oneroso sia per la parte soccombente sia per il legale che l’assiste, ma può avere una qualche possibilità di successo nei successivi gradi di giudizio solamente se la Consulente grafologa di parte nel corso delle varie fasi peritali sia puntualmente intervenuta con osservazioni critiche atte a confutare in maniera  quanto più oggettiva possibile, l’errato o mancato  utilizzo di strumentazioni e procedure nonché i vizi o le carenze delle argomentazioni poste a sostegno delle conclusioni finali. Anzi è proprio nel caso sopra indicato che il ruolo della consulente grafologa  di parte viene ad esaltarsi quale indispensabile baluardo difensivo sul quale costruire la riscossa contro la patita ingiustizia, figlia dell’arbitrio più che della scellerata discrezionalità.

Roberto Colasanti Criminologo per l’investigazione e la sicurezza
[1]Come si diventa Consulenti Tecnici d’Ufficio del Giudice – Tribunale di Milano

Il giusto approccio alla consulenza grafologica giudiziaria

A cura di Patrizia Belloni

“Avrei bisogno di conoscere se le firme apposte dal “de cuius…” su alcuni atti notarili che le ho allegato, possono essere compatibili o francamente dissimili al proposito, qualora vi sia una reale differenza (se ovviamente ne valga la pena richiedere una perizia), desidererei conoscere i tempi per la redazione della perizia e i relativi costi”. 

Questo è uno stralcio di una e – mail ricevuta il 7 Settembre 2021, ma è soltanto l’ultima in ordine cronologico di una lunga serie ma soprattutto sono le testuali parole dello scrivente. 

In “primis” prima di inviare al professionista grafologo atti notarili con relative firme (che ovviamente non ho visionato) sarebbe stato opportuno un incontro professionale telefonico durante il quale avrei spiegato al Dott. Sempronio che soltanto dopo aver effettuato una attenta analisi sulle firme (studio sul materiale prodotto) in questione ed altre certe anche precedenti, diluite nel tempo quindi vergate dal “de cuius” in tempi non sospetti al fine di poter valutare la variabilità grafica fisiologica di ciascun soggetto. 

La necessità di avere quanto più materiale possibile su cui lavorare nasce proprio dal fatto che essendo una seria e scrupolosa professionista non voglio trovarmi nella sgradevole condizione di dovermi arrampicare sugli specchi a maggior ragione se sono la CTP della “parte attrice” – ovvero di chi promuove la causa – un domani che il Giudice dovesse decidere di disporre una Consulenza Tecnica di Ufficio e quindi anche con il CTP di controparte.

La perizia delle firme assume un’importanza particolare dal momento che seppur autografa – ovvero scritta dalla stessa persona – a volte si esegue in modo frettoloso, spesso si possono notare omissioni di alcune lettere, altre volte invece si nota una particolare meticolosità ed addirittura arricchita  spesso abbellita da svolazzi e paraffi sicuramente superflui che potrebbero condurre fuori strada se il grafologo si limitasse ad una analisi empirica affidandosi esclusivamente al “colpo d’occhio”.

Talvolta lo stesso autore usa due firme: una ufficiale ed una per uso privato, quindi c’è una lunga serie di esami preliminari da effettuare come la valutazione del “ductus” i rapporti dimensionali, l’inclinazione, la velocità, la continuità ed infine la pressione ed il tratto poiché è la “traccia” (elemento fondamentale) che si lascia sul foglio, ed anche se la forma di suddetta traccia  a volte può apparentemente presentarsi con alcune differenze, ci sono degli idiotismi o gesti fuggitivi, involontari che ricorrono in entrambe le firme, come ad esempio lo spazio che intercorre tra il nome ed il cognome, oppure i puntini sulle “i”, ma anche le barre delle “t” o le doppie… in parole semplici quei gesti grafici che si compiono senza pensare su come eseguirli ma ciò non si verifica  sempre anzi… a volte la firma viene “creata” studiata a tavolino per essere utilizzata in alcune circostanze ed è per questo che lo studio è sempre indispensabile, anche per capire  se la scrittura della firma è naturale e spontanea oppure no  a seconda se corrisponda o meno alla personalità emersa dallo studio grafologico, per questo è importante affidarsi ad un consulente con la qualifica di Grafologo Giudiziario e non di un perito calligrafo.

La firma ha un’origine e una struttura ben diverse dal testo manoscritto poiché nasce in epoca evolutiva conseguente rispetto all’apprendimento della scrittura, pertanto la firma per quanto concerne l’analisi grafo – tecnica è idonea se possiede evidenti contrassegni qualitativi in quanto la sua brevità non permetterebbe di cogliere elementi quantitativi che garantiscano adeguatezza di confronto con verosimile certezza scientifica.

Ma per arrivare ad una conclusione seria ed affidabile il grafologo giudiziario deve necessariamente effettuare uno studio sulle firme in verifica con quelle comparative certe, vale a dire apposte su documenti di identità oppure atti notarili materiale fornito da chi si rivolge al consulente.

Lo studio ha un costo in quanto per eseguirlo il professionista sarà impegnato in una specifica attività professionale, per chi richiede un parere il suddetto studio sarà propedeutico al fine di un buon esito.

Per quanto mi concerne dopo uno studio se non ci sono i presupposti, le condizioni a procedere ad un parere pro – veritate o consulenza lo dico molto apertamente.

Il tale che mi ha inviato la mail che ho pubblicato in parte, quando dice: se ovviamente ne valga la pena richiedere una perizia”  ma per sapere  se ne valga la pena oppure no devo necessariamente condurre una attenta ed accurata analisi  come dicevo prima su tutte le firme, eseguire una anamnesi il che vuole dire: La persona che ha apposto le firme era nel pieno della propria volontà? Ovvero senza condizionamenti sia esterni (pressione da persone terze) che interni (sensi di colpa), se assumeva farmaci, quanto tempo è trascorso tra alcune firme e le altre ma soprattutto se in quel lasso di tempo si sono verificati eventi traumatici come lutti, depressione oppure cure farmacologiche…

Forse il Dott. Sempronio (nome ovviamente di fantasia) sottovaluta il lavoro e la professionalità altrui e ciò mi sgomenta in quanto trattasi di un professionista e “dovrebbe” essere a conoscenza di questo tipo di tematica.

“Desidererei conoscere i tempi per la redazione della perizia e i relativi costi”.

Premesso che inizialmente non si tratta di “perizia” ma di parere o consulenza, ovvio che la perizia ha costi maggiori ma parliamo di un lavoro che viene eseguito come ultimo atto di una vicenda, quindi prima uno studio su un testo manoscritto oppure firme da verificare con relative scritture o firme di comparazione, poi la mediazione con i rispettivi Avvocati (previsto per legge ai sensi del D.Lgs. 28/2010) di fronte ad un organismo preposto, e se non si raggiunge un accordo tra le parti  si instaura un contenzioso in sede giudiziaria ove  – sia la parte attrice (chi ha promosso la causa) sia la parte convenuta (chi in qualche modo deve difendersi dalla accusa di aver prodotto un falso)  vengono coinvolte nelle operazioni peritali fissate dal Giudice ed una volta  fotografati i documenti originali di fronte ad un CTU(nominato dal Giudice) ed il consulente di controparte si procede con la perizia dove si inseriscono le foto di documenti originali, altre scritture ecc.  

Il messaggio che ritengo sia utile divulgare attraverso il mio giornale è che prima di imbattersi in cause lunghe ed estenuanti oltre che molto costose dal punto di vista legale e non soltanto, è di fidarsi ed affidarsi ad un grafologo esperto che saprà consigliare nel migliore dei modi. 

  È vero che lo studio ha un costo (piuttosto irrisorio a fronte di una avventata azione legale) ma eviterà inutili battaglie molto spesso intraprese con familiari stretti. 

Risposta lapidaria da parte del Dott. “sempronio” dopo poco: “Grazie mi consulto con il mio Avvocato”. 

Fa bene a consultare il proprio Avvocato ma di sicuro avrebbe dovuto farlo sin da subito, decidere insieme al Legale di fiducia quale percorso intraprendere è la soluzione migliore, anche perché in relazione alla strategia che si intende seguire l’Avvocato può consigliare al proprio assistito se indirizzarlo verso un parere – pro veritate che sicuramente ha il suo costo in quanto si tratta di un lavoro molto dettagliato oppure  ad una consulenza più semplice o addirittura una relazione di una pagina scritta dal consulente che ha costi ancora minori.

Patrizia Belloni – grafologa giudiziaria

Considerazioni sulla variabilità grafica e sulla metodologia peritale

a cura di Patrizia Belloni  Grafologa Giudiziaria

La scrittura intesa come mezzo di comunicazione non verbale per esprimere i nostri pensieri ad esempio su un diario oppure per lasciare le proprie ultime volontà attraverso un testamento olografo è molto vulnerabile, spesso patisce le conseguenze di una non buona condizione di salute dello scrivente infatti se non si trova in uno stato psico-fisico ottimale la scrittura può alterarsi se non addirittura modificarsi anche per quanto riguarda un testo scritto in maniera del tutto spontanea, ovvero con la volontà di scrivere senza alcuna pressione interna (sensi di colpa) o esterna (persone terze).

Uno dei tanti fattori può essere ad esempio lo stress provocato dal difficile momento che stiamo vivendo tutti a causa del Covid, ma anche dopo un lutto, una separazione oppure durante una cura farmacologica, o nelle persone molto anziane e debilitate a causa di una grave malattia pertanto anche se due scritti sono vergati dalla stessa persona possono presentare delle significative diseguaglianze e le cause sono i molteplici fattori che si possono verificare nel corso dell’esistenza di ciascun essere umano, tutto ciò può essere l’artefice della variabilità grafica, quindi variabilità secondo il dizionario Treccani “suscettibile a modificazione”.

Imperniare una perizia grafica esclusivamente con il metodo calligrafico, ovvero sulla morfologia delle singole lettere attenendosi dunque soltanto alla “forma” è spesso, oserei dire quasi sempre, insufficiente senza l’aiuto di una accurata interpretazione grafologica.

Una sentenza della Corte Suprema di Cassazione ha stabilito che “La perizia grafica eseguita con il metodo calligrafico non può ritenersi attendibile” (Sez. 5; Sent. 15852 del 29/11/1990; Riv. 185897).

Un caso recente Pochi giorni fa vengo contattata via e-mail da un Signore il quale mi chiedeva alcune informazioni circa una perizia grafologica su due testamenti olografi, quindi costo – tempi, in poche parole la procedura da seguire in questi casi, naturalmente rispondo tenendo ben presente tutti i passaggi da seguire al fine di ottenere il miglior risultato, quindi scritture e firme di comparazione, il tempo intercorso tra la stesura dei due testamenti, grado di istruzione, età, patologie in atto al momento qualora ve ne fossero, ed eventuali cure farmacologiche etc. naturalmente tutto ciò al fine di poter eseguire uno studio preliminare per accertarmi se vi fossero state le premesse necessarie per un eventuale parere “pro-veritate”.

Il Signore mi scrive nuovamente in tarda serata intorno alla mezzanotte, facendo presente che gli serviva una risposta con “unica soluzione” (testuali parole) ovvero se i due testamenti scritti a distanza di alcuni anni da una persona piuttosto anziana e con patologie pregresse, appartenevano “si o no” alla “stessa mano” senza ovviamente fornirmi alcuna scrittura di comparazione né tantomeno altri importanti dati indispensabili per un adeguato lavoro grafologico.

Spesso si abusa del termine “stessa mano” in modo superficiale senza tener conto che la mano non è uno strumento a se stante, come la penna per scrivere ma è un arto guidato dal cervello – come lo sono le gambe che ci consentono di correre, saltare o ballare, le scarpe indossate adatte per ciascuna disciplina sono lo strumento che ci consente ad esempio di fare jogging in sicurezza in quanto studiate appositamente, quindi per maggiore correttezza espositiva al fine di essere il più chiara possibile tutto il sistema nervoso e neuromuscolare è responsabile della scrittura, in poche parole è il risultato della psicomotricità più o meno efficiente di una persona, in questo caso specifico del testatore.

Naturalmente non ho visionato i due testamenti in quanto la persona che mi ha contattato era “in cerca di altro” però ciò che mi interessa divulgare attraverso il mio giornale è che se non si svolge un lavoro grafologico in modo corretto e coscienzioso a monte – anche se il cliente sarà indubbiamente soddisfatto momentaneamente se trova qualche professionista in grado di esaudire i propri desideri – in seguito si troverà ad affrontare tutta una serie di problematiche di natura legale con conseguenti costi non indifferenti, se la persona deciderà di impugnare il secondo testamento sulla base di un parere superficiale.

RIFLESSIONI

Prima ipotesi

Seguiranno poi le operazioni peritali con la presenza dei consulenti di parte e del CTU per prendere visione dei testamenti originali presso gli studi Notarili di competenza, visione dei cartellini dei vari documenti di identità e poi si darà luogo alla perizia vera e propria, un duello tra i consulenti di parte e  ognuno ovviamente dovrà perorare la causa del proprio assistito, poi il CTU trarrà le proprie conclusioni dopo aver eseguito un attento esame degli scritti in verifica e poi il verdetto finale spetterà al Giudice che naturalmente si affiderà al CTU da lui nominato.

Seconda ipotesi

In tal caso il povero Sig. X rinuncerebbe ad impugnare il testamento e quindi a far valere i suoi diritti, oppure potrebbe rivolgersi ad altri consulenti sperando di trovare qualcuno disposto a soddisfare le sue richieste, spendendo altro denaro altro tempo…

ESEMPI PRATICI RELATIVI ALLA FORMA DELLA SCRITTURA

Scrittura numero 1: Uomo dopo una separazione coniugale
Si tratta di una scrittura di un calibro esagerato (compensazione – poca fiducia nelle proprie possibilità), arcuata – arrotolata su se stessa  ( le doppie “s” nella parola possibile) le lettere “m” ed “n” sono cosiddette ad arco (difesa).
Scrittura numero 2 della stessa persona della scrittura n. 1
La stessa persona che scrive a distanza all’incirca di 4 anni grafia di dimensioni ridotte la staticità del movimento che si riscontra nella precedente si è mutata in scioltezza, maggiore fiducia di se e delle proprie capacità. Le lettere “m” ed “n” sono cambiate ora sono a ghirlanda (come lettera “u”) a conferma di una apertura verso il prossimo.
Scrittura numero 3: Donna
Questa scrittura di dimensione medio – grande anche se nel corso del tracciato grafico varia, a laccio (captazione – desiderio di essere amata). Stessa persona che scrive a distanza di 7 anni dopo un percorso di psicoanalisi, la grafia appare molto più semplice, non si evidenziano tratti superflui, buon ritmo di base.
Scrittura numero 4 redatta dalla stesa persona della scrittura n. 3 a distanza di 7 anni
Questi esempi per far meglio comprendere a chi segue il mio giornale è che molto spesso senza scritture di comparazione sia coeve ma anche nel corso degli anni ed una anamnesi del testatore è difficile redigere un parere grafologico corretto. Secondo voi se una persona mi fa visionare due scritture come la numero 1 e la 2 oppure la 3 e la 4 e mi chiede se provengono dalla stessa persona si o no risposta secca senza alcuna ulteriore informazione cosa dovrei rispondere?

Testamento olografo: un caso di interesse grafologico.

Considerazioni sulla presenza di un allegato ad integrazione delle disposizioni testamentarie

L’articolo che propongo in questo numero di Novembre è come di consueto il risultato di una mia recente esperienza professionale, la mia unica e gratificante fonte di ispirazione è il mio lavoro di grafologa giudiziaria al fine di scrivere e descrivere per quanto è possibile fatti reali di esperienze umane vissute attraverso le persone che si rivolgono a me per un parere e non di situazioni ipotetiche, perché dietro ciascun soggetto nei fatti che racconto c’è la propria storia personale, e  tento di  fare in modo  che tutti coloro che seguono la mia testata giornalistica on – line, appunto “Grafologia Magazine” possano beneficiare di consigli utili oppure condividere una comune esperienza magari trovando delle risposte.
Accade a volte di trovarsi nella  dolorosa circostanza di apprendere attraverso la pubblicazione di un testamento presso un Notaio che si è stati estromessi dall’eredità anche seppur parzialmente da un genitore, ma accade sovente che dopo un primo momento di smarrimento e confusione perché non si riescono a trovare le adeguate  risposte alle tante domande che ci si pone, molte persone si rivolgano al grafologo giudiziario per farsi aiutare a comprendere – fornendo scritture per quanto possibile coeve alla data del testamento e firme di comparazione – se effettivamente erano proprio le volontà del testatore.

Altre volte però per tutta una serie di motivi non si ha la determinazione oppure il coraggio di affrontare quel tipo di percorso,  magari per il timore di perdere l’affetto dell’altro genitore oppure di  generare un conflitto con un familiare stretto nel caso si tratti di apocrifia, o anche per motivi economici, non per ultimo il timore di apprendere che non si tratta di un testamento falso, ma qualora si avesse anche soltanto un sospetto di aver subito un torto attraverso una scrittura  o documento non autentico, allora si devono  far valere le proprie ragioni anche e soprattutto per dare voce a chi purtroppo non è più in grado di farlo, far rispettare le ultime volontà di un proprio congiunto è un dovere ma anzitutto un diritto sancito anche dalla legge.

Mi è stato conferito un incarico di CTP pochi giorni fa da parte di uno dei figli della testatrice per capire se il testamento olografo apparentemente scritto dalla “de cuius” e naturalmente pubblicato da un Notaio si poteva considerare valido oppure suscettibile ad una eventuale impugnazione.
Ho scelto di parlare di questo caso (omettendo naturalmente i nomi delle persone coinvolte, il luogo ed ogni altro riferimento) ovvero di un testamento olografo dove però all’interno si sono riscontrate svariate anomalie, prima fra tutte la totale assenza di naturalezza e spontaneità della scheda testamentaria, si tratta di un indispensabile esame preliminare del documento indipendentemente dalle comparative, assenza di ritmo, scrittura piatta e rallentata, assenza di fluidità, e ciò che mi ha colpito maggiormente dal lato umano è che si tratta di una scheda testamentaria calcolata, asettica, non una parola affettuosa un ricordo verso i figli, come di solito avviene specialmente quando si tratta di una madre che fa testamento.

Al fine di ricollegarmi alla vicenda mi corre l’obbligo di fare una doverosa premessa per quanto concerne i requisiti del testamento olografo ovvero scritto di pugno dal testatore e ciò che prevede la legge in merito.

 Il testamento olografo deve essere scritto per intero datato e sottoscritto dalla mano del testatore, per esempio scritto anche in minima parte da una terza persona, fosse anche una piccola correzione comporta la nullità del testamento (secondo i principi stabiliti dall’ art. 602 c.c.)

Nell’olografo possono essere ammesse apposizioni successive di correzioni e/o integrazioni alle disposizioni testamentarie, in linea di massima – purché le une e le altre siano autografe e sia stata apposta la nuova data e la sottoscrizione del testatore.
Come già ricordato i vantaggi del testamento olografo sono soprattutto la riservatezza, infatti il testatore se vuole può mantenere in ogni caso segrete le sue disposizioni, la maggiore facilità e comodità di cambiare o revocare eventuali precedenti testamenti  ed elaborare con calma e ponderazione le proprie disposizioni.

Ai fini della validità di tale testamento non è richiesta una necessaria contestualità nella redazione dei suddetti elementi che ne costituiscono la struttura, pertanto il testamento può essere compilato anche in tempi diversi, e quindi essere formato progressivamente, in assenza di alcuna norma che prescriva la sua redazione in un unico contesto temporale. 

Il testamento in oggetto è stato scritto dalla mano di una anziana Signora piuttosto benestante su un foglio uso bollo impegnando complessivamente tre facciate dove venivano indicati tutti i beni mobili ed immobili da destinare ai suoi figli tra cui i quadri di un famoso pittore, i mobili di antiquariato, gli appartamenti, ecc. il tutto descritto con precisione e  fin lì ogni cosa sembrava al suo posto in quanto aveva fornito una accurata descrizione di ogni bene da destinare ai suoi cari.
Nella terza pagina si legge il riferimento ad una cassetta di sicurezza presso un noto istituto di credito, dove la de cuius teneva i suoi gioielli senza alcuna menzione al numero dei preziosi a lei appartenuti ad esempio: otto anelli, cinque spille, due orologi in oro ecc. Diversamente, la testatrice appare aver scritto che nella sua cassetta c’erano anche i gioielli di sua figlia e rimandava la descrizione ad un “allegato”, (ho pensato che nell’allegato la signora avrebbe descritto i suoi) Il testamento di fatto si conclude con la data e la firma della testatrice.
 Verso la fine vedo un foglio bianco, senza data e peraltro la scrittura si discostava molto da quella della Signora dove venivano indicati un numero considerevole di gioielli depositati appunto nella cassetta di sicurezza ma non è stato fatto alcun accenno di quanti e quali fossero i suoi, ma soltanto quelli della figlia che avrebbe tratto quale unico vantaggio la cortese ospitalità nella cassetta di sicurezza di sua madre, alla fine  veniva di nuovo firmato ma  soltanto apparentemente dalla testatrice in quanto ho potuto accertare che era opera di un artifizio, infatti le due firme erano speculari, sovrapponibili ed è impossibile che a distanza anche di poco tempo le firme siano perfettamente identiche, come già ricordato anche in altri articoli quando si firma in modo naturale e spontaneo la grafia “risente” anche dei cambiamenti climatici oltre che fisici a maggior ragione quando si tratta di anziani e per di più con gravi patologie. 

Dopo aver condotto uno studio sulla scrittura della testatrice attraverso scritture di comparazione che mi sono state fornite da suo figlio e naturalmente avendo accertato con assoluta sicurezza che la grafia dell’allegato era stata l’opera di un’altra persona, ho ritenuto opportuno comunicare rispondendo al quesito che mi era stato posto, cioè  che vi erano tutte le condizioni per una eventuale impugnazione, previa mancata mediazione (accordo) tra le parti prevista dal decreto legislativo n. 28 del 4 marzo 2010 tramite gli Avvocati, sia della parte attrice(chi promuove azioni legali) che della parte convenuta (chi si deve difendere). 

Questo è un caso che si presta a numerosi interrogativi certamente al di là dell’aspetto grafologico, infatti la perizia giudiziaria si basa esclusivamente su prove oggettive, sulla comparazione delle scritture certe e quelle in verifica – ed  il parere pro-veritate è il risultato di tutto ciò – ovviamente non di congetture o pensieri personali, ma essendo anche una giornalista investigativa in questo articolo mi sono concessa la libertà di esprimere la mia “deformazione professionale” anche per fornire uno spunto di riflessione a chi segue ormai da oltre cinque anni il mio giornale. 

Ad esempio perché la Signora che ha espresso le sue ultime volontà con testamento olografo non è stata in grado di fornire una descrizione dettagliata dei suoi gioielli? 

All’inizio del documento ha descritto in maniera molto lucida ogni particolare, dai quadri del famoso pittore che si trova nella stanza di colore blu da lasciare a chi, ai mobili di antiquariato nello studio, agli appartamenti in via tal dei tali… 

Il testamento olografo viene scelto dalla maggior parte delle persone proprio in funzione di una elasticità temporale, il testatore ha tutto il tempo di elaborare con estrema tranquillità il proprio documento testamentario con calma e ponderazione scrivere le proprie disposizioni libero da qualsiasi influenza altrui in assoluta segretezza, quindi se fossero state realmente le proprie volontà la testatrice avrebbe descritto molto bene i suoi gioielli. 

Perché rimandare ad un “allegato” per altro non previsto nell’olografo? Quando avrebbe avuto tutto il tempo necessario per fare un elenco? 

Per di più scritto da un’altra mano e senza la data, non apponendo una nuova data si deve necessariamente considerare parte del testamento, quindi da ritenersi non valido in quanto scritto in modo evidente da un’altra mano. 

La persona (non la de cuius) che ha descritto in modo così dettagliato i preziosi della figlia era cointestatario/cointestataria della cassetta? 

In caso di morte dell’intestatario, la banca che ne abbia ricevuto la comunicazione non può consentire l’apertura della cassetta se non con l’accordo degli aventi diritto (cointestatari) o secondo le modalità stabilite dall’autorità giudiziaria (ai sensi dell’art. 1840 c.c.). 

La “de cuius” a maggior ragione avrebbe dovuto fare un elenco dei suoi preziosi all’interno del proprio testamento, in virtù della chiarezza e trasparenza verso gli altri eredi, dal momento che vi erano custoditi anche quelli di sua figlia, poiché ci sono anche delle norme stabilite dal codice civile per quanto riguarda le cassette di sicurezza, soprattutto avrebbe dovuto specificare se era cointestataria.   

Nel testamento olografo tutt’al più si possono allegare cartine planimetriche o mappe degli immobili fornite da un geometra per una descrizione più dettagliata, e non si tratta di integrare ma di spiegare meglio attraverso la professionalità di un tecnico, geometra o architetto, anche se trattasi di terze persone ma soltanto per dati tecnici e sicuramente non scritte a mano. 

Casi della tipologia di quello appena narrato hanno una indubbia rilevanza grafologica perché proprio attorno alla possibile apocrifia totale o parziale inizia la doverosa indagine inerente la validità dell’atto di ultima volontà che investe anche aspetti della datazione dello scritto e della capacità del testatore (sovente testamenti olografi vengono retrodatati da chi ha interesse ad avvalersene allo scopo di inserirli in un arco temporale di maggiore lucidità mentale del testatore). In tale quadro, il grafologo giudiziario risulta essere una figura di primo piano in un team professionale multidisciplinare (legale, medico-legale, etc.).

Patrizia Belloni 

Grafologa Giudiziaria

La firma grafometrica. La nuova frontiera della perizia grafologica.

Tra le tante novità introdotte dallo sviluppo delle tecnologie informatiche, con le quali siamo chiamati a confrontarci, vi è la firma grafometrica che in ragione delle sue caratteristiche, il nostro ordinamento giuridico, indica come firma elettronica avanzata, in forma abbreviata F.E.A..
L’art.1 del codice dell’amministrazione digitale (CAD) definisce “la firma elettronica avanzata come insieme di dati in forma elettronica allegati oppure connessi a un documento informatico che consentono l’identificazione del firmatario del documento e garantiscono la connessione univoca al firmatario, creati con mezzi sui quali il firmatario può conservare un controllo esclusivo, collegati ai dati ai quali detta firma si riferisce in modo da consentire di rilevare se i dati stessi siano stati successivamente modificati.”
La FEA ha l’efficacia prevista dall’articolo 2702 del codice civile”… se colui contro il quale la scrittura è prodotta ne riconosce la sottoscrizione, ovvero se questa è legalmente considerata come riconosciuta.” l’art. 21 del codice dell’amministrazione digitale (CAD) , chiarisce che “…il documento informatico sottoscritto con firma elettronica avanzata, .., formato nel rispetto delle regole tecniche di cui all’articolo 20, comma 3, che garantiscano l’identificabilità dell’autore, l’integrità e l’immodificabilità del documento, ha l’efficacia prevista dall’articolo 2702 del codice civile. L’utilizzo del dispositivo di firma si presume riconducibile al titolare, salvo che questi dia prova contraria.”
E’ bene chiarire che la firma grafo-metrica non consente il libero scambio di documenti informatici, in quanto il suo uso risulta limitato al contesto in cui trova impiego.
Tanto si rileva dal combinato disposto degli art. 55 lettera a) e art. 60 del Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 22 febbraio 2013, da cui si evince che la firma elettronica avanzata è utilizzabile limitatamente ai rapporti giuridici intercorrenti tra il sottoscrittore e la controparte che si avvale della soluzione della firma elettronica.
Infatti sempre più diffusa è la prassi della sostituzione della firma autografa apposta su documenti cartacei con quella autografa digitale rilasciata su documenti informatici.
Banche, finanziarie, società di servizi, centri di assistenza fiscale, patronati e tanti professionisti, hanno adottato nei rapporti con i loro clienti, il sistema della firma grafometrica che consente una più facile archiviazione e ricerca dei documenti informatici con l’eliminazione del tradizionale supporto cartaceo.

Il processo di sottoscrizione autografa con firma grafometrica, è reso possibile attraverso l’utilizzo di programmi informatici (software) prodotti e gestiti da società specializzate nel settore che hanno realizzato un sistema conforme ai requisiti tecnici fissati dalla normativa di settore.

La firma grafometrica si basa sulla misurazione dei parametri biometrici propri di una determinata persona nell’atto di apporre una firma, mediante l’uso di un pennino e di una lavagnetta elettronica, quali la posizione, la velocità, la pressione e l’accelerazione, memorizzandone i dati, in chiave crittografica, ed in modo da identificare univocamente la firma di una persona, al punto che il tentativo di imitazione da parte di un altro soggetto sarebbe evidenziato dal rilevamento di parametri biometrici diversi.

Da quanto sopra si comprende, come in caso di contenzioso sull’autenticità della firma grofometrica sarà ancora il grafologo giudiziario, a doversi pronunciare al riguardo, seppure con l’ausilio di specifici software, in grado di rilevare i dati biometrici necessari alla comparazione.

Il campo della perizia grafologica risulta così ulteriormente ampliato, ed i grafologi giudiziari sono chiamati a raccogliere la nuova sfida, lanciata dall’ineluttabile progredire delle tecnologie informatiche.

Roberto Colasanti

Scritture di comparazione

Le scritture di comparazione sono indispensabili per poter eseguire un corretto confronto con lo scritto in verifica, la cui identità deve essere ancora provata – “contestata” nel civile, “indiziata” nel penale: l’obiettivo dell’indagine peritale sui manoscritti è sostanzialmente quello di stabilire, attraverso uno studio comparativo, se provengano o no dalla stessa mano.

Come ho già menzionato in altri articoli, le suddette scritture devono essere numerose nonché coeve alla data del documento da esaminare, ma soprattutto omologhe; il che vuole dire che se devo svolgere una perizia su un testamento olografo scritto in corsivo ho bisogno di altri scritti in corsivo per la comparazione; se lo scritto in verifica è in stampatello ho necessità di avere altre scritture in stampatello; se trattasi di analizzare una firma devono essere prodotte altre firme certe e così via.

Una breve ma utile premessa per introdurre un caso che ho affrontato recentemente.

Sono stata contattata poco tempo fa tramite e-mail da un Avvocato del Foro di Roma, il quale mi chiedeva di esaminare un testamento olografo scritto in stampatello e con la firma in corsivo, dal padre di una sua assistita, la quale riteneva di poterlo impugnare perché sicura che si trattava di un falso.

Come da premessa, rispondevo facendo presente che, per effettuare una adeguata disamina preliminare del documento in verifica, avevo bisogno di altri scritti in stampatello e di firme coeve alla data del testamento da parte del “de cuius”; ma anche di quelle scritte che si sono susseguite nel corso degli anni.
Ciò al fine di potermi rendere conto della coerenza di stile grafico dello scrivente, della sintassi, nonché della variabilità grafica naturale. Infatti, quest’ultima appartiene a ciascuno di noi, e soltanto questo metodo – che confronta corsivo con corsivo, stampatello con stampatello e firme con firme – mi permette di arrivare ad una conclusione fondata, nel rispetto della metodologia alla quale ogni grafologo professionista si dovrebbe attenere.

Il giorno dopo ricevo invece una e-mail con allegato soltanto una copia di due firme grafometriche – firma elettronica avanzata (FEA) –, apposte in banca per prelevare dei soldi contanti poco tempo prima di redigere il testamento.

Mi rendo conto che sicuramente il professionista era in buona fede, ma è impossibile fare un confronto tra una firma apposta su un foglio di carta con una penna biro – quella vergata sul testamento – ed una grafometrica che viene apposta su tablet con uno speciale pennino elettronico e che rileva i parametri biometrici della persona che sta apponendo la propria firma.

I dati che vengono raccolti attraverso l’individuazione e l’approfondita ricerca delle costanti dimensionali, soprattutto proporzionali (come le misurazioni degli elementi che costituiscono la scrittura, il rapporto lettere maiuscole/ minuscole; minuscole basse/ minuscole alte; valori angolari), vengono trasposti in statistiche e in grafici, che successivamente verranno messi a confronto con altre firme grafometriche. Perciò, stessa tipologia di firma, stesso metodo di valutazione.

Per quanto riguarda invece l’analisi di una firma scritta su carta con penna biro, ci sono tre fondamentali istanze alle quali fare riferimento per arrivare ad una conclusione certa, e sono: 1) l’analisi preliminare ovvero l’osservazione immediata, il così detto “ colpo d’occhio” (qui viene in gioco molto l’esperienza) ; 2) l’analisi strumentale, quindi l’osservazione mediata, perché viene effettuata mediante apposita strumentazione; 3) illuminazione raggi UV e IR, che consentono di rilevare se ci sono cancellature di tipo chimico oppure tracciati sottostanti: con lenti a diversi gradi di ingrandimento quando l’osservazione richiede una maggiore attenzione sul giudizio dei tratti; con microscopio in alcuni casi specifici.

Come si può evincere, i metodi per redigere una perizia di una firma cartacea ed di una grafometrica sono ben distanti, e per questo motivo non si possono effettuare confronti tra scritture che richiedono un differente metodo di analisi.

Patrizia Belloni
Grafologa giudiziaria

Il grafologo consulente tecnico nelle indagini difensive

Nel corso di programmi televisivi ci siamo abituati a sentire il parere di esperti in merito a fatti di cronaca giudiziaria e, pertanto, il pubblico ha “familiarizzato” con le ricostruzioni della scena del crimine, profili psicologici del possibile autore del crimine e, per quanto concerne la grafologia, con l’analisi di scritti anonimi relativi ad una scomparsa, ad un delitto particolarmente atroce, etc.
Nel nostro ordinamento, tuttavia, il c.d. “processo mediatico” costituisce un mero corollario del diritto di cronaca, della libertà di opinione ed anche una delle moderne forme di pubblicità del processo penale atteso che, com’è noto, la legge è amministrata “in nome del popolo italiano”.
Tralasciando, quindi, l’analisi dei possibili risvolti negativi della “spettacolarizzazione” dei fatti di cronaca nera, va precisato che nel sistema processuale italiano, guardando a quello penale, è prevista la possibilità di far intervenire degli esperti, tra i quali i grafologi giudiziari, nella veste di consulenti tecnici. Detta facoltà di avvalersi di consulenti tecnici riguarda anche le “indagini difensive” dell’avvocato.
Invero, la Legge 397 del 2000 «Disposizioni in materia di indagini difensive» ha introdotto nel nostro ordinamento le «indagini difensive» estendendo il concetto di «diritto di difesa» e trovando fondamento e legittimazione nell’art. 24, comma 2, Cost. ove è stabilito che «La difesa è diritto inviolabile in ogni stato e grado del procedimento».
Pertanto, la possibilità per il difensore di svolgere attività di investigazione ha ridotto il divario esistente fra diritti dell’accusa e quelli della difesa, dando voce al principio della parità delle parti (art. 111 co. 2 Cost.) ed al principio del contraddittorio nella formazione della prova (art. 111 co. 4 Cost.).
L’art. 327 bis c.p.p. prevede che fin dal momento dell’incarico professionale, risultante da atto scritto, il difensore ha facoltà di svolgere investigazioni per ricercare ed individuare elementi di prova a favore del proprio assistito e che tali attività (di investigazione difensiva) previste possono essere svolte, su incarico del difensore, dal sostituto, da investigatori privati autorizzati e, quando sono necessarie specifiche competenze, da consulenti tecnici .
Nel caso dell’art. 327 bis c.p.p. ricorre la figura del consulente tecnico di parte, il difensore munito di procura con atto scritto è il “responsabile” delle investigazioni difensive.
In tale contesto, il consulente tecnico è quel soggetto munito di particolari competenze tecniche che fornisce ausilio al il difensore nella ricerca di prove ed elementi di prova favorevoli al proprio assistito; nella valutazione degli elementi di prova già raccolti nonché nell’ individuazione delle strategie difensive.
Orbene, la consulenza grafologica (grafologia giudiziaria) rappresenta una delle materie oggetto della consulenza tecnica nell’ambito delle investigazioni difensive tanto per l’indagato quanto nell’interesse della persona offesa.
Numerosi sono i campi di applicazione della grafologia nel corso delle investigazioni potendo riguardare, ad esempio, una richiesta estorsiva, una ipotesi di diffamazione, la circonvenzione di incapace, la segnalazione di una persona scomparsa, etc.
Possiamo affermare che la consulenza tecnica grafologica nelle investigazioni difensive spesso riguarda l’analisi degli scritti anonimi c.d. «anonimografia» che si esprime attraverso diversi canali (biglietto o lettera anonima, murales, volantino, etc)
In conclusione, il consulente tecnico nelle indagini difensive svolge un’attività di fondamentale importanza per l’esercizio del diritto di difesa e per l’attuazione dei principi costituzionali del giusto processo.
Il grafologo giudiziario costituisce una figura professionale di riferimento talvolta indispensabile per l’esatta ricostruzione della fattispecie al vaglio dell’Autorità Giudiziaria.

Gabriele Colasanti
Avvocato
Giornalista pubblicista